Cassazione, sentenza n. 25256 del 09/10/2019
Sentenza n. 25256 del 09/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25256
- Data
- 09/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale perché il piano di recupero immobiliare non era stato attuato entro tre anni. La Cassazione ha affermato che il beneficio si conserva solo se la finalità dichiarata nell’acquisto è realizzata nel termine triennale; il conflitto con diritti di passaggio, verificabile prima del progetto, non integra forza maggiore e la mancata attuazione giustifica comunque la revoca anche se non imputabile a omissione del contribuente. Accolto il primo motivo, la Corte ha cassato la decisione e rigettato nel merito i ricorsi originari.
Testo della pronuncia
RITENUTO IN FATTO
1. Le società s. & I. e la F. OHG impugnavano con distinti ricorsi proposti davanti alla Commissione Provinciale di Bolzano l'avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta del registro, ipotecaria e catastale, per un importo di euro 43.375,41, notificato il 19/06/2010 dall'Agenzia delle Entrate a seguito della mancata realizzazione del piano di recupero di cui all'art. 5 l. 168/82, entro il termine triennale di cui all'art. 76 dPR 131/86, su parte del complesso immobiliare posto in Vipiteno ed oggetto del contratto di compravendita del 29/7/2007 stipulato dalle società ricorrenti con la società A. spa.
2. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva.
3. La sentenza veniva impugnata dall'Amministrazione e l'adita Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto Adige respingeva l'appello ritendo non applicabile il termine triennale di decadenza, invocato dall'Agenzia delle Entrate in quanto non previsto da alcuna norma di legge.
4. Avverso la sentenza della CTR L'Amministrazione ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Le società intimate si sono costituite depositando controricorso e memoria ex art. 378 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione viene denunciata violazione della L. 168 n. del 1982, art. 5, in combinato disposto con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76; in particolare la parte ricorrente si duole che il giudice del merito abbia erroneamente ritenuto non configurabile alla specie di causa il termine di decadenza fissato dal menzionato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.
1.2 Con il secondo motivo viene dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 2 nr 4, d.lgs 546/1992, 132 cpc e art. 111 Cost. in relazione all'art. 360, 1 comma nr. 4 cpc per avere la CTR reso una motivazione del tutto apparente ed in ogni caso per non aver esposto l'iter logico e giuridico della decisione di rigetto dell'appello.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato sulla base dell' ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui: "In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5 consistenti nella misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in favore dell'acquirente dell'immobile inserito in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato ed effettivamente attivato dal medesimo soggetto, possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi la finalità dichiarata nell'atto di acquisto entro il termine triennale di decadenza, stabilito (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, ex art. 74 poi D.P.R. 22 aprile 1986, n. 131, art. 76) per l'esercizio del potere di accertamento dell'Ufficio. Di conseguenza, deve ritenersi che il detto termine decadenziale dall'azione dell'Ufficio inizi a decorrere dal momento in cui l'intento del contribuente sia rimasto definitivamente ineseguito e quindi – giacchè il termine a disposizione del contribuente non potrà essere più ampio di quello in sè previsto per i controlli – al massimo dalla scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto" (Cass. n. 13703 /2013, 3152/2015 e 18676/2016).
2.1 Nella fattispecie sono circostanze pacifiche in giudizio che il contratto di compravendita sia stato registrato il 5/7/2007 e che allo scadere del triennio non vi sia stata attuazione del piano di recupero.
2.2 Risulta altresì accertato in punto di fatto che il ritardo nell'inizio dei lavori per l'attuazione del piano di recupero è dipeso dal fatto che l'originario progetto presentato sia stato rivisto e riproposto a seguito della risoluzione problematiche relative a lesioni di diritti di passaggio vantati da terzi.
2.3 Tale fatto – conflitto con il diritto di passaggio dei confinanti accertabile prima della presentazione del progetto- non integra il concetto di forza maggiore idoneo a giustificare il superamento del termine decadenziale di legge (che non può riposare in una semplice mancanza di negligenza, ma deve invece consistere in un'energia esterna, idonea a costituire impedimento forzoso della condotta imposta dalla legge).
2.4 In ogni caso, alla luce dell'orientamento di questa Corte, occorre rilevare che l'agevolazione di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5, è correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all'atto del trasferimento dell'immobile, e pertanto ne è giustificata la revoca ove sia accertata l'insussistenza dei prescritti requisiti, e ciò anche se la mancata attuazione in concreto del piano di recupero previsto nell'atto di trasferimento del cespite non sia imputabile a comportamento omissivo del contribuente (v. Cass. nn. 13703 del 2013, 11786 del 2008 e 14478 del 2003).
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E' noto che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134/2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
3.2 Nella fattispecie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze in quanto la CTR ha dato conto delle ragioni poste a base della sua decisione affermando, erroneamente come sopra spiegato, la mancata applicabilità del termine di cui all'art. 76 del dpr 131/86.
4. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente
4.1 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mentre gli esiti dei giudizi di merito e il consolidamento dei principi affermati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese relative ai giudizi di merito.
PQM
la Corte,
accoglie il primo motivo del ricorso rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dai contribuenti.
Condanna i contribuenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Compensa tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio 4 luglio 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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