Cassazione, sentenza n. 20424 del 28/09/2020

IRES - Contratto Stock lending agreement - Prestito di titoli contro pagamento di una commissione - Indeducibilità della commissione.

Tipologia
Sentenza
Numero
20424
Data
28/09/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli accertamenti IRES avevano disconosciuto le commissioni pagate nell’ambito di uno stock lending agreement, mentre la contribuente sosteneva la validità e opponibilità del prestito azionario. La Cassazione ha ricondotto l’operazione, per i suoi effetti economici, all’usufrutto di azioni: il trasferimento temporaneo del diritto ai dividendi contro una commissione comporta l’applicazione del parallelismo tra imponibilità degli utili e deducibilità del costo previsto dall’articolo 109, comma 8, TUIR. Le commissioni sono state quindi ritenute indeducibili e le censure contro la ripresa sono state disattese.

Massima

L'operazione di stock lending, ossia di prestito di azioni che preveda a favore del mutuatario il diritto all'incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente o meno all'ammontare dei dividendi riscossi), realizza il medesimo fenomeno economico dell'usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che nell'un caso si verta su un diritto reale e, nell'altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai limiti previsti dall'art. 109, comma VIII del TUIR, restando il versamento della commissione costo indeducibile. Infatti, l'art. 109, comma VIII, dispone l'indeducibilità tributaria del costo sostenuto quando vengano in rilievo partecipazioni societarie da cui derivino utili esclusi da tassazione: individua, in altri termini, un parallelismo tra la deducibilità del costo dell'usufrutto su azioni e l'imponibilità dei dividendi derivanti dalla sottostante partecipazione. Nel contratto di stock lending, corrispondentemente, il prestito dei titoli si associa al diritto di percepire i relativi dividendi da parte del mutuatario, mentre il mutuante ha diritto al pagamento di una commissione in relazione al dividendo incassato, e quindi come nell'usufrutto di azioni, il contratto di stock lending trasferisce temporaneamente la titolarità del diritto al dividendo e per ottenere la relativa riscossione è previsto un costo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento nei confronti della societa' (——) Spa per gli anni 2005 e 2006 per Ires, con i quali, in relazione alla stipula di un contratto di stock lending agreement con la societa' ceca (——) s.r.o., disconosceva la deducibilita' delle commissioni (fee) corrisposte in esecuzione del contratto, di importo superiore ai dividendi incassati, e – con riguardo all'anno 2006 – recuperava Iva relativa a 25 fatture riferite a beni di cui non era stata provata l'esportazione, irrogando le relative sanzioni.

La contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Padova, contestando la fondatezza e la legittimita' delle pretese dell'Ufficio; nel merito, in particolare, deduceva la validita' del contratto di stock lending, riconducibile ad una ipotesi di mutuo.

L'impugnazione era rigettata dalla CTP di Padova. La sentenza era confermata dal giudice d'appello.

(——) Spa propone ricorso per cassazione con dieci motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. La contribuente deposita altresi' memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1813 c.c. e s.s e dell'articolo 1362 c.c. per non aver la CTR ritenuto il contratto di prestito di azioni pienamente valido, efficace ed opponibile all'Amministrazione finanziaria.

1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 1418 c.c., comma 1, e articolo 1344 c.c. per aver la CTR ritenuto il contratto di prestito di azioni nullo perche' concluso in violazione di norme imperative e in frode alla legge.

1.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1813 c.c. e s.s e dell'articolo 41 Cost. per non aver la CTR ritenuto il contratto di prestito di azioni pienamente valido ed efficace in lesione del principio di liberta' di iniziativa economica.

2. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, comma 2, per aver la CTR, rigettando l'eccezione della ricorrente, ritenuto validi gli avvisi di accertamento nonostante la mancata allegazione della documentazione attestante la sussistenza dei dati e delle circostanze poste a base della ripresa.

2.1. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, comma 2, per aver la CTR, rigettando l'eccezione della ricorrente, ritenuto validi gli avvisi di accertamento nonostante l'omessa indicazione nella motivazione della tipologia di accertamento in concreto applicata.

2.2. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 197m, articolo 42, comma 2, in combinato disposto con la dir. n. 77/799/CEE e con l'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Repubblica Ceca, per non aver la CTR statuito sull'eccezione proposta dalla ricorrente circa la nullita' degli avvisi di accertamento perche' omissivi dell'indicazione delle modalita' di acquisizione dall'Autorita' estera degli elementi posti a base della pretesa impositiva e per non aver allegato la documentazione attestante la sussistenza di detti elementi.

