Cassazione, sentenza n. 26892 del 22/10/2019

Sentenza n. 26892 del 22/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
26892
Data
22/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società chiedeva la revocazione di una precedente sentenza che aveva confermato sanzioni connesse all’indebita esenzione dall’imposta erariale sull’energia elettrica, sostenendo che la Corte avesse frainteso atti convenzionali e provvedimenti dell’ufficio. La Cassazione precisa che l’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva evidente su un fatto decisivo e non controverso, non nell’asserita erronea interpretazione di documenti già valutati; nel caso concreto, esenzione e affidamento erano stati oggetto di giudizio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. L'Ufficio tecnico di Finanza dell'Agenzia delle Dogane notifico' in data 31 luglio 2007 ad (XXXXX) s.p.a. (gestore dell'aeroporto di (XXXXX) in forza di convenzione approvata con Decreto Ministeriale 1 luglio 1974 giusta L. n. 755 del 1973) l'atto di contestazione n. 912 del 27/7/07 con il quale era stata irrogata alla detta societa' la sanzione di Euro 13.169,96 per la sottrazione al regolare accertamento dell'Imposta Erariale di consumo sull'energia elettrica impiegata "direttamente" nel 2002 e per la quale la medesima aveva indebitamente fruito – non essendo titolare di stabilimento tecnicamente organizzato per l'esercizio di attivita' diretta alla produzione di beni – dell'esenzione prevista a favore dell'energia "utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh" ai sensi Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (T.U.A.), articolo 52, comma 2, lettera o-bis).

2. Avverso l'atto di contestazione di sanzioni n. 912 del 27/7/2007, la societa' contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, con sentenza n. 84/33/2009, lo accolse, decisione confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 115/09/2010 di rigetto dell'appello dell'Ufficio.

3. Avverso la sentenza della CTR Lazio, l'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per Cassazione e la societa' contribuente ricorso incidentale condizionato.

4. Con sentenza n. 21997/13 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia nei sensi di cui in motivazione e ha rigettato il ricorso incidentale della societa', con cassazione della sentenza impugnata e/decidendo nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

5. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Cassazione, (XXXXX) s.p.a. propone ricorso per revocazione affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Dogane.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, (XXXXX) s.p.a. denuncia l'errore revocatorio, ex articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, da parte di questa Corte nella sentenza n. 21997 del 2013 per essere quest'ultima – nel rigettare il motivo di ricorso incidentale con cui la societa' contribuente aveva dedotto l'illegittimita' del provvedimento sanzionatorio n. 912 del 27/7/2007 per violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 10, comma 2 – incorsa nella "svista percettiva" circa il contenuto di "fonti convenzionali". In particolare, ad avviso della ricorrente, il mancato riconoscimento da parte di questa Corte dell'illegittimita' del provvedimento sanzionatorio per violazione del principio del legittimo affidamento, sarebbe derivata da un'errata lettura": 1) degli articoli 4 e 11 Convenzione con l'UTF del 4/7/02 (allegata al ricorso introduttivo) in forza dei quali veniva espressamente riconosciuta in capo ad ADR la fruibilita' dell'"esenzione opificio" del Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (T.U.A.), ex articolo 52, comma 2, lettera o-bis, con riferimento all'energia elettrica autoprodotta con gruppi elettrogeni di soccorso; 2) del Provvedimento n. 55368 del 5 settembre 2002 (ugualmente allegato al ricorso introduttivo) con cui l'UTF aveva riconosciuto ad ADR il diritto di beneficiare dell'"esenzione opificio" con riguardo all'energia acquistata sul mercato. Da qui la denuncia da parte della ricorrente dell'errore di fatto revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte nell'escludere la sussistenza di un "fatto decisivo", qual era il riconoscimento del diritto a fruire del regime di esenzione, la cui esistenza risultava incontrovertibilmente e immediatamente attestata dai suddetti atti di fonte erariale, rilevanti quantomeno con riferimento all'energia elettrica acquistata da ADR sul mercato e dalla stessa utilizzata "direttamente" per rendere il servizio aeroportuale, il che non avrebbe costituito oggetto di contestazione tra le parti, tanto piu' che, come riscontrato dai verificatori dell'Agenzia, ai fini del superamento della soglia di 1.200.000 Kwh al mese per fruire del regime di esenzione, la societa' non aveva alcuna necessita' di cumulare l'energia utilizzata per "uso proprio" con quella asseritamente ceduta a terzi – come contestato dall'Agenzia- dal momento che l'ammontare dell'energia acquistata e dalla stessa direttamente impiegata era risultata pari a 10 milioni di Kwh al mese.

