Cassazione, sentenza n. 31764 del 05/12/2019

Sentenza n. 31764 del 05/12/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
31764
Data
05/12/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Ufficio doganale aveva irrogato una sanzione per il mancato pagamento del dazio antidumping, mentre la CTR aveva riconosciuto l’esimente dell’incertezza normativa, collegandola anche al comportamento dell’Amministrazione. La Cassazione precisa che l’incertezza rilevante deve essere oggettiva e rendere impossibile individuare con sicurezza la norma applicabile, non potendo dipendere dalle condizioni soggettive del contribuente. Accolto il secondo motivo dell’Agenzia e dichiarato inammissibile il primo, la sentenza è cassata e il ricorso originario del contribuente respinto nel merito.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con l'emissione dell'atto di contestazione nr 34221, l'Ufficio delle dogane di Venezia richiedeva alla C. srl il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 16.136,25 in conseguenza della revisione n. (OMISSIS) con cui la merce sdoganata era stata, in sede di revisione, classificata alla V.D. 8714911019 ovvero ad una voce tariffaria identica nella descrizione della merce a quella dichiarata dal contribuente ma gravata di un ulteriore dazio, non essendo l'importatore in possesso di una apposita autorizzazione che consentisse in caso di importazioni inferiore a 300 pezzi al mese di non pagare l'ulteriore dazio antidumping. Avverso tale atto impositivo proponeva ricorso il contribuente deducendo sia vizi procedurali che l'inesistenza della pretesa.

I giudici tributari di primo grado respingevano il ricorso.

A seguito di appello del contribuente, la Commissione Regionale del Veneto accoglieva il gravame ritenendo "sussistente l'esimente costituita dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria a maggior ragione perchè l'incertezza è stata provocata dal comportamento tenuto dall'Agenzia delle Dogane la quale per instaurare un rapporto corretto con gli importatori avrebbe dovuto preventivamente comunicare loro la modifica della prassi operativa".

Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Dogane e Monopoli deducendo:

i) Violazione e /o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. comma 2 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

2) Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 2 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Resiste con controricorso il contribuente F. srl quale incorporante per fusione la C., chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la parte ricorrente assume la nullità/inesistenza della sentenza perchè il giudice di secondo grado avrebbe omesso di specificare le ragioni di fatto e di diritto della decisione. La mancanza del requisito di cui all'art. 132 c.p.c., n.4, non può che essere individuato sulla base della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., introdotta dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134,che ha infatti limitato l'impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità. Non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi ritenuti dal Giudice di merito determinanti, rimane estraneo al predetto vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il motivo in esame con cui si vuole contestare la prevalenza giuridica data dal giudice di appello, in base al suo convincimento ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2 alla esimente circa l'errore sulla legge doganale (rientrante evidentemente nel concetto di ignoranza di legge scusabile) determinato da difficoltà interpretative oggettive ed in parte determinato da comportamento della P.A.. Appare chiaro che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento dei fatti e delle valutazioni giuridiche (nel caso il ricorrente assume che non vi era alcun dubbio interpretativo nè trovava applicazione l'esimente) non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In sede di giudizio di legittimità, l'anomalia motivazionale denunciabile è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, e si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Poichè in ordine alla quaestio juris (prevalenza dell'ignoranza di legge scusabile sulla norma) non è configurabile un vizio di motivazione, il motivo va dichiarato inammissibile.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce sotto il profilo di violazione di legge l'errata applicazione della esimente di cui alla L. 212 del 2000, art. 10, commi 2 e 3.

Il motivo è fondato.

Difatti, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto in virtù del quale: "l'incertezza normativa oggettiva che – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8; del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2; della L. 2 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, – costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass. 28/11/2007, n. 24670; 16/02/2012, n. 2192; 26/10/2012, n. 18434; 11/02/2013, n. 3245; 22/02/2013, n. 4522). In altre parole, come è stato detto, "l'incertezza normativa oggettiva tributaria", che consente di non applicare le sanzioni, è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normativa caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.

Occorre quindi l'esistenza di una incertezza oggettiva con conseguente esclusione di qualsiasi rilevanza delle condizioni soggettive individuali poichè l'incertezza normativa deve esistere in sè, operando nei confronti di tutti. "L'incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria" (Cass. 11/09/2009, n. 19638).

Nella fattispecie non è ravvisabile una simile incertezza normativa oggettiva e, inoltre, la Commissione regionale nemmeno menziona specifici e rilevanti contrasti giurisprudenziali su questo specifico aspetto del thema decidendum. Poichè il giudice di appello ha applicato l'esimente senza indicare l'incertezza normativa, elemento costitutivo per l'applicazione dell'esimente, il motivo va accolto e la sentenza impugnata cassata.

Comunque è possibile decidere nel merito ove si consideri che nella vicenda in esame, invero, l'irrogazione della sanzione per il non corretto pagamento del dazio antidumping dovuto, rimane irrimediabilmente influenzata dalla circostanza che nel distinto procedimento tra Agenzia delle Dogane e il ricorrente C., oggi incorporata dalla F. srl, (deciso definitivamente nella stessa camera di consiglio)è rimasto acclarato che correttamente la Amministrazione avesse provveduto a rettificare i dazi dovuti, concernente la non ricorrenza delle condizioni di esenzione, per non essere l'importatore in possesso della relativa autorizzazione per il controllo della destinazione particolare, avvalendosi della procedura di revisione onnicomprensiva prevista dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5. Con tale decisone si è anche affermato che non sussistesse la buona fede dell'importatore in quanto l'errore era tale da poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in base alla sua esperienza professionale e diligenza, nè era stato provocato da un comportamento "attivo" degli uffici doganali che procedettero allo sdoganamento.

Pertanto la sentenza impugnata va cassata e decidendo nel merito il ricorso originario del contribuente va respinto. Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da motivazione, compensando le spese delle fasi di merito tenuto conto della novità della vicenda.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge il ricorso originario del contribuente. Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura di Euro 2.500 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

Domande frequenti

Quale codice tributo si usa per la sanzione unica da ravvedimento IVA?

Si usa il codice tributo 8965 nella sezione Erario del modello F24 ordinario. L’anno di riferimento è quello delle violazioni, nel formato AAAA. L’IVA e gli interessi eventualmente dovuti si versano separatamente, utilizzando i rispettivi codici tributo.

Il cumulo giuridico comprende anche gli omessi versamenti IVA?

No. Gli omessi o tardivi versamenti periodici dell’IVA e le indebite compensazioni restano esclusi. Le violazioni di pagamento vanno sanate separatamente dalle irregolarità documentali eventualmente cumulabili. Il codice 8965 riguarda soltanto sanzioni effettivamente calcolate con il cumulo giuridico nel ravvedimento.

Come si calcola la sanzione unica nel ravvedimento IVA?

Si individuano le violazioni cumulabili dello stesso tributo e periodo d’imposta, si parte dalla sanzione più grave e si applica di norma l’aumento minimo del 25%. Il risultato non supera la somma delle singole sanzioni; la riduzione dipende dalla prima violazione commessa.

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