2.3. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, comma 2, per non aver la CTR statuito sull'eccezione proposta dalla ricorrente circa l'omessa indicazione nella motivazione degli avvisi di accertamento di idonei elementi di prova attestanti la sussistenza delle circostanze poste a fondamento della ripresa a tassazione.

3. L'ottavo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 37 bis per non aver la CTR statuito sull'eccezione proposta dalla ricorrente circa l'illegittimita' dell'operato dell'Ufficio, che aveva disconosciuto gli effetti giuridici del contratto di prestito di titoli senza l'osservanza delle particolari modalita' di accertamento previste dalla norma.

3.1. Il nono motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 37 bis per non aver la CTR statuito sull'eccezione proposta dalla ricorrente circa l'illegittimita' dell'operato dell'Ufficio, che aveva ritenuto elusiva l'operazione di prestito di titoli in assenza dei presupposti di legge e di elementi di prova.

4. Il decimo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 37 bis, Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articoli 5, 6 e 17, per aver la CTR, rigettando l'eccezione proposta dal ricorrente, escluso l'inapplicabilita' delle sanzioni per difetto dell'elemento soggettivo ed obbiettiva incertezza normativa.

5. I primi tre motivi, con cui la contribuente ripropone la medesima questione sotto diverse angolazioni, vanno esaminati unitariamente e non sono fondati, ancorche' la motivazione del giudice di merito debba essere corretta ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., u.c..

5.1. Appare opportuno, preliminarmente, delineare la fattispecie in giudizio.

5.2. La vicenda, infatti, ha ad oggetto la stipula di un contratto denominato stock lending agreement tra la societa' (——) Spa e la societa' (——) s.r.o. della Repubblica Ceca.

Questa figura contrattuale consiste in un prestito di titoli contro pagamento di una commissione (fee) e contestuale costituzione da parte del mutuatario (borrower) di una garanzia (rappresentata da denaro o da altri titoli di valore complessivamente superiore a quello dei titoli ricevuti in prestito), chiamata Collaterale, a favore del mutuante (lender), a garanzia dell'obbligo di restituzione dei titoli ricevuti.

Alla scadenza il mutuatario restituisce al mutuante altrettanti titoli della stessa specie e quantita' dei titoli ricevuti e il mutuante ritrasferisce al mutuatario i beni oggetto della garanzia. Se il collaterale e' costituito da cash, il lender ha il dovere di remunerarlo al borrower ad un tasso di mercato. Se invece il collaterale fornito e' Non-cash non viene richiesta alcuna remunerazione.

Ulteriore caratteristica e' costituita dalla necessita' che il rapporto esistente tra valore dei titoli mutuati e valore dei beni posti a garanzia rimanga inalterato durante l'operazione: entrambe le parti sono obbligate ad integrare la garanzia originariamente prestata (in caso di apprezzamento dei titoli oggetto del prestito) o a restituire l'eccedenza (in caso di deprezzamento).

I vantaggi e l'utilita' economica si correlano ad esigenze quali l'esercizio dei diritti non economici derivanti dalle azioni ovvero, nell'ambito delle operazioni di borsa, nel consentire al prestatario di ottenere in prestito valori mobiliari al fine di procedere alla liquidazione dei contratti aventi ad oggetto i valori medesimi, senza, tuttavia, assumere ulteriori rischi di mercato rispetto a quelli gia' presenti in portafoglio mantenendo inalterata la flessibilita' nella gestione dell'investimento.

5.3. Nella specie, per come illustrato dalla CTR e come emerge dallo stesso ricorso, risulta che:

a) il (——) Spa prendeva in prestito, nel 2005, da (——) s.r.o. una partecipazione azionaria (3500 azioni) che la seconda aveva nella (——), societa' portoghese aventi sede a Madeira, posseduta interamente dalla (——);

b) in base all'accordo la "prestataria" delle azioni (——) (ossia il (——) Spa), aveva diritto all'incasso dei dividendi ad esse correlati, conservando invece (——), titolare e "prestatore" delle azioni, gli altri diritti, tra i quali il diritto di voto;

