Cassazione, sentenza n. 23674 del 28/10/2020
Sentenza n. 23674 del 28/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23674
- Data
- 28/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società contestava il classamento in categoria D/8 delle unità comprese in un complesso commerciale, sostenendone l’autonomia funzionale e reddituale e la riconducibilità alla categoria C/1. La Cassazione ribadisce che, nella procedura DOCFA, l’avviso può essere motivato mediante i dati oggettivi accertati e la classe attribuita, salvo modifiche degli elementi fattuali dichiarati; reputa inoltre inammissibile il riesame delle caratteristiche immobiliari e non specificamente censurata la tardività della perizia. Il ricorso contro la conferma degli accertamenti catastali è rigettato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 39/15/2013, depositata il 5 luglio 2013, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha rigettato l'appello proposto da (XXXXX) S.p.a. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di tre avvisi di accertamento catastale relativi alle unita' immobiliari facenti parte del compendio denominato (XXXXXX).
Per quel che in questa sede ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che:
– risultava inammissibile la produzione, all'udienza di trattazione, di una perizia giurata che, cosi', non era stata sottoposta a contraddittorio tra le parti;
– gli atti impugnati erano stati correttamente motivati con riferimento ai relativi dati oggettivi qual acclarati dall'Ufficio nell'ambito della dichiarazione di accatastamento svolta secondo la procedura cd. Docfa;
– il termine annuale, previsto dal Decreto Ministeriale n. 701 del 1994, articolo 1, comma 3, ai fini della determinazione della rendita catastale definitiva, non aveva natura perentoria;
– correttamente il giudice di prime cure aveva ascritto le unita' immobiliari in questione alla categoria D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) alla stregua della "tipologia della costruzione" e delle "caratteristiche proprie delle unita' immobiliari aventi destinazione speciale", unita' immobiliari, queste, inserite "in un complesso che evidenzia la esistenza di una cittadella esclusivamente commerciale con viabilita' interna funzionale all'attivita' commerciale che difficilmente puo' essere suscettibile di diversa destinazione".
2. – (XXXXX) S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione della L. n. 241 del 1990, articolo 3, e della L. n. 212 del 2000, articolo 7, sul rilievo che la mera indicazione dei dati oggettivi di classamento non puo' ritenersi idonea ai fini di una compiuta, e corretta, motivazione dell'avviso di accertamento catastale.
Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.Decreto Legge n. 652 del 1939, articolo 5, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articoli 40, 61 e 63, deducendo che la motivazione della gravata sentenza non aveva dato conto delle specifiche caratteristiche delle unita' immobiliari incluse nel compendio costitutivo dell'Outlet, – questo non riconducibile alla nozione di centro commerciale qual delineata dal Decreto Legislativo n. 114 del 1998, – omettendo di considerare ("nonostante la copiosa documentazione tecnica fornita dall'odierna ricorrente") che ciascuna unita' presentava autonomia funzionale e reddituale e, in quanto tale, avrebbe dovuto ascriversi alla categoria C/1 (Negozi e botteghe).
Col terzo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.Decreto Legge n. 652 del 1939, articolo 8, comma 1, e articolo 10, comma 1, deducendo che la gravata sentenza aveva omesso di verificare le concrete caratteristiche delle unita' immobiliari in questione, cosi' "dando per scontata la correttezza dell'operato dell'Amministrazione" e, con questa, la destinazione delle unita' immobiliari alle speciali esigenze di una attivita' commerciale, in quanto tali insuscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, a fronte della loro obiettiva autonomia funzionale e reddituale.
Col quarto motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, in relazione all'omesso esame di una perizia tecnica che, prodotta in allegato all'atto di appello, dava conto di un'oggettiva comparazione delle unita' immobiliari in questione con quelle che, parti di altri outlets presenti sul territorio nazionale, erano state classate nella categoria C/1 e della inconfigurabilita', nella fattispecie, di un centro commerciale unitariamente inteso.
Il quinto motivo, da ultimo, espone la denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, con riferimento, ancora una volta, all'accertamento delle "caratteristiche degli immobili appartenenti alla categoria D/8", ed avuto riguardo alla contraddittorieta' dei rilievi svolti dalla gravata sentenza quanto alla configurabilita', nella fattispecie, di una "citta' in miniatura" ritenuta, pero', non assimilabile "ad una vera cittadella del commercio" (cosi' in ricorso, fol. 35); ove, dunque, rimanevano inespressi i tratti propri dell'una e dell'altra figura evocata e la stessa assunta nozione di "Centro commerciale" (cui, secondo la gravata sentenza, rimarrebbero normalmente estranei gli elementi caratterizzanti di una "citta' in miniatura", quali strade, portici e piazze).
2. – Il ricorso, – che pur prospetta profili di inammissibilita', – e', nel suo complesso, destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.
3. – Il primo motivo, – che non reca la riproduzione (sia pur in termini essenziali) del contenuto degli avvisi di accertamento catastale in contestazione, – difetta, innanzitutto, di autosufficienza (articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), essendosi rilevato che, ai fini in discorso, la censura che involge la congruita' della motivazione dell'atto impugnato necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti testualmente i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786).
3.1 – Va, ad ogni modo, considerato che, – con riferimento all'atto di classamento adottato in esito alla procedura docfa ( Decreto Ministeriale n. 701 del 1994), procedura, questa, connotata da una "struttura fortemente partecipativa", – la Corte ha gia' avuto modo di (ripetutamente) rilevare che l'obbligo di motivazione "deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio… e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, si' da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie" (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319).
E si e', altresi', rimarcato che gli indicati termini di riscontro dell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, – ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, – qualora incentrata sugli "elementi di fatto" di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale (cosi' come nella fattispecie) consegua "da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni" (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237).
4. – Rileva, quindi, la Corte che il secondo ed il terzo motivo, per quanto articolati in termini di violazione di legge, in buona sostanza censurano la motivazione della gravata sentenza e, nello specifico, il difetto di accertamento relativo alle specifiche caratteristiche, e condizioni, intrinseche ed estrinseche, delle unita' immobiliari oggetto degli avvisi di accertamento catastale.
4.1 – Rispetto agli stessi, ed ai residui motivi che espressamente censurano la motivazione della gravata sentenza, va allora considerato che, – in relazione alla riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (secondo il cui disposto rileva, ora, l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti"), qual conseguente alla novella di cui al Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile nella fattispecie, posto che la gravata sentenza e' stata pubblicata in data 5 luglio 2013), – la Corte ha gia' statuito che "la riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimita' sulla motivazione; pertanto, e' denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza " della motivazione."; e si è, in particolare, rilevato che la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), cosi' che lo stesso omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se', il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche' la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).
4.2 – Le censure in esame devolvono alla Corte, in buona sostanza (e indistintamente), un riesame del merito della lite contestata che non e' consentito nella sede di legittimita', e si risolvono nella (mera) riproposizione di allegazioni difensive il cui carattere decisivo nemmeno viene specificamente illustrato con riferimento agli accertamenti posti a fondamento della gravata sentenza; e va soggiunto che la ricorrente non censura specificamente la statuizione del giudice del gravame, quanto alla tardivita' della produzione della perizia (all'udienza di discussione, piuttosto che nel termine di 20 gg. liberi prima; v. Cass., 13 novembre 2018, n. 29087; Cass., 8 febbraio 2006, n. 2787) e, nell'articolare il quinto motivo di ricorso, finisce per attribuire alla gravata sentenza un contenuto decisorio che, per il vero, le e' estraneo.
5. – Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresi', i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimita' liquidate in Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
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