Cassazione, sentenza n. 14571 del 09/07/2020
Sentenza n. 14571 del 09/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14571
- Data
- 09/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Entrate contestava la decisione che aveva ritenuto idonee alcune fatture a documentare i costi di carburante e aveva annullato la ricostruzione induttiva dei ricavi di un’impresa di autotrasporto. La Corte non esamina il merito della censura: pur potendosi provare successivamente il perfezionamento della notificazione, la ricorrente non aveva depositato l’avviso di ricevimento né altra prova della consegna del ricorso alla controparte. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato.
Testo della pronuncia
I FATTI DI CAUSA
Il 10 ottobre 2005 l'Ufficio di Termini Imerese dell'Agenzia delle Entrate notificò a (XXXXX), titolare di una ditta artigiana di autotrasporto merci per conto terzi, l'avviso di accertamento (XXXXX), con cui contesto' l'omessa contabilizzazione per l'anno 2003 di ricavi per Euro 180.288,00 e l'indebita detrazione di costi per Euro 45.748,00.
L'accertamento si era fondato sul p.v.c. 21/12/2004 della Guardia di Finanza, che, all'esito di una verifica, avendo ritenuto complessivamente inattendibile la contabilità del contribuente, aveva ricostruito induttivamente i ricavi calcolando il numero dei trasporti eseguiti sulla base del chilometraggio desunto dal carburante consumato, applicando agli stessi la tariffa "a forcella" di cui alla L. n. 298 del 1974, articoli 50-52; e ritenuto altresì indeducibili i costi di acquisto di carburante risultanti da fatture anzichè da apposite schede carburanti.
L'accertamento fu impugnato dal contribuente con ricorso che fu accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo con sentenza che, appellata dall'Ufficio alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, è stata da questa confermata.
La Commissione Tributaria Regionale ha ribadito, sul piano dei costi dedotti, l'idoneita' delle fatture emesse a documentarli, attesa la loro conformita' a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 21 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, che pone la disciplina del credito d'imposta previsto dalla L. n. 448 del 1998, articolo 8; e sul piano dei ricavi, la fondatezza dei rilievi del contribuente concernenti il risultato aritmetico complessivo del chilometraggio, derivato dall'errata duplicazione fra quello emergente da fatture e schede carburanti e quello dichiarato all'Agenzia delle Dogane ai fini del credito d'imposta; e la mancata considerazione della vetusta' degli automezzi sul calcolo del consumo chilometrico.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre, per un motivo, l'Agenzia delle Entrate.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso l'Agenzia deduce "violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 21, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997, articolo 1, comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3", avendo ritenuto la Commissione Tributaria Regionale equivalenti alle schede carburante previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997 fatture passive non contenenti i dati identificativi del veicolo rifornito e i chilometri iniziali e finali percorsi nel periodo di riferimento.
Il ricorso è inammissibile, in quanto l'atto non risulta notificato.
Se ai fini della tempestività dell'impugnazione è sufficiente la prova della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione della notifica, la prova dell'avvenuto perfezionamento di quest'ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all'udienza di discussione di cui all'articolo 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione in pubblica udienza, ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio (Cassazione civile, sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429). Nulla ha depositato la parte ricorrente a riprova dell'avvenuto perfezionamento della notifica e, dunque, va dichiarata l'inammissibilità del suo ricorso. Infatti, effettuato l'accesso diretto all'incarto processuale, l'avviso di ricevimento non è allegato all'originale del ricorso ne' altrove, ne' tale cartolina è menzionata nella nota di deposito di atti, ne' di essa vi è traccia telematica nel SIC (Sistema Informativo Cassazione).
Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva dell'intimato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
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