c) al prestito non oneroso dei titoli era legata una pattuizione in forza della quale, laddove la (——) avesse deliberato nel 2005 la distribuzione di dividendi in misura inferiore a un determinato importo (Euro 756.000,00), il (——) Spa li avrebbe incassati senza nulla dovere a (——); a fronte di dividendi distribuiti in misura superiore, invece, doveva corrispondere una "commissione" pari al valore degli stessi incrementata di una percentuale – 15,22%- su tale importo, con il limite superiore di Euro 1.162.000,00;

d) a garanzia della restituzione dei titoli, inoltre, con contratto collegato, le stesse azioni oggetto del prestito erano state date in pegno alla societa' mutuante, sicche', per tale aspetto, le azioni non erano mai state materialmente trasferite tra le parti.

In concreto, (——) Spa in data 21 dicembre 2005 maturava e riscuoteva dividendi per Euro 910.803,22 e corrispondeva, quindi, una commissione di complessivi Euro 1.049.427,47.

Quanto ai dividendi, ai sensi dell'articolo 89 tuir, il 5% veniva imputato alla formazione dell'imponibile Ires, mentre la totalita' dell'importo versato alla (——) per le commissioni veniva esposto nella dichiarazione relativa al 2005 quali costi, determinando una perdita di bilancio, poi riportata integralmente nell'anno 2006.

5.4. La CTR, invero, nell'apprezzare la complessiva operazione su descritta, sottolinea che la societa' "avrebbe operato – mediante

stipula di un contratto nullo per mancanza di causa con una societa'

(la (——)) costituita al solo scopo di operare come intermediario e senza mezzi propri – una frode fiscale al fine di evadere l'imposta

Ires dovuta" poiche' "l'onere della commissione corrisposta per il contratto di prestito di titoli" sarebbe integralmente deducibile dal reddito ex articolo 109 TUIR, mentre i dividendi "sono imponibili in Italia nella misura del 5%", elementi che – unitamente alla valutazione sulla realta' produttiva della societa' straniera, "il cui quadro economico e finanziario era del tutto oscuro", e alla sostanziale indifferenza sul punto della contribuente, neppure "interessata a conoscere il livello dei dividendi che avrebbe potuto distribuire" l'hanno portata alla conclusione che "il contratto e' da considerarsi un negozio giuridico nullo" e il comportamento configurava "una frode fiscale" in quanto "violando direttamente le norme giuridiche o abusandone in modo illegale, porta a sottrarsi volontariamente ad un adempimento corretto degli obblighi fiscali e, conseguentemente, ad una mancata imposizione di qualsiasi base imponibile e/o ad un mancato pagamento dell'imposta".

5.5. Il giudice regionale, invero, nella prospettiva di ricercare il fondamento della stipula del contratto in una condotta elusiva (ma con una commistione di elementi di evasione ed elusione) e, quindi, col negare validita' al contratto per mancanza di causa perche' diretto solo ad ottenere un indebito vantaggio fiscale, finisce con il non cogliere l'effettiva ragione della pretesa fiscale.

Come gia' rilevato da questa Corte per una fattispecie analoga (Cass. n. 11872 del 12/05/2017), e come contestato dall'Agenzia delle entrate e risulta dalla stessa sentenza impugnata, l'operazione realizzata incontra i limiti posti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 109, comma 8, ratione temporis applicabile, che costituisce l'autentico fondamento del recupero a tassazione.

La questione, infatti, era gia' contenuta nell'atto di contestazione, dove veniva in risalto l'asserita indeducibilita' della fee, e su essa la stessa contribuente, come risulta dalla decisione impugnata (v. pag. 4, primo cpv., aveva dedotto specifiche difese.

Nel precedente citato, la Corte ha affermato il principio, al quale il collegio intende dare continuita', secondo il quale "l'operazione di stock lending, ossia di prestito di azioni che preveda a favore del mutuatario il diritto all'incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente o meno all'ammontare dei dividendi riscossi), realizza il medesimo fenomeno economico dell'usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che nell'un caso si verta su un diritto reale e, nell'altro, su un diritto di credito, sicche' e' soggetta ai limiti previsti dall'articolo 109 TUIR, comma 8, restando il versamento della commissione costo indeducibile".

Non e' condivisibile, sul punto, l'opposta tesi della contribuente, illustrata in memoria, che nessun nuovo e significativo argomento introduce rispetto all'orientamento gia' affermato.

