Cassazione, sentenza n. 13471 del 02/07/2020
Sentenza n. 13471 del 02/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13471
- Data
- 02/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un avviso per maggiori IRPEG e ILOR dell’anno 2000, annullato nei gradi di merito perché la dichiarazione integrativa era stata ritenuta tempestiva; l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione. Dopo la richiesta del contribuente di definire la lite e il pagamento integrale degli importi dovuti, non è stata presentata istanza di trattazione ed è pervenuta richiesta erariale di estinzione. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, lasciando le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, confermando quella di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, annullava l'avviso di accertamento (XXXXX) con il quale l'Ufficio, ritenendo inefficace in quanto tardiva la dichiarazione integrativa presentata in data 16 luglio 2007 da (XXXXX), aveva contestato maggiori imposte per I.R.P.E.G. e ILOR dell'anno 2000.
La Commissione motivo' la decisione assunta ritenendo tempestiva la dichiarazione integrativa del contribuente in forza della proroga del termine di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, comma 1, disposta dalla L. n. 289 del 2002, articolo 10, comma 1.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto tempestivo ricorso per quattro motivi.
Il contribuente si e' costituito con controricorso e depositato, ex articolo 378 c.p.c., memoria.
Con ordinanza del 28 settembre 2017 la Corte, avuto riguardo alla novita' e alla particolare rilevanza della questione di diritto, disponeva la trattazione della causa in pubblica udienza, ex articolo 375 c.p.c., comma 2;
nelle more, il contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio a norma del Decreto Legge 50 del 2017, articolo 11, comma 8, convertito con modificazioni in L. n. 96 del 2017, allegando la documentazione dell'avvenuto pagamento della prima rata.
RAGIONI DELA DECISIONE
Secondo il sopra indicato D.L., comma 8, "le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avra' depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018".
Secondo il comma 10 "l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".
Considerato che nel caso in esame non solo non e' pervenuta istanza di trattazione, ma e' invece pervenuta a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi la procedura perfezionata con l'integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione;
ritenuto che per legge le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e, per il verificarsi della fattispecie di cui al Decreto Legge n. 50 del 2011, articolo 11, cessata la materia del contendere.
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