Cassazione, sentenza n. 23525 del 27/10/2020

Sentenza n. 23525 del 27/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
23525
Data
27/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia contestava la decisione che aveva ridotto la rendita catastale di un albergo, confermata dalla CTR sul rilievo che la stima non avesse adeguatamente considerato lo stato effettivo dell’immobile. La Cassazione giudica inammissibili le censure perché le deduzioni d’appello e la motivazione dell’avviso non costituiscono, di per sé, fatti storici decisivi ai sensi del sindacato motivazionale; inoltre, non risultava adeguatamente documentata la questione relativa al maggiore importo indicato dalla contribuente. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 244/18/13, depositata il 22 luglio 2013, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l'appello dell'Agenzia del Territorio avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva parzialmente accolto l'impugnazione proposta da (XXXXX) S.p.a. avverso un avviso di accertamento catastale, rideterminando in Euro 26.800,00 la rendita di una unita' immobiliare classata in categoria D/2 (Alberghi e pensioni), rendita che l'atto impugnato aveva rettificato in Euro 69.287,00.

Il giudice del gravame ha rilevato che, – a fronte dell'accertamento operato dal primo giudice, secondo il quale era stata "pretermessa ogni verifica sullo stato effettivo dell'immobile", – l'appellante si era "limitato ad indicare che la stima dell'immobile e' stata effettuata considerando le "condizioni ordinarie"", laddove le condizioni di uso del bene, secondo dicta giurisprudenziali, dovevano ritenersi rilevanti cosi' che non adeguatamente motivato rimaneva il criterio di accertamento dell'amministrazione.

2. – L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso (XXXXX) S.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia omesso esame di fatto decisivo con riferimento al fatto processuale costituito dal proposto appello, alla cui stregua emergeva che si era tenuto conto dell'effettivo stato dell'immobile.

Il secondo motivo, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia l'omesso esame dell'appello con riferimento a "calcoli e valutazioni" che davano riscontro della operata rettifica della rendita catastale.

Il terzo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, espone la denuncia di omesso esame di fatto decisivo con riferimento alla motivazione dell'avviso di accertamento in contestazione, alla cui stregua emergevano i criteri di determinazione della rendita catastale secondo procedimento di stima indiretto (incentrato sul costo di ricostruzione).

Col quarto motivo si assume, da ultimo, la violazione dell'articolo 112 c.p.c., posto che la gravata sentenza aveva omesso di considerare che la decisione di prime cure, – rideterminando in Euro 26.800,00 la rendita catastale, – aveva pronunciato in contrasto con le stesse ammissioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, ove la parte aveva esposto un calcolo della rendita catastale esitato nel (superiore) importo di Euro 30.756,00.

2. – Tutti i proposti motivi sono inammissibili.

3. – Il primo ed il terzo motivo, – da trattare congiuntamente perche' pongono le stesse questioni di ammissibilita' del ricorso, – vanno ricondotti alla riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (posto che la gravata sentenza e' stata pubblicata in data 22 luglio 2013; Decreto Legge n. 83 del 2012, cit., articolo 54, comma 3).

3.1 – Come statuito dalla Corte, detta riformulazione "deve essere interpretata, alla luce dei canoni. ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimita' sulla motivazione; pertanto, e' denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza " della motivazione."; e si e', in particolare, rilevato che la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), cosi' che lo stesso omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se', il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche' la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).

Laddove, ai fini posti dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il fatto decisivo e' costituito da un vero e proprio fatto, – inteso in senso storico e normativo, un accadimento ovvero uno specifico dato materiale, – e non anche da mere argomentazioni ovvero (cosi' come nella fattispecie) dal complesso delle deduzioni difensive e dei dati esposti nella motivazione dell'avviso di accertamento (v. Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 4 aprile 2014, n. 7983).

3.2 – Mentre, dunque, il primo motivo identifica il fatto decisivo nel complesso delle allegazioni poste a fondamento del motivo di appello, – cosi' difettando (anche) di specificita' in relazione alla ratio decidendi della gravata sentenza, – il terzo motivo correla l'omesso esame alla motivazione dell'avviso di accertamento, cosi' rimanendo inconferente rispetto al decisum impugnato che, – nel fare riferimento, come si e' anticipato, allo "stato effettivo dell'immobile", – ha compiuto un accertamento in fatto che involge uno dei criteri di determinazione della rendita (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 28, comma 2), id est il metodo di determinazione della rendita catastale incentrato sul capitale fondiario e, nello specifico, sul costo di ricostruzione che implica, secondo il dato legale, la riduzione del costo "in rapporto allo stato attuale delle unita' immobiliari" (v. Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 15 marzo 2019, n. 7377).

4. – Il secondo motivo sottopone, poi, alla Corte, – peraltro in completa anomia dei relativi referenti fattuali, – la censura di omesso esame del motivo di appello quando cio' che, nella fattispecie, viene in considerazione e', piu' propriamente, la censura di omesso esame di dati fattuali che, se per l'appunto considerati, avrebbero potuto (in tesi) determinare una diversa decisione sui fatti costitutivi della domanda (v. ex plurimis, – quanto alla distinzione tra i motivi di ricorso incentrati sul difetto di motivazione ovvero sulla violazione dell'articolo 112 c.p.c., – Cass., 22 gennaio 2018, n. 1539; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25761; Cass., 4 dicembre 2014, n. 25714; Cass., 14 marzo 2006, n. 5444).

5. – L'inammissibilita' del quarto motivo di ricorso consegue, poi, dal preliminare rilievo che, ai fini della sua autosufficienza (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), la ricorrente riproduce (esclusivamente) il computo operato da controparte, qual posto a fondamento del motivo di ricorso, senza consentire alla Corte di valutare, – nel piu' ampio contesto delle deduzioni, e delle argomentazioni, svolte col ricorso introduttivo del giudizio, – se detto computo integrasse o meno, ed in quali termini, il riconoscimento dell'altrui pretesa (v. Cass., 10 dicembre 2019, n. 32192; Cass., 10 agosto 2017, n. 19985; Cass., 9 agosto 2016, n. 16655).

In termini piu' assorbenti, peraltro, il motivo in trattazione riconduce la denunciata violazione al decisum del giudice di prime cure e, cosi', non da' affatto conto della riproposizione della questione davanti al giudice del gravame, essendosi rilevato, secondo un consolidato indirizzo della Corte, che, ove una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata (cosi' come nella fattispecie) nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimita' ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita' per novita' della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicita' di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (v., ex plurimis, Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass., 28 luglio 2008, n. 20518; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., 12 luglio 2005, n. 14590); alla stessa violazione dell'articolo 112 c.p.c., – qui impropriamente posta con riferimento ad un (insussistente) petitum che, per vero, involge solo la pretesa azionata dall'amministrazione con l'avviso di accertamento impugnato, – si correla, difatti, una nullita' relativa della pronuncia, nullita' che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione e che non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame (che, altrimenti pronunciando, incorrerebbe esso stesso nella medesima violazione dell'articolo 112 c.p.c.; cfr., ex plurimis, Cass., 14 gennaio 2016, n. 465; Cass., 12 giugno 2014, n. 13351; Cass., 7 maggio 2009, n. 10516; Cass., 18 novembre 2004, n. 21856; Cass. Sez. U., 27 luglio 2004, n. 14083; Cass., 11 aprile 2000, n. 4592; Cass., 4 gennaio 2000, n. 21).

6. – Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti non ricorrono, pero', i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater), trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, e' esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita' liquidate in Euro 2.000,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

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