Cassazione, sentenza n. 16163 del 28/07/2020

Sentenza n. 16163 del 28/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
16163
Data
28/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione impugnava la decisione regionale che, aderendo alla consulenza tecnica d’ufficio, aveva annullato la rettifica del valore di due capannoni e ritenuto giustificato l’abbattimento applicato rispetto alla stima erariale. La Cassazione afferma che il giudice può assolvere l’obbligo motivazionale richiamando una consulenza che abbia esaminato e confutato i rilievi delle parti; chi denuncia omissioni deve riprodurre specificamente le critiche già formulate e i chiarimenti trascurati. Poiché il ricorso sollecitava in sostanza una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, entrambi i motivi sono dichiarati inammissibili e il ricorso è rigettato.

Testo della pronuncia

RITENUTO IN FATTO
(XXXXX), (XXXXX) e (XXXXX), quali acquirenti, impugnavano l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate di Prato rettificava il valore complessivo dei beni acquistati relativi a due capannoni ad uso officina da Euro 540.000,00 dichiarato ad Euro 898.000,00, uno, e da Euro 360.000,00 dichiarato ad Euro 720.000,00, l'altro. La ricorrente eccepiva la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articoli 43, 51 e 42, perche' l'atto non faceva riferimento ad alcun elemento comparativo, e la violazione del D.M. n. 1444 del 1968, articolo 9, L. n. 122 del 1989, articolo 2 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 2 per carenza di istruttoria e illogicita' manifesta, perche' la perizia stima era, a suo dire, errata nei presupposti legali, fattuali e commerciali.

Infine, contestava la violazione della L. n. 212 del 2000, articoli 7 e 10, per illegittimita' della sanzione applicata.

Si costituiva l'Ufficio, ribadendo la legittimita' del proprio operato.

La C.T.P. di Prato, in data 18.5.2012, riteneva necessario procedere alla nomina di un C.T.U. per determinare il valore venale degli immobili alla data dell'atto ed il perito nominato, attestava, con relazione datata 27.9.2012, che il valore dichiarato di Euro 900.000,00 era certamente superiore al valore dei due immobili compravenduti.

La C.T.P. di Prato, con sentenza n. 2 dell'11.1.2013, respingeva le eccezioni sollevate, dai contribuenti, per violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, dall'Ufficio, in riferimento alla inattendibilita' -inutilizzabilita' della relazione del C.T.U., ed accoglieva il ricorso nel merito.

Proponeva appello l'Ufficio, facendo presente che il C.T.U., sebbene avesse condiviso i parametri utilizzati dall'Agenzia del Territorio circa la volumetria realizzabile (determinata in 8.860 mc.) e il prezzo (di Euro 186,40 mq.), successivamente aveva introdotto valutazioni personali ritenendo che il valore cosi' determinato dovesse essere forfettariamente abbattuto. Contestava l'abbattimento del 45% effettuato sul valore determinato dall'U.T.E., perche' fondato su valutazioni soggettive e percio' privo di riscontri oggettivi e chiedeva la riforma della sentenza impugnata o, in subordine, di determinarsi nella misura del 6% l'abbattimento del maggior valore accertato.

Con controdeduzioni e appello incidentale, i contribuenti eccepivano l'infondatezza dell'appello, per essere state riproposte le deduzioni formulate in sede di osservazioni alla C.T.U., controdedotte e respinte dal giudice di primo grado, e sottolineavano il difetto di motivazione della sentenza sulla violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7.

In subordine, riproponevano l'eccezione sulla non debenza delle sanzioni. Con sentenza del 7.5.2015 la CTR Toscana rigettava l'appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) la Commissione di primo grado si era attenuta ai principi generali, dapprima affidando l'incarico al CTU per una relazione sui fatti in causa e, poi, tenendo conto delle sue conclusioni ed esprimendo ampiamente, pur non essendo a cio' tenuta, i motivi per cui aveva aderito alle risultanze della stessa;

2) quanto alle critiche mosse dall'Ufficio in appello, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;

3) le critiche dell'appellante, tendendo al riesame degli elementi di giudizio gia' valutati dal consulente tecnico, si risolvevano in mere argomentazioni difensive, che non potevano configurare il vizio di motivazione previsto dall'articolo 360 c.p.c., n. 5;

4) una mera disamina fatta dalla patte, corredata da annotazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolveva nella mera prospettazione di un sindacato di merito.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi.

(XXXXX), (XXXXX) e (XXXXX) non hanno svolto difese.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullita' della sentenza per motivazione apparente, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la C.T.R .condiviso acriticamente la decisione di prime cure, la quale, a sua volta, si era fondata sulle risultanze della C.T.U., senza valutare le censure da essa sollevate avuto riguardo a quest'ultima.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 59 e articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la C.T.R. effettuato l'esame sul piano della congruita' della motivazione della sentenza di primo grado, anziche' esprimersi sui motivi di gravame formulati dall'Ufficio (concernenti la correttezza del metodo seguito dal perito d'ufficio e dei parametri utilizzati).

2.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili.

In termini generali, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non e' tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiche' l'obbligo della motivazione e' assolto gia' con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate; pertanto la parte che deduce un vizio di motivazione od un'erronea valutazione dei dati ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio (cfr. Cass. n. 5229/2011; conf. Cass. 19475/2005).

Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione e' necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio gia' dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimita' (Sez. 1, Sentenza n. 10222 del 04/05/2009).

Peraltro, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non e' quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perche' incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio gia' valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'articolo 360 c.p.c., n. 5 (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).

2.2. Orbene, nel caso di specie la C.T.R., avuto riguardo alle critiche mosse dall'Ufficio nel grado di appello, ha evidenziato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. La ricorrente non ha contestato, se non in modo apodittico (cfr. fine pag. 30 del ricorso) che in appello il perito avesse preso espressamente posizione sulle censure da essa formulate.

Pertanto, in osservanza del principio di specificita' del ricorso, di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), la ricorrente avrebbe avuto l'onere di riprodurre, almeno nei suoi passaggi maggiormente salienti, i chiarimenti offerti in appello dal tecnico d'ufficio per confutare le sue deduzioni critiche, onde porre questa Corte nelle condizioni di verificare se e in che termini il consulente d'ufficio avesse analizzato le censure della allora appellante.

Cio' a maggior ragione se si considera che la C.T.R. ha dato atto che il C.T.U. aveva ribadito anche in secondo grado: a) che i lotti dei due fabbricati, sia presi individualmente che accorpati, non avevano alcuna capacita' edificatoria autonoma per ragioni dimensionali e per fattori urbanistici; b) "con ampie argomentazioni" che la stima U.T.E. non era corretta; c) le ragioni dell'abbattimento (del 45%) andavano riferite ad un progetto approvato nel quale esisteva incertezza sia per quello che si poteva fare sia sulle volumetrie.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, scarsa rilevanza hanno i rilievi concernenti l'asserita mancata individuazione dell'arco temporale assunto al fine di acquisire i fattori oggettivi di comparazione in base ai quali era stata determinata la percentuale di abbattimento (pag. 11 del ricorso) e l'irrilevanza del tempo reale necessario per realizzare il progetto (pagg. 15 ss.).

Va, allora, ribadito il principio gia' enunciato da questa Corte, secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perche' incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio gia' valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 2, Sentenza n. 12080 del 13/09/2000; conf. Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03/04/2007, Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).

La doglianza concernente l'esorbitanza dell'abbattimento del 45% applicato, infine, sollecita, di fatto, una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nessuna pronuncia va adottata con riferimento alle spese del presente grado di giudizio, atteso che gli intimati non hanno svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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