Cassazione, sentenza n. 16370 del 30/07/2020
Sentenza n. 16370 del 30/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16370
- Data
- 30/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la rettifica del valore finale di cespiti immobiliari ai fini INVIM, confermata dalla Commissione tributaria centrale dopo precedenti riduzioni operate dai giudici di merito. La Cassazione ha rilevato d’ufficio che le questioni estimative e quelle relative ai presupposti materiali del tributo erano sottratte alla cognizione della Commissione centrale; ha inoltre escluso una motivazione inesistente o meramente apparente quanto alla sufficienza dell’avviso di accertamento. Pur precisando che la pronuncia centrale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la censura estimativa, la Corte ha rigettato il ricorso, lasciando ferma la decisione di secondo grado, e ha posto le spese a carico della contribuente.
Testo della pronuncia
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. S.P.A. (XXXXX) ( XXXXX) impugnava l'avviso di accertamento notificato il 20 giugno 1986 con cui era stata rettificata la dichiarazione Invim relativa a cespiti immobiliari siti in Napoli alla Via Piedigrotta ed era stato elevato il valore finale ritenendo, invece, congruo il valore iniziale dichiarato. La commissione tributaria di primo grado di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il valore finale del 20% e, a seguito di appello della contribuente, la Commissione Tributaria di secondo grado di Napoli riduceva ulteriormente il valore accertato del 10%. Avverso la sentenza della commissione tributaria di secondo grado proponeva ricorso alla commissione tributaria centrale la contribuente dolendosi dei vizi di motivazione dell'atto impositivo ed anche della sentenza con la quale, in particolare, era stato considerato il criterio comparativo in modo del tutto astratto. La commissione tributaria centrale, sezione di Napoli, rigettava il ricorso sul rilievo che la motivazione dell'atto impositivo era idonea a rendere edotto il contribuente del criterio di valutazione prescelto si' da renderlo in grado di esercitare il diritto di difesa. Inoltre la ricorrente non aveva fornito sufficienti elementi di valutazione delle sue censure relative alla congruita' dei valori, essendosi limitata a prospettare una generica contestazione.
2. Avverso la sentenza della CTC propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate si e' costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione, ai sensi dell'articolo 370 c.p.c..
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 914 del 1977, articoli 1 e 3, modificativi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972, articoli 48 e 49, e articolo 2697 c.c.. Sostiene che la commissione tributaria centrale non ha tenuto conto del fatto che l'ufficio, nella valutazione dei cespiti, avrebbe dovuto osservare in via alternativa tre criteri di valutazione, ovvero quello comparativo, avendo riguardo ai trasferimenti avvenuti negli ultimi tre anni di immobili aventi analoghe caratteristiche, di utilizzazione del tasso medio applicato alla stessa data nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari e di acquisizione degli elementi di valutazione forniti dal Comune. In sede contenziosa l'ufficio non aveva provato la sussistenza di concreti elementi di fatto che, nell'ambito del parametro scelto, giustificasse quanto accertato incombendo sull'ente impositore l'onere della prova.
2. Con il secondo motivo deduce nullita' della sentenza, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto di motivazione e per omessa pronuncia. Sostiene che la sentenza della commissione tributaria centrale di Napoli, lungi dal motivare le ragioni del rigetto del ricorso proposto dal contribuente, ha effettuato solo una carrellata di pronunce della Corte di cassazione sulla sussistenza dei requisiti minimi che deve avere l'avviso di accertamento.
3. In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che il motivo proposto innanzi alla CTC avente ad oggetto la rivalutazione del cespite era inammissibile poiche' il Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, articolo 26, nel rispetto dei principi fissati con la L. delega n. 828 del 1971, articolo 10, sottrae alla cognizione della commissione tributaria centrale le questioni di fatto relative a valutazioni estimative o alla individuazione dei presupposti materiali ed oggettivi del tributo. Ora, posto che la Corte di cassazione puo' rilevare d'ufficio una causa di inammissibilita' dell'appello, che il giudice del merito non abbia provveduto a riscontrare, la sentenza della CTC che, confermando la sentenza oggetto di impugnazione, ha pronunciato sul punto della valutazione estimativa dei cespiti laddove, invece, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilita' della censura proposta, va cassata senza rinvio, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado dichiarativa della legittimita' del provvedimento impositivo (cfr. Cass. n. 24047 del 13/11/2009).
4. Il secondo motivo rimane assorbito per la parte in cui la ricorrente deduce il vizio di motivazione inerente la mancata considerazione delle censure afferenti il valore accertato. Il motivo e', invece, inammissibile avuto riguardo alla censura concernente il difetto di motivazione sulla ritenuta sufficienza motivazionale dell'avviso di accertamento. Deve premettersi che la sentenza impugnata risulta emessa in data successiva al 12 settembre 2012, sicche' trova applicazione il nuovo dettato dell'articolo 360 c.p.c., n. 5. Proprio a seguito della riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che, con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimita' sulla motivazione.
La riforma del 2012 ha l'effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimita', alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e cio' accade solo quando il vizio di motivazione sia cosi' radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 132 c.p.c., n. 4, la nullita' della sentenza per "mancanza della motivazione".
In proposito dovra' tenersi conto di quanto questa Corte ha gia' precisato in ordine alla "mancanza della motivazione", con riferimento al requisito della sentenza di cui all'articolo 132 c.p.c., n. 4: tale "mancanza" si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioe' di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009). Pertanto, a seguito della riforma del 2012, scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorieta' e dell'illogicita' manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata. Il controllo previsto dal nuovo dell'articolo 360 c.p.c., n. 5) concerne, invece, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche' questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. La parte ricorrente dovra', quindi, indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisivita' del fatto stesso (Cass.SS. UU. n. 19881 del 22/09/2014).
Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un'ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione. Invero la CTC, richiamando il contenuto delle sentenza della Corte di cassazione, ha implicitamente affermato che l'avviso di accertamento di che trattasi conteneva gli elementi essenziali indicati da dette decisioni.
5. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiche' il ricorso e' stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e' respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilita' 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate e le spese processuali che liquida in Euro 4.000,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
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