Cassazione, sentenza n. 30344 del 21/11/2019
Sentenza n. 30344 del 21/11/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 30344
- Data
- 21/11/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio concerneva sanzioni irrogate per il ritardo nella trasmissione di dichiarazioni fiscali relative al 2005, dopo che la CTR, pronunciandosi in sede di rinvio, aveva respinto l’appello del contribuente. Durante il giudizio di cassazione, il carico è stato incluso nella definizione agevolata e l’Amministrazione ha confermato il perfezionamento mediante pagamento. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo per intervenuta definizione agevolata, compensando le spese dell’intero giudizio ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
Testo della pronuncia
1. D.B.M. impugnò innanzi alla CTP di Potenza l'avviso d'ingiunzione e irrogazione sanzioni, nella misura di Euro 3.098,76, per ritardo nella trasmissione di alcune dichiarazioni fiscali, relative all'annualità 2005.
Il giudice di primo grado dichiarò inammissibile il ricorso e tale decisione fu confermata dalla CTR della Basilicata, con sentenza che, su ricorso del contribuente, venne cassata da questa Suprema Corte (con ordinanza n. 9585/2010), che rinviò la causa ad altra sezione della medesima commissione regionale.
2. La parte privata ha riassunto il giudizio dinanzi alla CTR della Basilicata che, con la sentenza riportata in epigrafe, ha respinto l'appello del contribuente.
3. Il contribuente ha presentato ricorso, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della CTR; l'Agenzia resiste con controricorso.
4. Con atto depositato il 12/07/2019, il contribuente ha dichiarato di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e di rinunciare al ricorso, con contestuale istanza di cessazione della materia del contendere e di estinzione per legge del giudizio di legittimità, con assorbimento del costo del processo pendente.
5. L'Avvocatura Generale dello Stato, con atto depositato il 1/10/2019, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, dando atto che l'Agenzia delle entrate, con nota del 12/09/2019, ha comunicato che l'istanza di definizione agevolata della cartella di pagamento n. (—) presentata dal contribuente si è perfezionata a seguito del pagamento del dovuto.
6. Ciò comporta la declaratoria d'estinzione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), e la compensazione, tra le parti, delle spese dell'intero giudizio.
7. Non sussistono i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "raddoppio" del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782).
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6; compensa, tra le parti, le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019
Domande frequenti
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