Cassazione, sentenza n. 5801 del 03/03/2020

Sentenza n. 5801 del 03/03/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
5801
Data
03/03/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un accertamento induttivo ai fini IRPEG, IRAP e IVA, che la CTP aveva ridotto della metà e la CTR aveva ulteriormente modificato, dichiarando indeducibili soltanto i costi per carburanti. La Cassazione giudica meramente apparente la motivazione regionale: la CTR ha criticato la riduzione equitativa operata in primo grado, ma ha adottato una soluzione altrettanto apodittica, senza spiegare né il parziale accoglimento dell’appello della contribuente né il rigetto dell’impugnazione incidentale dell’Ufficio. Accoglie entrambi i ricorsi, cassa e rinvia alla CTR della Toscana.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. L'Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti della B. s.r.l. avviso d'accertamento induttivo, relativo all'anno d'imposta 2003, in materia di Irpeg, Irap ed Iva, con il quale ha rettificato i relativi imponibili, imputando alla contribuente le conseguenti maggiori imposte, con i relativi interessi e le corrispondenti sanzioni.

2. Avverso l'avviso d'accertamento la contribuente ha proposto ricorso dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Firenze, che lo ha parzialmente accolto, riducendo della metà la pretesa erariale.

3. La contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado e l'Ufficio ha proposto appello incidentale.

L'adita Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 60/17/12, depositata il 3 aprile 2012, ha parzialmente accolto l'appello principale con il seguente dispositivo: "in parziale accoglimento dell'appello, dichiara non ammessi soltanto i costi dei carburanti".

4. L'Ufficio ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo, per la cassazione della predetta sentenza d'appello.

5.La contribuente si è costituita con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a quattro motivi.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso principale, l'Ufficio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4" e dell'art. 118 att. c.p.c.; nonchè, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa motivazione e la motivazione cd. apparente, relativamente al parziale accoglimento dell'appello della contribuente ed al rigetto implicito di quello erariale incidentale dell'Amministrazione.

Il motivo è fondato.

Infatti, la motivazione della sentenza impugnata si è limitata ad affermare che l'immotivata riduzione equitativa della pretesa erariale, disposta dal giudice di prime cure, non soddisfaceva l'esigenza di un'accurata valutazione delle deduzioni della contribuente, ma ha poi sostituito la decisione di primo grado con quella, di parziale accoglimento dell'appello della contribuente, a sua volta apodittica e non argomentata.

Ricorre quindi l'ipotesi, patologica, della motivazione meramente apparente, in quanto solo graficamente configurata, ma priva di contenuto.

2. Con i quattro motivi di ricorso incidentale la contribuente ha a sua volta, nella sostanza, censurato la sentenza impugnata per la motivazione meramente apparente relativa al mancato accoglimento integrale del suo appello principale.

Il motivo è fondato, atteso che anche la conferma dell'indeducibilità dei costi relativi al carburante è del tutto immotivata.

All'accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale segue quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo.

Resta assorbita ogni altra questione diversa dalle accertate carenze della motivazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e, nei termini di cui in motivazione, il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.