Cassazione, ordinanza n. 9567 del 25/05/2020

Ordinanza n. 9567 del 25/05/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
9567
Data
25/05/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva dichiarato tardivo il ricorso contro un avviso IRPEF, considerando valida la notifica presso la residenza anagrafica anziché al domicilio fiscale precedentemente comunicato all’Agenzia delle Entrate. La Cassazione ha affermato che la variazione indicata nella dichiarazione o in altro atto comunicato all’Amministrazione è efficace ai fini delle notificazioni, nel rispetto della buona fede e dell’affidamento. La notifica eseguita altrove è stata qualificata nulla, non inesistente, e l’impugnazione tempestiva; l’ordinanza ha quindi cassato la decisione con rinvio alla CTR.

Testo della pronuncia

RILEVATO

Che:

1. In controversia relativa ad avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2008, (——) propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, indicata in epigrafe, che aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo inammissibile l'originario ricorso della contribuente perche' tardivamente proposto rispetto alla data di notifica (per compiuta giacenza) dell'avviso di accertamento correttamente effettuata presso la residenza anagrafica della contribuente e non presso il domicilio dalla medesima eletto con una semplice comunicazione priva di effetto.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

Che:

1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni della controricorrente di improcedibilita' ed inammissibilita' del ricorso.

2. Quanto alla prima, la ricorrente nel corpo del ricorso ha correttamente fatto riferimento alla sentenza della CTP di Isernia n. 109 del 2014 e non a quella n. 110 del 2014 emessa nei confronti dell'altro socia ( (——)) ed ha depositato la copia della sentenza emessa nei suoi confronti e non altra.

3. Quanto alla seconda eccezione, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, la ricorrente ha correttamente censurato la sentenza d'appello che, sul presupposto della ritualita' della notifica effettuata presso la residenza della contribuente piuttosto che al domicilio eletto, ha dichiarato l'inammissibilita' dell'originario ricorso perche' tardivamente proposto. Statuizione, questa, che costituisce l'unica ratio decidendi della decisione impugnata.

5. Nel merito, la ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 59 e 60 per avere la CTR ritenuto non correttamente effettuata da parte della contribuente la variazione di domicilio fiscale, statuendo quindi la validita' della notifica dell'atto impositivo dell'Agenzia delle Entrate ad un domicilio diverso da quello comunicato.

6. Il motivo e' fondato e va accolto.

7. Invero, in tema di accertamento delle imposte dei redditi, la variazione del domicilio fiscale, indicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi o risultante da un altro atto comunicato all'Agenzia delle Entrate, costituisce atto idoneo a rendere noto all'Amministrazione il nuovo domicilio ai fini delle notificazioni, dovendo in ogni caso tale ius variandi essere esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (cfr. Cass. nn. 11170/2013).

8. Peraltro, anche in caso in caso di difformita' tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi (o in altra comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate), questa Corte ha ritenuto valida la notificazione dell'avviso perfezionatasi presso quest'ultimo indirizzo, atteso che l'indicazione del comune di domicilio fiscale e dell'indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 58, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell'Amministrazione finanziaria, la quale non e' tenuta a controllare l'esattezza del domicilio eletto (cfr. Cass. n. 25680/2016).

9. Pertanto, incontroverso in fatto che nel 2011 la contribuente aveva effettuato regolare comunicazione di variazione di domicilio fiscale all'Agenzia delle Entrate, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 58, va ritenuta la nullita' della notifica dell'atto impositivo (per compiuta giacenza ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 8), siccome eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto agli specifici fini, con la conseguenza che l'impugnazione proposta dalla contribuente doveva ritenersi tempestiva rispetto ad essa.

10. Al riguardo va precisato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, tale notifica non e' inesistente ma nulla, posto che, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 24916 del 2016 in tema di notificazione del ricorso per cassazione, mutuabile anche alle fattispecie di notificazione degli atti impositivi, l'inesistenza della stessa "e' configurabile, in base ai principi di strumentalita' delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attivita' priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita' dal modello legale nella categoria della nullita'. Tali elementi consistono: a) nell'attivita' di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita' giuridica di compiere detta attivita', in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtu' dei quali, cioe', la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, cosi' da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe', in definitiva, omessa".

11. Ha quindi errato la CTR, omettendo di attenersi ai suddetti principi giurisprudenziali, nel ritenere privi di effetti la comunicazione della variazione di domicilio effettuata dalla contribuente nel 2011, facendone conseguire l'inammissibilita' dell'originario ricorso perche' tardivamente proposto.

12. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

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