Cassazione, sentenza n. 29985 del 19/11/2019

Sentenza n. 29985 del 19/11/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
29985
Data
19/11/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un accertamento fondato sugli studi di settore, con rideterminazione dei ricavi ai fini IVA, IRPEF e IRAP, ritenuto legittimo dalla CTR dopo l’annullamento disposto in primo grado. Durante il giudizio di cassazione il contribuente ha documentato l’adesione alla definizione agevolata e chiesto la cessazione della materia del contendere. Preso atto del sopravvenuto venir meno dell’interesse al ricorso e dell’assenza di contestazioni dell’Amministrazione, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata nonchè dal ricorso si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a B.F. un avviso di accertamento con il quale, ai fini Iva, Irpef e Irap, era stato rideterminato, per l'anno di imposta 2004, un maggior reddito rispetto a quello dichiarato, in considerazione del fatto che l'ammontare dei ricavi era inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore; avverso il suddetto avviso di accertamento B.F. aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia; l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello avverso la suddetta pronuncia; la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, ha accolto l'appello.

In particolare, il giudice del gravame ha ritenuto che era infondato il motivo di appello relativo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento dell'atto impugnato nonchè, nel merito, che la pretesa impositiva era legittima.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso il contribuente affidato a due motivi censura.

L'Agenzia delle dogane si è costituita depositando controricorso.

A seguito di istanza del 19 maggio 2018, con la quale il ricorrente ha prodotto la dichiarazione dell'adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito con modificazione dalla L. n. 225 del 2016, questa Corte ha disposto, con ordinanza del 21 giugno 2018, la rimessione della causa in pubblica udienza.

Parte ricorrente ha quindi prodotto una memoria del 4 marzo 2018 con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Motivi della decisione

Ai fini della definizione della presente controversia, va evidenziato che parte ricorrente ha prodotto la memoria del 4 marzo 2019, depositata in data 11 marzo 2019, con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Ciò comporta un sopravvenuto venire meno dell'interesse del ricorrente al ricorso, rispetto al quale, peraltro, nessuna ragione di contestazione ha rappresentato la controricorrente, nonostante che, con l'ordinanza del 21 giugno 2018, questa Corte aveva invitato le parti a depositare memorie di chiarimenti.

Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

Domande frequenti

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