Cassazione, sentenza n. 20190 del 25/09/2020
Sentenza n. 20190 del 25/09/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20190
- Data
- 25/09/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente lamentava di non avere ricevuto l’avviso di trattazione dell’appello e sosteneva che proprie controdeduzioni fossero state inserite per errore nel fascicolo di un diverso giudizio; la CTR, considerandolo non costituito, aveva confermato gli accertamenti IRPEF, IVA e IRAP fondati anche su dati bancari. Esaminato il fascicolo di merito, la Cassazione rileva che la ricevuta prodotta non dimostra la riferibilità delle controdeduzioni a quella specifica controversia. Non essendo provata la rituale costituzione in appello, esclude la denunciata violazione del contraddittorio e rigetta il ricorso.
Testo della pronuncia
Con sentenza del 24 giugno 2011 la Commissione tributaria regionale di Catanzaro, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, rigettava i ricorsi proposti da (—) avverso tre avvisi di accertamento con i quali veniva rettificato il reddito ai fini delle imposte Irpef, Iva ed Irap per gli anni 1998, 1999 e 2000. Osservava la CTR che non sussisteva il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento, consentendo questi ultimi l'esercizio di difesa del contribuente, e che, quanto al merito, la Guardia di Finanza aveva constatato varie violazioni nelle scritture contabili e su tali basi aveva ottenuto l'autorizzazione all'accesso di dati bancari, dai quali era emersa l'esistenza di operazioni non registrate nelle scritture contabili, il che aveva giustificato il ricorso all'accertamento previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39.
Lo stesso legale rappresentante della societa' aveva poi partecipato alle operazioni di verifica senza contestare la determinazione dell'imponibile sulla base degli elementi posti a fondamento della verifica.
Avverso tale sentenza (—) propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste l'Agenzia delle entrate mediante controricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 14 marzo 2019 la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo disponendo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio presso la CTR.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 31 (articolo 360 c.p.c., n. 4) per omessa comunicazione alla parte appellata dell'avviso di trattazione della causa innanzi alla CTR con conseguente violazione del principio del contraddittorio, evidenziando altresi' la propria regolare costituzione in giudizio e l'avvenuto inserimento, a causa di un errore riconosciuto dalla segreteria, delle proprie controdeduzioni all'interno di un fascicolo di altro giudizio a carico dell'appellato.
2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (articolo 360 c.p.c., n. 4), non avendo la CTR preso in esame gli atti di parte appellata.
3. Con il terzo motivo si duole dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5), avendo la CTR, sempre a causa del predetto errore, considerato contumace la parte costituita, omettendo di conseguenza qualsiasi riferimento, nella parte motiva, alle deduzioni contenute negli atti difensivi.
4. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono infondati.
4.1 Dall'esame del fascicolo del giudizio di merito, acquisito a seguito di specifica richiesta di cui all'ordinanza interlocutoria del 14 marzo 2019, non emerge alcun dato dal quale possa ricavarsi che il contribuente, vittorioso nel giudizio di prime cure innanzi alla Commissione provinciale di Cosenza, si sia poi ritualmente costituito innanzi alla Commissione tributaria regionale la quale, infatti, nell'impugnata sentenza ha dato atto della sua mancata costituzione.
4.2 Secondo il ricorrente la prova della regolarita' della costituzione in giudizio dovrebbe ricavarsi dalla ricevuta di deposito n. 87 d'ordine rilasciata dalla Commissione regionale.
4.3 L'esame diretto di tale ricevuta, tuttavia, non prova in alcun modo che quanto attestato dalla segreteria della Commissione di secondo grado sia riferibile proprio al giudizio promosso dall'Ufficio avverso la sentenza n. 74/10/2006 della Commissione provinciale di Cosenza: tale ricevuta, recante il numero 87 d'ordine, attesta l'avvenuto deposito da parte dell'attuale ricorrente, in data 13.9.2007, di controdeduzioni in n. 2 copie, senza che vi sia alcuna prova riguardo alla riferibilita' di tali controdeduzioni al giudizio sopra indicato, tanto piu' che lo stesso ricorrente ammette l'esistenza di altro giudizio a suo carico, pendente presso la stessa Commissione regionale.
4.4 Non potendosi pertanto ritenere raggiunta la prova circa l'avvenuta costituzione del ricorrente nel giudizio di appello, le ragioni di doglianza, tutte riguardanti l'asserita violazione del principio del contraddittorio, sono infondate.
5. Il ricorso va dunque rigettato e le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone le spese del giudizio di legittimita' a carico del ricorrente, liquidandole in Euro 3.700poltre spese prenotate a debito.
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