Cassazione, sentenza n. 15591 del 22/07/2020
Sentenza n. 15591 del 22/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15591
- Data
- 22/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento dei ricavi per il 1998 era stato costruito mediante parametri riferiti a un’attività diversa da quella effettivamente esercitata; in sede di rinvio, la CTR aveva annullato la pretesa richiamando anche la congruità risultante da uno studio di settore per l’anno successivo. La Cassazione ha rilevato che il giudice tributario, investito del rapporto e non del solo atto, doveva pronunciarsi sulla congruità dei ricavi secondo il corretto codice di attività e quantificare la pretesa nei limiti delle domande. Riscontrate omessa pronuncia e motivazione apparente, ha cassato la sentenza con rinvio.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 8 marzo 2003 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2 notificava a (XXXXX) avviso di accertamento per l'anno di imposta 1998, contestandogli che l'ammontare dei ricavi dichiarati era inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri per la determinazione dei ricavi sulla base delle tabelle ed indicatori allegati al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997. L'avviso era fondato altresi' sul rilievo che il Mininni, benche' invitato al contraddittorio dall'Ufficio, non si era presentato. Il contribuente, premesso di avere presentato istanza di condono ai sensi del L. n. 289 del 2002, articolo 7, e lamentando comunque l'applicazione di un parametro errato, presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, la quale lo dichiarava inammissibile per mancata attestazione di conformita' all'originale della copia consegnata all'Ufficio. Proponeva appello il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva il gravame.
2. Avverso detta sentenza hanno quindi proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate. Con sentenza 8618/2011 la Corte di Cassazione cassava tale sentenza ritenendo inapplicabile il condono invocato e rinviava alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia la quale, a seguito della riassunzione del giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 2/11/2013 pubblicata il 15 gennaio 2013, ha accolto l'appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado considerando che l'Ufficio, ai fini dell'accertamento della congruita' dei ricavi dichiarati, aveva considerato dei parametri relativi ad attivita' diversa da quella effettivamente esercitata dal contribuente anche a causa di un errore dello stesso contribuente su tale indicazione. Inoltre la stessa amministrazione aveva elaborato un apposito studio di settore riferito all'attivita' originariamente considerata e dal quale risulta la congruita' dei ricavi dichiarati dal contribuente per il 1999 anno successivo a quello in questione.
3. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi. (XXXXX) resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia riscontrabile dall'affermazione per cui il codice di attivita' originariamente considerato sull'erronea dichiarazione del contribuente non doveva conseguentemente essere considerato mentre viene successivamente considerata solo la congruita' con gli studi di settore proprio con riferimento a tale codice di attivita'.
Con il secondo motivo si deduce la nullita' della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per la mera apparenza della motivazione in relazione alla congruita' dei ricavi dichiarati per l'anno 1998.
2. I motivi sono fondati.
Riguardo al primo motivo si osserva che la Commissione Tributaria Regionale, dopo avere ritenuto inapplicabile il codice ISTAT di attivita' n. 51110 essendo invece applicabile quello n. 51310, nulla afferma in ordine alla congruita' dei ricavi in relazione a tale codice di attivita', omettendo pertanto di pronunciarsi sul merito della pretesa tributaria (in violazione del consolidato principio secondo cui l'impugnazione davanti al giudice tributario attribuisce a quest'ultimo la cognizione non solo dell'atto, come nelle ipotesi di "impugnazione-annullamento", orientate unicamente all'eliminazione dell'atto, ma anche del rapporto tributario, trattandosi di una cd. "impugnazione-merito", perche' diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva (nella specie) dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, implicante per esso giudice di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte).
Riguardo al secondo motivo va rilevato che, pur considerando il codice di attivita' n. 51110 ritenuto non applicabile, la Commissione Tributaria Regionale afferma la congruita' dei ricavi senza alcuna motivazione, e, in particolare, senza l'indicazione dell'ammontare risultante dall'applicazione del medesimo studio di settore rapportato a quello dichiarato per l'anno in questione.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che provvedera' anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita', alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione. Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a ).
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