Cassazione, sentenza n. 31776 del 05/12/2019
Sentenza n. 31776 del 05/12/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 31776
- Data
- 05/12/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguarda una cartella emessa per l’IVA conseguente all’adeguamento agli studi di settore indicato in dichiarazione, poi qualificato dal contribuente come errore materiale; i giudici di merito avevano annullato la pretesa ritenendo la dichiarazione liberamente emendabile. La Cassazione distingue le dichiarazioni di scienza dalle opzioni aventi natura negoziale, rettificabili soltanto in presenza di un errore essenziale e riconoscibile dall’Amministrazione. Accoglie quindi il ricorso erariale, cassa la sentenza e rinvia alla CTR perché svolga tale accertamento e regoli le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Sulla dichiarazione dei redditi 2007 relativa all'anno di imposta 2006, il contribuente manifestava la volontà di adeguarsi alle risultanze degli studi di settore, compilando il quadro VA42. Dal controllo automatizzato risultava che a fronte della suddetta dichiarazione non era stata versata l'Iva conseguente. In sede di comunicazione di irregolarità, il contribuente ha affermato di essere incorso in errore materiale, tanto è vero alla compilazione del predetto quadro VA42 non era seguita l'ulteriore quantificazione conseguente, nè versato quanto dichiarato. In quella sede, rettificava quanto esposto, secondo il principio che vuole la dichiarazione dei redditi come dichiarazione di scienza sempre emendabile. Non di meno, l'Ufficio emetteva cartella di pagamento, avversata dal contribuente con esito favorevole avanti la commissione provinciale che, tuttavia, compensava le spese di lite. Avverso tale capo di sentenza proponeva appello in contribuente – cui reagiva l'Ufficio con impugnazione incidentale a difesa del proprio operato e ritenendo impossibile la rettifica, trattandosi non tanto di una dichiarazione, ma di un'opzione sul regime applicabile. La CTR rigettava entrambi i ricorsi, confermando l'annullamento della cartella, perchè frutto di un errore del contribuente, poi emendato e confermando altresì la compensazione delle spese, perchè di quella lite era causa l'errore del contribuente, seppur vittorioso.
Avverso tale pronuncia propone ricorso con unico articolato motivo l'Avvocatura generale dello Stato, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso viene prospettata la censura di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 ed 8 bis. Nella sostanza si contesta l'emendabilità della dichiarazione integrativa di cui al testo predetto, art. 2, poichè trattasi di facoltà di opzione riconosciuta da norma tributaria, non di mero errore di calcolo o materiale. Se infatti le SU di questa Corte hanno da tempo ammesso l'emendabilità in ogni tempo delle dichiarazioni di scienza esposte nelle dichiarazioni dei redditi (cfr. Cass. SU n. 15063/2002), un limite a questa facoltà è stato poi introdotto, distinguendo le mere dichiarazioni, dagli atti di volontà negoziali, quali appunto le opzioni o scelte previste da leggi tributarie, che seguono le sorti di irretrattabilità proprie della responsabilità contrattuale e, se del caso, il regime – stringente – dei vizi della volontà (errore, violenza e dolo), riferibili anche agli atti unilaterali in quanto compatibile ex art. 1324 c.c., (Cfr. sul punto Cass. V, n. 7294/2012, cui seguono n. 1427/2013; n. 18180/2015; n. 19410/2015; n. 22443/2015).
Più in particolare, questa Corte ha ritenuto di non poter riconoscere l'emendabilità illimitata dell'eventuale errore commesso dal contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, in particolare affermando che "…al suddetto principio faccia eccezione l'ipotesi in cui il legislatore abbia subordinato la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà (od opzione) del contribuente, anche se da compiersi all'interno della stessa dichiarazione, mediante la compilazione di un modulo predisposto dall'erario (o altrimenti), poichè, a questi effetti, quella specifica parte della dichiarazione assume il diverso valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione" (cfr. ex multis, Cass. n. 13454/2015; n. 30404/2018). Come infatti chiarito da Cass. n. 7294 del 2012, esulano dalla disciplina generale gli errori parimenti commessi nella dichiarazione fiscale, ma relativi all'indicazione di dati riferibili a manifestazioni di volontà negoziale, in quanto l'affermazione di una generale ed automatica emendabilità degli errori commessi dal contribuente nella redazione della dichiarazione non può ritenersi estesa alla dichiarazione dei redditi tout court, ma deve correttamente circoscriversi all'indicazione di quei dati, relativi alla quantificazione delle poste reddituali positive o negative, che integrino errori tipicamente materiali (ad es. errori di calcolo od anche errata liquidazione degli importi), ovvero anche formali (concernenti l'esatta individuazione della voce del modello da compilare nella quale collocare la posta), rimanendo quindi a tali ipotesi estranea la concreta fattispecie in esame.
In definitiva, il motivo è fondato proprio perchè la sentenza qui gravata tratta di "libera emendabilità", mentre per le opzioni negoziali vale solo l'errore essenziale e riconoscibile, la cui indagine non è mai stata fatta e andrà svolta in sede di rinvio (Cfr. Cass. V, n. 30404/18).
Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia alla CTR per la Puglia, sezione staccata di TARANTO cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019
Domande frequenti
Basta dedurre un costo in ritardo per pagare soltanto 250 euro?
No. Secondo la ricostruzione riportata, il contribuente deve dimostrare che l’errore di competenza non ha causato danni all’Erario. Il solo rinvio della deduzione non basta: occorre verificare gli effetti sulle imposte di tutte le annualità interessate.
Quali documenti servono per dimostrare l’assenza di danno erariale?
Servono prospetti delle imposte dovute e versate per ciascun anno, con e senza l’errore, dichiarazioni e schede contabili. Vanno considerate perdite fiscali, aliquote e limiti di deducibilità. È utile depositare la ricostruzione già nel contraddittorio, chiedendo espressamente la sanzione fissa.
Posso applicare con certezza la sanzione fissa nel ravvedimento spontaneo?
No. L’applicazione della misura fissa nel ravvedimento spontaneo resta incerta, perché la norma richiamata parla di errore accertato e non risultano chiarimenti ufficiali contrari. La regolarizzazione richiede quindi di quantificare la sanzione ordinaria ridotta e valutare con cautela quella fissa.
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