Cassazione, sentenza n. 7326 del 17/03/2020
Sentenza n. 7326 del 17/03/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7326
- Data
- 17/03/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Ottenuto con giudicato il rimborso di un’eccedenza IVA oltre interessi, la contribuente aveva agito in ottemperanza sostenendo che l’importo corrisposto dall’Agenzia fosse inferiore a quello dovuto. Il giudice dell’ottemperanza aveva ritenuto adempiuta la decisione e qualificato come nuova la pretesa di ulteriori interessi; la Cassazione considera effettiva e coerente questa interpretazione del giudicato, osservando che richieste ulteriori dovevano essere avanzate con strumenti diversi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ai sensi della disciplina del giudizio di ottemperanza, con condanna alle spese e attestazione sull’ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto del ricorso per ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 397/01/2014, emessa dalla CTP di Rieti. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso avverso provvedimento di diniego di rimborso IVA, con il quale si chiese, previa dichiarazione dell'illegittimità del rifiuto tacito al rimborso (riconosciuta la spettanza della restituzione dell'eccedenza fiscale), la condanna dell'Amministrazione "al pagamento di Euro 87.797,67 oltre interessi a titolo IVA 1994".
2. In ottemperanza alla detta statuizione, l'Agenzia delle Entrate ("A.E.") effettuò il pagamento della sorte capitale (Euro 87.797,67) oltre che di Euro 4.178,61 a titolo di interessi.
3. La contribuente, ritenendo l'importo degli interessi corrisposti inferiore a quanto spettante in forza del citato giudicato, in quanto inferiore a quello determinato in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 bis, propose giudizio di ottemperanza rigettato dalla CTP con la sentenza oggetto di attuale ricorso per cassazione.
4. La Commissione provinciale, in sede di giudizio di ottemperanza, evidenziò in particolare che la sentenza passata in giudicato statuì accogliendo il ricorso avente il seguente petitum: "… dichiarata l'illegittimità del rifiuto tacito al rimborso e riconosciuta la spettanza della restituzione dell'eccedenza fiscale domandata dalla ricorrente, condanni l'Ufficio al pagamento di Euro 87.797,67, oltre interessi a titolo IVA anno 1994".
Di conseguenza (proseguì il Giudice del giudizio di ottemperanza) l'Amministrazione risultò aver adempiuto a quanto formalmente statuito dalla decisione da ottemperare sicchè "ulteriori pretese, seppur attinenti al medesimo fatto costitutivo," avrebbero dovuto "essere fatte valere con modalità differenti dal ricorso in ottemperanza, pena la violazione del divieto di domande nuove".
5. Contro la sentenza della CTP emessa in sede di giudizio di ottemperanza, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi sostenuti da memoria, e l'A.E. si difende con controricorso (instando per la sua inammissibilità oltre che per l'infondatezza dei relativi motivi).
In sede di discussione le parti concludono come riportato in epigrafe.
Motivi della decisione
1. Preliminare è la questione sollevata dal controricorrente circa l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza in quanto prospettante vizi motivazionali, in contrasto con quanto disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, comma 10, per il quale contro la detta statuizione è ammesso solo ricorso per inosservanza delle norme sul procedimento.
2. L'eccezione è fondata ancorchè per le differenti ragioni di seguito specificate.
2.1. Con i due motivi di ricorso, sostanzialmente ed al di là della tecnica redazionale utilizzata tanto nelle rubriche quanto nell'articolazione delle doglianze, si deduce la nullità della sentenza in quanto in parte apparente ed in parte caratterizzata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Oggetto di censura è, in particolare, la statuizione laddove con essa la CTP, in sede di giudizio di ottemperanza, evidenzia che la sentenza passata in giudicato statuì accogliendo il ricorso avente il seguente petitum: "… dichiarata l'illegittimità del rifiuto tacito al rimborso e riconosciuta la spettanza della restituzione dell'eccedenza fiscale domandata dalla ricorrente, condanni l'Ufficio al pagamento di Euro 87.797,67, oltre interessi a titolo IVA anno 1994".
Di conseguenza, prosegue il Giudice del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione risultò aver adempiuto a quanto formalmente statuito dalla decisione da ottemperare sicchè "ulteriori pretese, seppur attinenti al medesimo fatto costitutivo," avrebbero dovuto "essere fatte valere con modalità differenti dal ricorso in ottemperanza, pena la violazione del divieto di domande nuove".
La CTP, quindi, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, con motivazione effettiva e non apparente oltre che caratterizzata da affermazioni perfettamente conciliabili tra loro, ha assolto alla sua funzione di interpretazione del giudicato, nei limiti di cui al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 70. Essa, difatti, ritenendo che con la sentenza della cui ottemperanza trattasi il Giudice, nel rispetto del principio di cui all'art. 112 c.p.p., abbia riconosciuto la debenza dei soli interessi relativi al 1994, in quanto solo essi richiesti, ha correttamente concluso nel senso per il quale "ulteriori pretese", in particolare quella degli interessi fino al soddisfo, "seppur attinenti al medesimo fatto costitutivo," avrebbero dovuto "essere fatte valere con modalità differenti dal ricorso in ottemperanza, pena la violazione del divieto di domande nuove".
Da quanto innanzi consegue l'inammissibilità del presente ricorso per cassazione, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 10.
3. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto (della medesima L. n. 228, ex art. 18, in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norme dal cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020
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