Cassazione, sentenza n. 27801 del 30/10/2019
Sentenza n. 27801 del 30/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 27801
- Data
- 30/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia verteva su accertamenti IVA, IRES e IRAP per il 2004 e il 2005, contestati anche per asserita duplicazione delle somme recuperate; la Commissione regionale aveva ridotto parzialmente la pretesa ma dichiarato inammissibile la censura sulla duplicazione, qualificandola come mera riproposizione. La Corte ha ritenuto invece che l’appello denunciasse specificamente l’omessa pronuncia del primo giudice e soddisfacesse l’autosufficienza. Rigettate le ulteriori doglianze sulla conoscenza del PVC, sulle informazioni durante la verifica e sul tipo di accertamento, ha cassato con rinvio limitatamente al motivo accolto.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La contribuente societa' (XXXXX) srl in amministrazione giudiziaria ed operante nel settore edile delle costruzioni generali era destinataria di verifica fiscale parziale cui seguiva notifica di avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2004 e 2005 con recupero a tassazione di somme IVA, IRES e IRAP per cifra superiore al milione di Euro, oltre ad ulteriore milione per interessi, relativamente all'anno 2004; mentre per l'anno 2005 la contestazione raggiungeva Euro 340.000, cui si aggiungono ulteriori Euro 332.000 per interessi.
Ricorreva quindi alla CTP lamentando un preliminare vizio di notifica, diverse violazioni procedimentali, difetto di motivazione, duplicazione d'imposta e mancato riconoscimento di costi non registrati.
Avverso l'esito sfavorevole del primo grado, proponeva appello, senza coltivare peraltro la doglianza sul vizio di notifica, per il quale l'Ufficio affermava quindi il consolidarsi del giudicato interno.
La CTR riteneva sostanzialmente legittimo l'impianto accertativo degli Uffici e rimodulava in ribasso la somma dovuta dalla contribuente, ritenendo provato il costo di Euro 345.000 relativo ad una compravendita immobiliare.
Ricorre la contribuente con quattro motivi, cui replica l'Avvocatura.
RAGIONI DELLE DECISIONE
1. Con il primo motivo viene prospettata nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto – omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio – Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. nonche' Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, in parametro all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Nella sostanza si lamenta violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22 e articolo 2697 c.c. per non essere stati prodotti i PVC in uno con gli avvisi di accertamento, nonche' contraddittoria motivazione per non aver valutato autonomamente lo stralcio di PVC prodotto dal contribuente, affermando che il giudice di primo grado ha potuto conoscerlo.
1.1. Con apprezzamento di merito non scrutinabile in questa sede, la sentenza impugnata da' atto che gli stralci essenziali del PVC sono stati riportati negli atti della contribuente, quindi il PVC le era stato consegnato ed era da lei conosciuto.
1.2. Inoltre questa Corte ha ritenuto non essenziale la consegna del PVC quando l'avviso di accertamento sia autonomamente motivato. Secondo infatti il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, la motivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non e' illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi gia' noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 30560 del 20/12/2017; Cass. n. 29002 del 5/12/2017).
1.3. Tale motivazione e' quindi sufficiente ad individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell'atto richiamato ed a porre la societa' in grado di adeguatamente spiegare le proprie difese, sia negando i fatti costitutivi della pretesa fiscale, sia contrastando le risultanze dell'atto impositivo mediante acquisizione di ulteriore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale, dovendosi, al riguardo, distinguere nettamente la questione relativa all'esistenza della
motivazione dell'atto impositivo, quale "requisito formale di validita'" dell'avviso di accertamento (L. n. 212 del 2000, articolo 7), dalla questione attinente, invece, alla indicazione ed effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (Cass. 17/1/1997, n. 459; n. 5/6/1998 n. 5544), indicazione che non e' richiesta quale elemento costitutivo della validita' dell'atto impositivo, e che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria che trovano applicazione nello svolgimento del giudizio introdotto dal contribuente con il ricorso di opposizione all'atto impositivo (Cass. n. 8399 del 5/4/2013; cfr., da ultimo, Cass. V n. 32957/18 e precedenti ivi citati).
Il motivo e' quindi infondato e va disatteso.
2. Con il secondo motivo si prospetta nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 Violazione e/o falsa applicazione norme di diritto – omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1 in parametro all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
In altri termini, si lamenta violazione Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1 per aver dichiarato inammissibile il motivo d'appello teso ad affermare la duplicazione delle somme riprese a tassazione, come indicate ai punti 1 e 2 degli avvisi di accertamento, in quanto mera riproposizione delle doglianze di primo grado.
Nello stralcio dell'appello riportato a pag. 14 del ricorso per cassazione si contesta che la sentenza di primo grado non prenda posizione sul punto e se ne contesta il fraintendimento a pag. 15: non e' quindi mera riproposizione in appello di argomento svolto in primo grado, bensi' doglianza di omessa pronuncia del primo giudice ritualmente prospettata al secondo come motivo di appello.
Sul punto l'Avvocatura prende posizione affermando solo che vi e' ampia e diffusa motivazione della sentenza della CTP sul punto, ma l'osservazione -comunque non verificabile da questa Corte- non cambia l'errata prospettazione del secondo giudice.
Il motivo assolve l'onere dell'autosufficienza ed e' fondato.
3. Con il terzo motivo di lamenta nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Nello specifico si contesta violazione L. n. 212 del 2000, articolo 12, in quanto non sarebbe stata data informazione al contribuente sulle ragioni della verifica ed il relativo oggetto.
La ricostruzione motiva della sentenza gravata da' atto dell'intervento della legale rappresentante in sede di verifica, delle informazioni ricevute, dell'autorizzazione a proseguire anche in sua assenza. Il motivo e' quindi infondato ove critica la violazione di legge o l'insufficiente di motivazione. E' per contro inammissibile over richieda una riedizione del giudizio di merito o contrapponga una propria argomentazione a quella sviluppata dal giudicante.
Il motivo e' quindi infondato e dev'essere disatteso.
4. Con il quarto motivo si propone nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 violazione e/o falsa applicazione norma di diritto – omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, comma 2 e articolo 3.
In altri termini, si lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, comma 2, per non aver specificato al contribuente quale tipo di accertamento fosse stato svolto. Motivo ga' proposto in appello e rigettato dalla CTR perche' dal PVC si comprende essersi proceduto con accertamento analitico induttivo e in autorizzazione del legale rappresentante (vedasi motivo che precede).
Per le stesse ragion trattate al paragrafo precedente, anche il quarto motivo deve quindi ritenersi infondato.
Il ricorso e' quindi fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo di gravame.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater la Corte 11 atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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