Cassazione, sentenza n. 23161 del 22/10/2020
Sentenza n. 23161 del 22/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23161
- Data
- 22/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Due titolari di diritti su un appartamento avevano impugnato la modifica del classamento catastale, ma il giudizio si era svolto senza l’altro nudo proprietario; la CTR aveva confermato il rigetto senza disporre l’integrazione del contraddittorio. La Cassazione stabilisce che l’impugnazione del classamento di un immobile appartenente a più soggetti determina litisconsorzio necessario, poiché non sono ammissibili valutazioni divergenti sul medesimo bene. Accolto il relativo motivo, la sentenza è cassata e la causa rinviata alla CTP affinché decida previa partecipazione dell’altro contitolare.
Testo della pronuncia
FATTO
Gli odierni ricorrenti sono rispettivamente usufruttuaria per l'intero e nudo proprietario per il 50% di un appartamento sito in Roma al (XXXXX); l'altro nudo proprietario e' (XXXXX).
La (XXXXX) e (XXXXX) impugnarono l'avviso (XXXXX) con cui l'Agenzia delle Entrate modifico' il classamento del detto appartamento, da A2 classe 4 ad A1 classe 3
Al giudizio di primo grado non partecipo' l'altro nudo proprietario, (XXXXX).
La CTP di Roma respinse il ricorso.
La CTR, su appello degli odierni ricorrenti, benche' investita espressamente della questione della mancata integrazione del contraddittorio sin dal primo grado, confermo' la sentenza di primo grado.
La (XXXXX) e (XXXXX) hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Lazio, articolato in tre motivi. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attivita' difensiva.
DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione e' stato notificato all'Agenzia delle Entrate presso l'Avvocatura Generale dello Stato, nonostante che l'Amministrazione non risulti essere stata difesa dall'avvocatura erariale in grado di appello e non avesse, dunque, eletto domicilio presso quest'ultima nei giudizio di appello.
La notificazione del ricorso, dunque, e' affetta da nullita' (Cass., SS.UU. n. 22641/2007), sicche' se ne dovrebbe ordinare la rinnovazione.
Tuttavia, benche' la rilevata nullita' costituisca una questione pregiudiziale di rito tale per cui nessun'altra questione potrebbe essere decisa senza la previa rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, esigenze di economia processuale legate al canone della ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost., comma 2) impongono di rilevare la nullita' dei giudizi di merito per essersi gli stessi svolti senza la necessaria evocazione in giudizio dell'altro nudo proprietario, (XXXXX).
Recentemente, infatti, questa Suprema Corte ha stabilito che "in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in comproprieta' tra piu' soggetti da' luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo" (Cass., sez. 6-5, n. 1272/2020).
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale i contribuenti hanno censurato la sentenza di appello per non aver disposto la regressione del procedimento al giudice di primo grado affinche' la controversia fosse decisa in contraddittorio anche con (XXXXX), e' pertanto fondato, sicche', a prescindere dalla nullita' della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimita', la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad una diversa sezione della CTP di Roma che decidera' la controversia tributaria previa estensione del contraddittorio all'altro nudo proprietario.
3. La CTP di Roma regolera' anche le spese del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra sezione della CTP di Roma.
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