Occorre rilevare, infatti, che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 109, comma 5, vigente ratione temporis, prevede "Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui all'articolo 96, commi 1, 2, e 3. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente".

Il successivo comma 8, poi, dispone "In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89".

L'usufrutto di azioni e' una operazione finanziaria con la quale viene concesso il diritto a percepire i dividendi distribuiti da un'altra societa' a fronte di un corrispettivo comprensivo del valore attuale dei flussi futuri di utili.

Il cedente, pertanto, percepisce anticipatamente l'entita' del dividendo sotto forma di corrispettivo per la cessione dell'usufrutto e il cessionario inscrive in bilancio, nell'attivo patrimoniale immateriale, il corrispondente onere.

Il citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 109, comma 8, dispone l'indeducibilita' tributaria del costo cosi' sostenuto quando vengano in rilievo partecipazioni societarie da cui derivino utili esclusi da tassazione: individua, in altri termini, un parallelismo tra la deducibilita' del costo dell'usufrutto su azioni e l'imponibilita' dei dividendi derivanti dalla sottostante partecipazione.

Nel contratto di stock lending, corrispondentemente, il prestito dei titoli si associa al diritto di percepire i relativi dividendi da parte del mutuatario, mentre il mutuante ha diritto al pagamento di una commissione in relazione al dividendo incassato: come nell'usufrutto di azioni, il contratto di stock lending trasferisce (temporaneamente) la titolarita' del diritto al dividendo e per ottenere la relativa riscossione e' previsto un costo.

Il fenomeno economico, dunque, e' lo stesso, senza che assuma rilievo, ai fini tributari (gli unici che qui rilevano non essendovi la necessita' di una declinatoria civilistica sul contratto), la circostanza che nell'un caso si verta su un diritto reale e, nell'altro, in un diritto di credito.

Ne' tale soluzione configura una impropria estensione analogica del dettato della norma, che si riferisce esplicitamente e letteralmente "ad altro diritto analogo", senza ulteriori connotazioni, sicche' non va intesa come meramente confinata ai soli diritti reali (interpretazione che, del resto, avrebbe una valenza abrogatoria), non deponendo in tal senso ne' la lettera, ne' lo spirito della disposizione.

Ne', infine, ha rilievo l'avvenuta modifica del Decreto Legislativo n. 461 del 1997, articolo 2, comma 3 – tra l'altro, per come invocato, nel testo introdotto solo con il Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 (modificativo del testo inserito nel 2006) – trattandosi di disposizione che, al di la' della sua pertinenza o meno alla vicenda in esame, si applica, in ogni caso, solo a condotte successive a quella in giudizio.

5.6. Ne deriva che il contratto non e' nullo per mancanza di causa o violazione di norme imperative, ne' l'operazione va considerata elusiva, neppure ponendosi una lesione dell'articolo 41 Cost., ma, semplicemente, i costi sostenuti per l'operazione di stock lending (i.e. la commissione) sono indeducibili ex articolo 109 tuir, comma 8, dovendosi in tal senso integrare la motivazione della sentenza impugnata.

6. I motivi dal quarto al settimo vanno parimenti disattesi.

7. Il quarto motivo e' inammissibile.

7.1. Il contribuente contesta, in particolare, che l'avviso e il pvc, a lui notificato e poi allegato, facevano riferimento a documentazione rinvenuta in altre aziende, di cui la contribuente non ha mai avuto conoscenza.

7.2. Occorre ricordare, invero, che secondo il consolidato orientamento della Corte "in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalita' "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone la L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, comma 3: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia, rinvio nell'atto impositivo e sol perche' ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia gia' sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia gia' riportato nell'atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione" (Cass. n. 2614 del 10/02/2016; Cass. n. 26683 del 18/12/2009; v. anche Cass. n. 24417 del 05/10/2018)

7.3. Orbene, l'avviso, per la parte riprodotta per autosufficienza, pone in risalto l'attivita' istruttoria generale effettuata dall'Ufficio in relazione alle attivita' contrattuali poste in essere dalla societa' Czeh DFD con svariate compagini nazionali, nella prospettiva della valutazione della consistenza della prima e delle caratteristiche del fenomeno economico correlato alla stipula di contratti di stock lending.

