Cassazione, sentenza n. 24539 del 02/10/2019

Sentenza n. 24539 del 02/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
24539
Data
02/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società chiedeva il rimborso delle accise sugli oli lubrificanti incorporati in cosmetici esportati, sostenendo di aver documentato acquisti, quantità spedite e uscita dal territorio doganale; l’Amministrazione aveva negato il rimborso e i giudici di merito avevano confermato il diniego. La Cassazione rileva che il ricorso contesta il diritto al rimborso e la prova dell’esportazione, senza confrontarsi con la ragione decisiva della sentenza impugnata: l’impossibilità di verificare la quantità di lubrificante incorporata in ciascun prodotto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La s.p.a. C. chiese il rimborso delle accise assolte sugli oli lubrificanti acquistati da fornitori nazionali e incorporati nei prodotti di cosmesi da essa fabbricati.

Emerge dalla sentenza impugnata che i prodotti erano venduti all'estero e che la documentazione allegata alla richiesta di rimborso ne evidenziava le quantità spedite, i paesi destinatari, nonchè l'uscita dal territorio doganale, dimostrata con le bollette doganali; si aggiunge che la società quantificò l'importo delle accise pagate e richieste a rimborso in base alle fatture di acquisti dai fornitori nazionali e alle bollette di trasporto da questi ultimi alla C. degli oli lubrificanti acquistati.

L'Agenzia rigettò la richiesta perchè non rispondeva alle modalità previste dal D.M. n. 689 del 1986, art. 4, e dal D.M. n. 210 del 1996, art. 11, comma 2.

La contribuente impugnò il diniego, senza esito nè in primo, nè in secondo grado.

In particolare, il giudice d'appello ha sottolineato l'ineludibilità dell'osservanza delle modalità previste dalle suddette norme regolamentari e ha aggiunto che, indipendentemente dal fatto che i prodotti cosmetici fossero diversi dai prodotti lubrificanti acquistati dai fornitori nazionali, comunque l'Agenzia non è stata posta in grado di valutare la fondatezza e la congruità della somma chiesta a rimborso.

Contro questa sentenza propone ricorso la contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l'Agenzia non replica.

La ricorrente deposita memoria.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso, nei due motivi in cui si articola, è inammissibile, anzitutto perchè entrambi i motivi ripropongono le censure già sollevate contro il provvedimento di diniego: nonostante alcuni riferimenti alla sentenza impugnata, le censure s'indirizzano al "provvedimento impugnato".

2.- Il che si riverbera su un'ulteriore ragione d'inammissibilità, giacchè le censure non risultano congruenti col contenuto della decisione impugnata.

Il fulcro sul quale s'impernia la decisione della Commissione tributaria sta difatti nella considerazione che l'ufficio doganale non è stato posto "nelle condizioni di poter valutare il quantum di lubrificante… incorporato in ogni singolo prodotto cosmetico, immesso sul mercato, che costituiva la base imponibile della relativa accisa".

Le censure vertono, invece, su altri profili, ossia sull'an del rimborso (primo motivo), nonchè sull'idoneità della documentazione esibita a dimostrare l'esportazione del bene-merce contenente il lubrificante (secondo motivo).

3.- Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

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