Cassazione, ordinanza n. 11617 del 16/06/2020
Imposta di registro e catastale - Procedura di mediazione con l'ex coniuge - Atto notarile - Regime fiscale
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11617
- Data
- 16/06/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo una procedura di mediazione tra ex coniugi, le parti avevano trasferito un immobile con un distinto atto notarile, al quale i giudici di merito avevano riconosciuto il regime fiscale agevolato previsto per la mediazione. La Corte ha precisato che l’esenzione riguarda gli atti propri del procedimento e, nei limiti previsti, il verbale di accordo, trattandosi di beneficio eccezionale non estensibile analogicamente. Poiché l’accordo di mediazione non realizzava il trasferimento di diritti reali e la compravendita era separata, ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza e rigettato nel merito il ricorso del contribuente.
Massima
Il regime agevolato previsto dal decreto legislativo n. 28/2010, si applica agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero compresi nell'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Devono, pertanto, ritenersi esenti da tassazione l'istanza di mediazione, i documenti allegati, l'adesione ad essa, le memorie e i provvedimenti emanati dal mediatore e quindi la proposta di conciliazione, il verbale e la nomina e l'accettazione dell'incarico in qualità di organismo di conciliazione. Se ne desume che l'applicazione del regime fiscale agevolativo è limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione, considerato anche che il trattamento tributario agevolato, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di interpretazione analogica. Nel caso in esame, le parti, dopo aver concluso un accordo a seguito della procedura di mediazione, stipulavano con separato e distinto atto notarile una compravendita immobiliare, non conseguente all'esito della mediazione che non contemplava il trasferimento o la costituzione di diritti reali e, di conseguenza, al trasferimento dell'immobile non poteva applicarsi il regime agevolato.
Massima redatta dal Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO CHE
l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria aveva respinto l'appello erariale avverso la sentenza n. 123/8/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia in accoglimento del ricorso proposto da W.M. avverso avviso di liquidazione di imposta di registro e di imposte ipocatastali in relazione ad atto pubblico di vendita immobiliare dopo che le parti avevano raggiunto l'accordo a seguito di procedura di mediazione attuata ai sensi della L. 28/2010, sostenendo l'Agenzia delle entrate che all'atto notariale non potesse essere applicata l'esenzione di imposta prevista dall'art. 17 L. cit.; il contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, secondo cui si verterebbe in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.;
1.2. la doglianza non ha pregio in quanto la ricorrente, come di seguito illustrato, ha sollevato censure di violazione di legge, senza alcuna richiesta di rivalutazione dell'elemento fattuale alla base della sentenza impugnata;
2.1. ciò posto, con unico mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, "violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11 comma 3 e 17 commi 2 e 3 del D.lgs. 28/2010", avendo la CTR erroneamente ritenuto che l'atto notarile, mediante il quale fu eseguito il trasferimento immobiliare – successivo al verbale di mediazione civile con cui le parti in contesa, tra cui l'odierno contribuente, si erano impegnate a trasferire la proprietà di beni immobili -, potesse godere del medesimo regime fiscale agevolativo in materia di imposta di registro di cui all'art. 17, commi 2 e 3 cit.;
2.2. va premesso che l'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo (d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642) e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, avente ad oggetto gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, mentre il terzo comma dell'art. 17 prevede l'esenzione parziale dall'imposta di registro, disponendo che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro, entro il limite di valore di euro 50.000,00;
2.3. la presente fattispecie attiene ad accordo raggiunto dal contribuente con l'ex coniuge al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 19 della L. n. 74/1987, avendo le parti deciso di porre fine alle controversie tra gli stessi pendenti mediante esperimento della procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, ed è incontestato che le parti non ebbero in alcun modo a richiedere le agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 cit.;
2.4. non è quindi applicabile al caso in esame il precedente di questa Corte, relativo alla suddetta agevolazione, (cfr. Cass. n. 2111/2016), secondo cui l'agevolazione di cui all'art. 19 della l. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 154/1999), spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di «negoziazione globale» attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell'ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi;
2.5. a seguire il Collegio rileva che nel caso di specie l'agevolazione, sia per quanto concerne l'imposta di registro, che le imposte ipocatastali, non spettava al contribuente sulla base delle considerazioni di seguito illustrate;
2.6. con riguardo all'imposta di registro, come previsto dalla norma citata, si applica, invero, la norma agevolativa di cui al d.lgs. n. 28/2010 in presenza di verbali di accordo recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, atti soggetti anche a trascrizione nei registri immobiliari alle condizioni previste dall'art. 19 D.Lgs. cit., che prevede specificamente l'intervento del pubblico ufficiale nel caso in cui si renda necessaria l'autentica delle sottoscrizioni dell'accordo conciliativo, al fine della sua successiva trascrizione;
2.7. parimenti, l'esenzione prevista dal comma 2 dell'art. 17 cit. (con particolare riguardo alle imposte ipocatastali, nel caso in esame) si applica agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero compresi nell'ambito dell'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1, lett. a) D.Lgs. cit.), dovendo quindi ritenersi esenti da tassazione l'istanza di mediazione, i documenti allegati, l'adesione alla mediazione, le eventuali memorie delle parti, «i provvedimenti» emanati dal mediatore e quindi la proposta di conciliazione, il verbale di conciliazione ed eventuali copie dello stesso, nonché la nomina e l'accettazione dell'incarico che l'Organismo di Conciliazione conferisce al mediatore;
2.8. se ne desume, pertanto, che l'applicazione del regime fiscale agevolato è limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione, considerato anche che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica;
2.9. nel caso in esame, le parti, dopo aver concluso l'accordo all'esito della procedura di mediazione, scelsero di stipulare separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare;
2.10. non si riscontra, quindi, nella fattispecie, alcuna stipula, all'esito della mediazione, di un accordo mediante il quale si realizzasse il trasferimento o la costituzione di diritti reali, al che consegue che all'atto notarile con cui le parti successivamente disposero il trasferimento dell'immobile non poteva applicarsi il regime agevolato di cui ai commi 2 e 3 del citato D.Lgs.;
3. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;
4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente; 5. considerata la novità della questione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della C e di Cassazione,
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