Cassazione, sentenza n. 30361 del 21/11/2019

Sentenza n. 30361 del 21/11/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
30361
Data
21/11/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio riguardava un accertamento sintetico IRPEF per il 2006, già confermato nei due gradi di merito, e la successiva definizione agevolata della relativa cartella. Il contribuente ha documentato l’ammissione alla procedura, l’impegno a rinunciare al contenzioso e il pagamento integrale del debito rateizzato. La Cassazione ha rilevato che, quando all’adesione e alla comunicazione dell’esattore segue l’integrale pagamento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; ha pertanto chiuso il giudizio senza pronuncia sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate era rimasta intimata.

Testo della pronuncia

1. L.P. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3390/3/14, depositata il 3 aprile 2014, della Commissione tributaria regionale della Campania, che ha respinto il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributarla provinciale di Caserta, che aveva respinto il ricorso del contribuente contro l'avviso con il quale l'Amministrazione finanziaria, per l'anno d'imposta 2006, aveva accertato, ai fini Irpef, con metodo sintetico, il un maggior reddito imponibile, con conseguente maggiore imposta, oltre agli interessi ed alle sanzioni.

2. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1. Il contribuente ricorrente ha depositato istanza, con la quale ha chiesto che sia dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della cartella n. (—), relativa all'avviso di accertamento n. (—), oggetto di questo giudizio, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, allegando documenti relativi alla prova del pagamento integrale rateizzato, oltre al provvedimento di ammissione e quantificazione di cui al cit. D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 3.

2. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3, di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., 03/10/2018, n. 24083).

Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

3. Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata l'Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?

L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.