Cassazione, sentenza n. 8406 del 30/04/2020
Sentenza n. 8406 del 30/04/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8406
- Data
- 30/04/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava la sanzione applicata dopo la rettifica della classificazione doganale di pupazzetti importati dalla Cina; la CTR aveva ravvisato la prevalenza delle sembianze animali e applicato l’esimente prevista per la corretta denominazione commerciale della merce. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze dell’Amministrazione perché, sotto l’apparente denuncia di violazioni normative, chiedevano una nuova valutazione delle caratteristiche dei prodotti e del materiale probatorio, preclusa anche dalla doppia conforme. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato l’Agenzia delle Dogane alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La CTR della Liguria – sezione staccata di Genova -, con sentenza depositata in data 13 aprile 2017, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della CTP che, in accoglimento del ricorso di E. & R. aveva annullato l'atto di irrogazione della sanzione di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, comma 3, (TULD), emesso nei confronti della società a seguito di rettifica della classificazione doganale di pupazzetti di plastica da questa importati dalla Cina, dichiarati come "animaletti raffiguranti soggetti non umani" e ritenuti invece dall'Ufficio riconducibili, in quanto aventi sembianze umanoidi, ad una diversa voce, soggetta ad un dazio maggiore.
La CTR ha rilevato che i pupazzetti raffiguravano personaggi di fantasia della (OMISSIS), nelle cui fattezze doveva ritenersi prevalente l'elemento animalesco rispetto a quello umanoide; ciò premesso, ha ritenuto applicabile nella specie l'esimente di cui al TULD, art. 303, comma 2, lett. a), in quanto l'importatrice, pur avendo riconosciuto l'errore nella classificazione tariffaria (tanto da non aver impugnato la rettifica), aveva correttamente indicato la denominazione commerciale della merce ed ha dichiarato assorbite le ulteriori questioni.
L'Agenzia delle Dogane propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui la contribuente resiste con controricorso illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1- Con il primo motivo l'Ufficio ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., nonchè dell'art. 276 c.p.c., in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 19, in quanto la CTR, pur dando atto del fatto che E. & R. non aveva impugnato l'atto impositivo ed aveva accettato la riclassificazione della merce, non ha pronunciato sull'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso avverso il solo atto di contestazione delle sanzioni.
E' infondata l'eccezione svolta dalla controricorrente, di inammissibilità della censura per novità della questione, non dedotta in primo grado: la ricorrente si è infatti limitata a denunciare un vizio di omessa pronuncia su un motivo d'appello che, come emerge dalla lettura della sentenza, era stato effettivamente proposto.
Il motivo è tuttavia inammissibile sotto altro profilo – ovvero perchè non coglie la ratio decidendi – posto che la CTR ha consapevolmente omesso di pronunciare sull'eccezione pregiudiziale, ritenendola assorbita dal rilievo della ricorrenza dell'esimente di cui al TULD, art. 303, comma 2. L'Agenzia avrebbe pertanto dovuto lamentare l'erroneità della decisione di assorbimento, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le quali la mancata impugnazione della rettifica doganale ostava all'applicazione dell'esimente in questione.
2 – Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione del Reg. (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, per avere la CTR ritenuto errata la riclassificazione secondo la Nomenclatura Combinata; assume, in particolare, che la sottovoce 9503 00 49 comprende giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani, laddove la sottovoce 9503 00 99 comprende "figurine umanoidi" e rileva come le merci in oggetto raffigurino personaggi di noti fumetti (come (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ecc.) che di animale mantengono solo le sembianze del volto, mentre le altre parti del corpo ed i loro comportamenti hanno caratteristiche umane.
3- Con il terzo motivo di ricorso (indicato come quarto) la ricorrente deduce violazione del TULD, art. 303, comma 2, per avere la CTR ritenuto applicabile l'esimente prevista dalla predetta norma, laddove l'errore compiuto dalla contribuente nella dichiarazione doganale atterrebbe non solo alla indicazione della voce tariffaria ma anche alla descrizione della merce, non trattandosi di animaletti in plastica ma di soggetti umanoidi.
4.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili.
La ricorrente non chiede la verifica della corretta interpretazione delle disposizioni normative enunciate, per quanto sotto il profilo dell'errore di sussunzione, ma invoca una diversa valutazione in ordine alla congruità della descrizione della merce importata attraverso una rilettura del materiale probatorio. Il che non costituisce propriamente questione interpretativa, bensì revisione del ragionamento decisorio che ha condotto il giudice del merito alla soluzione in fatto della questione esaminata, ovvero all'accertamento che si trattava "di soggetti di fantasia" la cui fattezza "va…a porsi a metà strada tra quella di umanoide e quella con le sembianze di un animale" e, in particolare, di giocattoli in cui prevale "l'elemento animalesco piuttosto che quello umano".
La denuncia di erronea qualificazione delle merci da parte del giudice di appello come pupazzetti con sembianze animali anzichè umanoidi si traduce, dunque, in una inammissibile richiesta di revisione del giudizio di fatto (Cass., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16526).Revisione, vieppiù, preclusa nel caso di specie – ancorchè si vogliano interpretare i motivi come volti alla deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – in forza delle restrizioni della "doppia conforme" imposte, ratione temporis (posto che il ricorso in appello è stato depositato in data 29.07.2013) dell'art. 348-ter c.p.c., u.c., applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
Il ricorso va, pertanto, rigettato nel suo complesso e le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese processuali in favore di E. & R. s.r.l., che liquida in Euro 1.780,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2020
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