2. La complessiva censura cosi' proposta si rivela inammissibile.

2.1. Occorre premettere che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilita', un errore di fatto riconducibile all'articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreche' la realta' desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr, ex plurimis, Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001).

La Cassazione ha osservato che l'errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa: "vi e' questo errore quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purche', da un lato, la realta' desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti" (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 1016).

La Corte ha, quindi, evidenziato che "in generale l'errore non puo' riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilita' sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessita' di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (tra le ultime v. Cass. n. 14656 del 2017).

Di conseguenza, "non e' idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attivita' valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata – di revocazione" (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013; da ultimo, nello stesso senso, Cass., sez. L, n. 8828 del 2017; Cass. n. 27570 del 2018).

2.2. Nella sentenza impugnata la Corte ha rigettato (punto 12) il motivo di ricorso incidentale con cui la societa' contribuente aveva dedotto l'illegittimita' del provvedimento sanzionatorio n. 912 del 27/7/2007 per violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 10, stante l'asserito affidamento della contribuente sulle fonti convenzionali regolatrici il rapporto tributario dalle quali si sarebbe evinto il diritto di ADR di beneficiare dell'"esenzione opificio" quantomeno con riguardo all'energia acquistata sul mercato e utilizzata per "usi propri". Il che presuppone una valutazione da parte della Corte delle dette fonti ed esclude in radice l'astratta configurabilita' della "svista percettiva" dedotta a fondamento dell'errore revocatorio (in tal senso, Cass. n. 10110 del 2017; Cass. n. 24116 del 2017). Nel denunciare "l'errata lettura" da parte della Corte degli atti di fonte erariale, la ricorrente ha, infatti, denunciato inammissibilmente un erroneo apprezzamento degli stessi. Invero, la Corte ha operato un apprezzamento delle fonti convenzionali operanti tra le parti, escludendone la valenza a fini esonerativi (punto 8) e richiamando, al riguardo, anche la giurisprudenza di legittimita' (Cass. n. 23309 del 2011) in base alla quale non puo' parlarsi di affidamento della contribuente di fronte al concreto atteggiarsi dell'azione del fisco, non ravvisandosi l'apparenza di un'attivita' della P.A. in senso univocamente favorevole al contribuente desumibile da circostanze concrete e rilevanti e apparendo invece chiaramente contra legem il comportamento della contribuente (punto 12). Tanto piu' che l'esistenza o meno, nella specie, del diritto della ADR a fruire dell'"esenzione opificio" aveva costituito punto controverso oggetto del ricorso principale dell'Agenzia accolto dalla Corte, sul rilievo che- premessa la non riferibilita' dell'esenzione dall'imposta erariale sull'energia elettrica impiegata direttamente, di cui all'articolo 52 T.U.A., comma 2, lettera o-bis, al consumo complessivo di una pluralita' di aziende benche' incluse nello stesso comprensorio industriale, occorrendo, invece, disaggregare, ai fini del riconoscimento del beneficio, i consumi mensili di ogni singola azienda- la ADR non avesse preventivamente denunciato l'assunzione della posizione di "fabbricante" ovvero di "officina di produzione" quanto all'energia somministrata a terzi, al fine di permettere la misurazione degli specifici consumi, con cio' incorrendo nell'illegittimo cumulo di consumi ai fini della indebita fruizione delle esenzioni e delle soglie di imposizione. Al riguardo, la Corte (punto 9) ha confermato la giurisprudenza secondo cui "incombe al soggetto che invoca esenzioni e agevolazioni la dimostrazione rigorosa dell'utilizzo di energia elettrica, secondo la regola generale per la quale spetta al contribuente che invochi il beneficio fiscale l'onere di provare l'esistenza dei presupposti richiesti; sicche' egli deve provare compiutamente il particolare uso dell'energia elettrica che giustifichi esenzioni e/o nonche' la quantita' di energia impiegata" (Cass. n. 20679 del 2008).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna (XXXXX) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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