Cassazione, sentenza n. 11821 del 18/06/2020

Sentenza n. 11821 del 18/06/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
11821
Data
18/06/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite verteva sul recupero della maggiore imposta di registro conseguente alla decadenza dall’aliquota agevolata applicata all’acquisto di un terreno edificabile, mentre la CTR aveva annullato l’atto valorizzando gli impedimenti posti dal Comune all’edificazione. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia e versato integralmente le somme dovute. La Corte non ha quindi esaminato il merito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ma ha dichiarato estinto il processo, compensando le spese.

Testo della pronuncia

§ 1. L'agenzia delle entrate ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 55/V/13 del 5.7.2013, con la quale la commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento e liquidazione con il quale l'amministrazione finanziaria procedeva a recupero della maggiore imposta proporzionale di registro (senza sanzioni) sull'atto 18 marzo 2004, con il quale (—) aveva acquistato un terreno edificabile in Teramo; imposta inizialmente corrisposta nella misura agevolata dell'1% secondo quanto stabilito dalla L. n. 388 del 2000, articolo 33, comma 3, (impegno ad edificare il lotto entro cinque anni dall'acquisto).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l'impegno alla edificazione del terreno nel termine indicato nell'atto notarile di trasferimento non potesse essere rispettato, dal momento che il Comune di Teramo (come da nota 8 aprile 2013 prodotta in appello) aveva subordinato la âEuro˜riunione della proprieta' con il diritto edificatorio' alla conclusione di specifico atto di convenzione con l'amministrazione comunale medesima, oltre che al pagamento della somma di Euro 57.544,63 in corrispettivo del diritto di edificazione

Ha resistito con controricorso il F.

§ 2. Con istanza 9 dicembre 2019 l'avvocatura generale dello Stato ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio a spese compensate; cio' in ragione del fatto che il Fracassa ha presentato domanda di definizione della controversia Decreto Legge n. 98 del 2011, ex articolo 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011 (richiamante la L. n. 289 del 2002, articolo 16), provvedendo altresi' al regolare versamento di tutte le somme dovute a tale titolo (come da comunicazione della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Teramo, allegata).

Cio' posto, il giudizio va dichiarato estinto a spese compensate.

P.Q.M.

La Corte

– dichiara estinto il processo L. n. 289 del 2002, ex articolo 16, comma 8;

– compensa le spese.

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