Cassazione, sentenza n. 10119 del 28/05/2020
Sentenza n. 10119 del 28/05/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10119
- Data
- 28/05/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un accertamento induttivo che aveva rideterminato i ricavi di un’attività di vendita carburanti, con maggiori IRPEF, IRAP e IVA; CTP e CTR avevano confermato la pretesa. Pur rilevando la formulazione estremamente prolissa e confusa del ricorso, la Cassazione individua nel primo motivo una valida censura di motivazione apparente: la CTR aveva richiamato affermazioni generiche senza esaminare concretamente i motivi d’appello. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, mentre gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
L'Agenzia delle Entrate, previa instaurazione del contraddittorio, notificava a V.F., esercente l'attività di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione, autolavaggio e vendita accessori auto, un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2004, con il quale , sulla base del volume di ricavi indicati (euro 490.029) rideterminava il reddito in euro 90.622 a fronte di un reddito dichiarato di euro 9.267, con applicazione delle corrispondenti maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva.
Contro l'avviso di accertamento V.F. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova che lo rigettava con sentenza n.5 del 2011.
La contribuente proponeva appello rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza n.39 del 11.10.2013. Il giudice di appello rigettava l'eccezione di nullità dell'avviso per mancanza dei presupposti dell'accertamento totalmente induttivo in quanto l'atto impositivo era stato emesso ai sensi degli art.62 sexies del d.l.n.331 del 93 e 39 comma 1 lett.d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600; nel merito confermava le valutazioni del giudice di primo grado.
Contro la sentenza di appello V.F. propone ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi di ricorso elencati ed articolati da pag.70 a pag.377 del ricorso. Deposita memoria.
L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso in oggetto, composto di 379 pagine redatte a confutazione di una sentenza composta di 2 pagine di motivazione, presenta in larghissima parte una inestricabile mescolanza e sovrapposizione di eterogenee censure di legittimità frammiste a valutazioni di merito, infarcite di ripetizioni prolisse e variamente declinate delle contestazioni svolte, con inserimento della integrale trascrizione di atti processuali e di documenti; in tal modo risultano quasi del tutto compromessi i requisiti del ricorso previsti dall'art.366 n.3) e 6) cod.proc.civ , che richiedono la chiarezza dei motivi per il quale viene chiesto l'intervento nomofilattico del giudice di legittimità, e la "sommarietà" della esposizione dei
FATTI DI CAUSA
, elementi funzionali a rendere immediatamente percepibile quale sia la questione di diritto per la quale è richiesto il vaglio di legittimità della Corte di cassazione. Tuttavia in riferimento al primo motivo di ricorso che denuncia: "Nullità della sentenza per il sostanziale e manifesto deficit plurimo e deciso dei suoi elementi costitutivi ed essenziale ecc…., in relazione all'art.360 n.4 cod.proc.civ." (motivo svolto a pagg.70 e 71 e ripreso a pag.78) è possibile enucleare e ricostruire (sulla base di quanto esposto da pag.78 a 94 del ricorso e più chiaramente sintetizzato nella successiva memoria ) i motivi di doglianza sussumibili entro il vizio di motivazione apparente, che appare fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, essa non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01). La sentenza impugnata presenta propriamente il carattere della non percettibilità delle ragioni decisorie, consistendo in affermazioni del tutto generiche ed astratte con le quali si conferma la decisione di primo grado senza alcun esame delle concrete censure contenute nell'atto di appello.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.
Così deciso il 6.11.2019
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