Cassazione, sentenza n. 15595 del 22/07/2020
Sentenza n. 15595 del 22/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15595
- Data
- 22/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I contribuenti contestavano l’accertamento IRPEF 2006 fondato sul disconoscimento di perdite maturate nel 2003 e 2005, deducendo pregiudizialità, decadenza, difetto di motivazione e assenza di colpevolezza. La Cassazione ha chiarito che l’indebito utilizzo nel 2006 di perdite pregresse riduce l’imponibile di quell’anno e può essere accertato entro i relativi termini, considerando le perdite anteriori come fatti storici verificabili; per l’accertamento parziale bastano elementi gravi e precisi. Ha inoltre ritenuto non superata la presunzione di colpa ai fini sanzionatori e ha rigettato integralmente il ricorso.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
(XXXXX) e (XXXXX) impugnavano gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2006 per Irpef e addizionali, con i quali l'Ufficio contestava, e riprendeva a tassazione irrogando le conseguenti sanzioni, il maggior reddito derivante dal disconoscimento delle perdite relative agli anni 2003 e 2005.
L'impugnazione dei contribuenti, previa riunione dei rispettivi ricorsi, era rigettata dalla CTP di Treviso. La sentenza era confermata dal giudice d'appello.
I contribuenti propongono ricorso per cassazione con cinque motivi. L'Agenzia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 337 c.p.c. e L. n. 212 del 2000, articolo 6 per aver la CTR disatteso la richiesta di sospensione ex articolo 295 c.p.c. attesa la pendenza del parallelo giudizio, di carattere pregiudicante, relativo agli avvisi con cui erano state disconosciute le pregresse perdite.
1.1. Il motivo e' inammissibile.
Da un lato, infatti, i contribuenti deducono per la prima volta la richiesta di sospensione ex articolo 337 c.p.c. mentre, in precedenza, l'istanza era stata proposta esclusivamente ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., restando priva di ogni riscontro l'asserita pregressa errata indicazione della norma applicabile
Dall'altro, il giudizio pregiudicante e' gia' stato definito, in termini sfavorevoli ai contribuenti, a seguito della decisione della Corte di cassazione n. 755 del 13/1/2017, derivandone l'inammissibilita' della doglianza per carenza d'interesse.
2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 41-bis per non aver la CTR ritenuto illegittimo l'avviso nonostante la carenza di certezza delle perdite, oggetto di contestazione giudiziale, e, correlativamente, la correttezza delle dichiarazioni al momento della loro presentazione, neppure potendosi ritenere che la mera ripresa delle perdite ritenute inconsistenti si traduca in un maggior reddito.
2.1. Il motivo e' infondato.
E' indubbio, in primo luogo, che il disconoscimento delle perdite pregresse determini un maggior reddito, che sorge sia per maggiori componenti positive che per minori componenti negative.
E' poi irrilevante, ai fini della ritualita' e legittimita' dell'avviso, che la contestazione non si basi su elementi incontrovertibili e definitivi (tali, comunque, sono le perdite disconosciute per l'anno 2003, derivanti dall'intervenuta definizione mediante accertamento per adesione e azzeramento delle relative perdite), essendo sufficiente che la stessa si fondi su elementi gravi e precisi idonei a giustificare l'emissione dell'avviso Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 41-bis, nella specie accertati dalla CTR in relazione all'emissione degli avvisi di accertamento per le pregresse annualita'.
3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43 per non aver la CTR ritenuto essersi verificata la decadenza dalla potesta' di accertamento per l'anno 2006 per esser la ripresa giustificata da disconoscimento delle perdite relative agli anni 2003 e 2005.
3.1. Il motivo e' infondato.
L'accertamento, infatti, non ha riguardato gli anni 2003 e 2005 ma il 2006, nel quale i contribuenti hanno utilizzato le perdite, indebitamente computate, degli anni precedenti.
Queste, del resto, integrano, un mero fatto storico di per se' suscettibile di verifica in funzione dell'accertamento delle imposte dovute per un diverso anno d'imposta, nel quale la loro utilizzazione (con la loro emersione ed esposizione nella dichiarazione reddituale) ha comportato una indebita sottrazione di imponibile.
4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7 e articolo 2697 c.c. per aver la CTR ritenuto gli avvisi di accertamento motivati adeguatamente, mentre non erano allegati i documenti che ne costituivano il presupposto.
4.1. Il motivo e' inammissibile e per piu' ragioni:
La doglianza difetta di autosufficienza per non aver i ricorrenti riprodotto l'avviso di cui si lamenta l'insufficienza motivazionale.
Inoltre, la stessa e' generica neppure avendo specificato quali siano gli atti presupposti di cui lamenta l'omessa allegazione.
Va rilevato, sul punto, che ove gli stessi siano da identificare con i pregressi avvisi di accertamento per le annate anteriori, la censura e' comunque infondata trattandosi di atti nella piena conoscenza del contribuente.
Il motivo, in ogni caso, trascura la distinzione tra la questione dell'esistenza della motivazione dell'atto impositivo, requisito formale di validita', e quella concernente, invece, indicazione ed effettiva esistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che non e' prescritta quale elemento costitutivo della validita' dell'atto impositivo ma e' disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria da applicarsi nello svolgimento del giudizio (Cass. n. 8399 del 05/04/2013), neppure ponendosi un profilo di legittimita' dell'atto impositivo.
5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 5 per non aver la CTR riconosciuto l'assenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza.
5.1. Il motivo e' infondato.
5.2. In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 5, applicando alla materia fiscale il principio generale sancito dalla L. n. 689 del 198, articolo 3, stabilisce che non e' sufficiente la mera volontarieta' del comportamento sanzionato, essendo richiesta, anche, la consapevolezza del contribuente, al quale deve potersi imputare un comportamento quanto meno negligente, ancorche' non necessariamente doloso.
E', insomma, sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravandolo dell'onere di provare il contrario (Cass. n. 22329 del 13/09/2018; da ultimo, in generale in materia sanzionatoria, v. Cass. n. 24081 del 26/09/2019).
5.3. Orbene, nella vicenda in esame i contribuenti non solo non hanno assolto l'onere su essi gravante ma, anzi, al momento della presentazione della dichiarazione per il 2006 avevano gia' contezza del mancato riconoscimento delle pregresse perdite, avendo sia ricevuto il pvc per l'anno 2005, sia fatto adesione per l'anno 2003.
6. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese sono liquidate, per soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna (XXXXX) e (XXXXX) al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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