Cassazione, sentenza n. 15511 del 21/07/2020
Sentenza n. 15511 del 21/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15511
- Data
- 21/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia tra Agenzia delle Entrate e società contribuente riguardava avvisi di accertamento per più annualità, relativi a imposte dirette, IVA e sanzioni. Durante il giudizio di cassazione l’Amministrazione ha documentato la definizione della lite, precisando che la contribuente aveva accettato la rideterminazione delle sanzioni, prestato acquiescenza all’autotutela parziale per il 2006 e versato tutte le somme dovute. La Corte ha pertanto dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, cassato senza rinvio la decisione impugnata e lasciato a ciascuna parte le spese anticipate.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 6 aprile 2012, che, respingendo l'appello principale dalla medesima proposto e accogliendo parzialmente quello incidentale della (XXXXX) s.p.a., ha annullato l'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione dell'anno 2006, limitatamente ai rilievi nn. 2 e 3, confermando, nel resto, la decisione di primo grado che, preso atto della rinuncia dell'Ufficio al rilievo in materia di I.V.A., aveva dichiarato la correttezza dei rilievi contenuti, quanto alle imposte dirette, negli avvisi di accertamento emessi per gli anni dal 2003 al 2006 e annullato le sanzioni irrogate con tali atti.
2. Il ricorso e' affidato ad undici motivi.
3. Resiste con controricorso la (XXXXX) s.p.a., la quale propone ricorso incidentale.
4. In relazione a ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
5. Quest'ultima deposita, poi, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere evidenziando che "il contribuente ha accettato la rideterminazione delle sanzioni per gli anni 2003-2005 e (fatto) acquiescenza al provvedimento di autotutela parziale relativo al 2006… (e) ha provveduto al versamento di tutte le somme dovute".
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sulla base del contenuto dell'istanza dell'Agenzia delle Entrate e della documentazione alla stessa allegata, attestante l'avvenuta definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso, con conseguente cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata (cosi', Cass. 9 settembre 2016, n. 17817).
2. Le spese dell'intero giudizio sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate, come disposto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 46, comma 3.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; pone le spese dell'intero giudizio a carico delle parti che le hanno anticipa
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