Cassazione, sentenza n. 16467 del 31/07/2020
Sentenza n. 16467 del 31/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16467
- Data
- 31/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva l’accertamento del maggior valore di immobili oggetto di un atto registrato, che la contribuente qualificava come semplice proposta o, in alternativa, locazione, contestando anche decadenza e motivazione dell’avviso. La Cassazione dichiara inammissibili la censura sulla decadenza, introdotta soltanto in appello, e quella sulla motivazione, poiché l’avviso non era stato trascritto né prodotto; ritiene inoltre infondata la diversa qualificazione dell’atto, volontariamente registrato come contratto costitutivo del diritto d’uso. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1.- In data 17 dicembre 1977 la Guardia di Finanza ha rilevato, con processo verbale di contestazione, che la societa' (XXXXX) s.a.s. oggi (XXXXX) s.r.l. aveva omesso di registrare un contratto di costituzione del diritto d'uso di beni immobili rinvenuto presso la sede della societa'. Nel 1985 il contratto era stato registrato e l'ufficio aveva emesso, nel 1987, avviso di accertamento di maggior valore dei beni. La societa' contribuente ha impugnato detto secondo atto impositivo assumendo che l'avviso non e' motivato e l'assenza dei presupposti per l'azione accertatrice dell'ufficio, in quanto il contratto rinvenuto nella sede della societa' era una semplice proposta senza sottoscrizione. Il ricorso della contribuente e' stato accolto in primo grado, ma il giudice di secondo grado ha riformato la sentenza accogliendo l'appello della Agenzia.
La Commissione Tributaria Centrale, adita dalla societa', con sentenza depositata in data 8 aprile 2014, ha rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo l'avviso congruamente motivato ed inconferente il richiamo al contratto non concluso.
2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la societa' affidandosi a quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate si e' costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972, articolo 74, nella parte in cui la Commissione Centrale ha ritenuto che l'ufficio non fosse decaduto dal potere accertativo. Secondo la contribuente si sarebbe verificata la decadenza perche' l'ufficio non ha notificato l'avviso di accertamento di maggior valore nei termini decorrenti dal processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza del (XXXXX). Con il secondo motivo del ricorso la parte deduce il vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui la CTC ha ritenuto non acquisita la prova certa della data della stipula del contratto non registrato.
Il primo motivo e' inammissibile perche' risulta essere stato proposto solo in grado di appello, e peraltro con la memoria integrativa. La sentenza impugnata, infatti, afferma che con la memoria integrativa dell'11 marzo 1994 la parte, in aggiunta ai motivi originari ha chiesto che venisse dichiarata la decadenza; a fronte di cio' e a fronte di specifica eccezione di inammissibilita' del novum in appello, opposta dalla Agenzia, la ricorrente non allega e non dimostra che il motivo fosse gia' stato proposto con il ricorso di primo grado. Da cio' consegue l'assorbimento del secondo motivo del ricorso.
4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 212 del 2000, articolo 7, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articoli 51 e 52, in quanto l'avviso di accertamento non era sufficientemente motivato, facendo esso unicamente riferimento alla stima dell'UTE.
Il motivo e' inammissibile perche' l'avviso di accertamento non risulta trascritto ne' prodotto.
E' infatti principio gia' affermato da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuita', che "i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilita', dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza" (Cass. 29093/2018).
5.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'articolo 24 Cost., articolo 100 c.p.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, articolo 16; la parte deduce che avrebbe errato la CTC nel ritenere inammissibile la questione relativa alla diversa natura del contratto sottoposto a registrazione, e cioe' che esso fosse non gia' contratto costitutivo del diritto d'uso ma una semplice proposta o contratto di locazione, sul presupposto che tale rilievo avrebbe dovuto essere proposto avverso l'avviso di liquidazione per l'omessa registrazione dell'atto e non avverso l'avviso di accertamento impugnato.
Il motivo e' infondato. L'avviso di accertamento del maggior valore, oggetto della odierna impugnazione e' riferito al contratto costitutivo del diritto d'uso sottoposto volontariamente dalle parti a registrazione e con riguardo al quale, dunque, non si fa questione della diversa natura del contratto.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimita' che liquida in Euro 5.600,00 oltre al rimborso elle spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
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