Il rilievo di tali circostanze – neppure specificato da parte della contribuente – si esauriva, in evidenza, nella enunciazione delle ragioni per le quali l'Amministrazione aveva avviato una generale attivita' di accertamento, senza tradursi in un fondamento della specifica ripresa, traendo questa – come rilevato al punto 5 – la sua consistenza esclusivamente dallo specifico accordo concluso con la contribuente e dalla violazione dei criteri di deducibilita' dei costi ex articolo 109 TUIR.

7.4. La doglianza, dunque, e' generica e priva di decisivita'.

8. Anche il quinto motivo e' inammissibile.

La CTR, infatti, dall'esame del pvc e degli atti emanati, ha valutato che "l'Amministrazione ha accertato il maggior reddito ai fini Ires ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 41 bis" poiche' "l'imputazione del maggior reddito alla societa' e' scaturita dalle risultanze dell'accesso effettuato dall'Ufficio che, alla luce della documentazione concernente l'operazione finanziaria operata dalla societa' nonche' dall'analisi delle scritture contabili (da cui e' scaturito il pvc notificato alla parte) ha ritenuto che sussistessero gli elementi probatori di una frode fiscale".

Il concreto riscontro in fatto operato dalla CTR sulla natura dell'accertamento, neppure contestato dalla ricorrente, rende privo di ogni rilievo che nell'avviso non sia stata espressamente indicata la norma in base alla quale e' stato effettuato l'accertamento.

9. Il sesto motivo e' inammissibile.

9.1. La ricorrente, infatti, denuncia, in realta', ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 anziche' n. 4, una omessa pronuncia, in realta' insussistente avendo la CTR espressamente statuito sulla regolarita' formale dell'avviso.

9.2. L'inammissibilita' discende altresi' dalle stesse ragioni gia' evidenziate con riguardo al quarto motivo. Le questioni dedotte, infatti, non sono incidenti, ne' in fatto ne' in diritto, sulla ripresa. Cio', del resto, emerge, ulteriormente, dall'asserito contenuto del documento relativo allo scambio di informazioni (inammissibilmente indicato in difetto di autosufficienza non essendo stato riprodotto in ricorso) che attiene alla condizione della Czech CFD e, dunque, ad un aspetto privo di ogni rilievo quanto alla non deducibilita' dei costi.

9.3. Giova comunque sottolineare, sul punto, che rispetto a tale documentazione la contribuente aveva la facolta' di chiedere l'accesso e il rilascio di copie degli atti, facolta' che, invece, non e' stata esercitata.

10. Il settimo motivo e' parimenti inammissibile, denunciando, anche in questo caso, una omessa pronuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 anziche' n. 4.

Sotto altro profilo, inoltre, va rilevato che la ricorrente trascura la distinzione tra la questione dell'esistenza della motivazione dell'atto impositivo, requisito formale di validita', e quella concernente, invece, indicazione ed effettiva esistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che non e' prescritta quale elemento costitutivo della validita' dell'atto impositivo ma e' disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria da applicarsi nello svolgimento del giudizio (Cass. n. 8399 del 05/04/2013).

Non si pone, dunque, un profilo di legittimita' dell'atto impositivo ma di accertamento giudiziale della fondatezza del rilievo, profilo esaminato dalla CTR alla luce delle risultanze probatorie acquisite in giudizio, la cui contestazione da parte della ricorrente si risolve, dunque, in una inammissibile revisione del giudizio di merito.

11. I motivi ottavo e nono, che possono essere esaminati unitariamente, sono inammissibili.

Entrambe le doglianze, infatti, si fondano su un presupposto di fatto in realta' inesistente, ossia che l'operazione di stock lending sia ascrivibile nel fenomeno dell'elusione, con applicazione, dunque, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 37 bis.

La vicenda in giudizio, invece, integra una evasione d'imposta, da cui l'inammissibilita' delle censure.

12. Il decimo motivo va disatteso in entrambe le sue articolazioni.

12.1. Quanto all'asserito difetto dell'elemento soggettivo, la censura sconta le medesime insufficienze dei motivi sopra esaminati essendo la prospettazione legata alla qualificazione della condotta come elusiva e non come evasione, sicche' la doglianza e', in parte qua, inammissibile.

12.2. Neppure sussiste la lamentata incertezza normativa.

L'articolo 109 TUIR, comma 8, nell'affermare l'indeducibilita' dei costi, e' chiaro nell'enucleare le fattispecie rilevanti nell'"acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89", da cui, come rilevato, l'inclusione del contratto di stock lending nella sua portata.

13. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la societa' (——) Spa al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 11.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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