Cassazione, sentenza n. 11824 del 18/06/2020

Sentenza n. 11824 del 18/06/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
11824
Data
18/06/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia sostanziale riguardava la rettifica del valore di un terreno ritenuto edificabile, con recupero delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale; la contribuente contestava motivazione, edificabilità e congruità della stima, ma l’Amministrazione non si era costituita in Cassazione. La Corte non ha esaminato tali questioni: la ricorrente non aveva depositato l’avviso di ricevimento della notifica postale del ricorso, unico documento idoneo a provare consegna, data e destinatario. Non essendo verificabile la valida instaurazione del contraddittorio, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Testo della pronuncia

1. Con atto rogito per Notaio (—) del 30/03/1983, registrato al n. 2/2243 la societa (—) S.r.l. acquistava un terreno sito nel Comune di Grottaferrata, contraddistinto in Catasto terreni al Foglio n. (—), p.11e (—) e (—) per l'importo di lire 65.000.00.

2. Con avviso di liquidazione e rettifica l'Agenzia dell'entrate accertava in L. 152.000.00 il maggior valore dell'immobile sul presupposto della sua natura edificatoria e, per l'effetto, chiedeva il pagamento di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.

3. La (—) S.r.l. e la parte venditrice impugnavano l'avviso eccependone la carenza di motivazione e rilevando la congruita' del valore del terreno indicato nell'atto di compravendita tenuto conto: della sua concreta natura, del fatto che i piani particolareggiati non erano stati approvati e, dunque, lo stesso era di fatto inedificabile e, in fine, del valore dei terreni limitrofi.

4. La Commissione Tributaria Centrale di Roma, con sentenza n. 925/05/14, depositata il 14/03/2014, rigettava l'appello proposto dalla contribuente e, per l'effetto, confermava la sentenza della CTR che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato legittimo l'avviso di accertamento.

5. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

6. L'Agenzia dell'entrate non si e' costituita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' inammissibile.

Preliminarmente va rilevato che la ricorrente non ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta. Al riguardo, e' principio ripetutamente affermato da questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'articolo 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, e' il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identita' e l'idoneita' della persona a mani della quale e' stata eseguita (ex plurimis Cass. n. 8717 del 2013). Consegue da cuo' che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullita', ma la insussistenza della conoscibilita' legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non puo' essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c.) nonche' l'inammissibilita' del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio – in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte – anche se risulti provata la tempestivita' della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 2722 del 2005 – con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione).

Nulla per le spese in assenza di attivita' difensiva.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, del, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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