Cassazione, sentenza n. 23682 del 28/10/2020

Sentenza n. 23682 del 28/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
23682
Data
28/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Due ricorsi riuniti riguardavano successivi classamenti del medesimo immobile, da ultimo ricondotto dall’Ufficio alla categoria A/8. La Cassazione esclude che una successiva DOCFA conforme alla decisione di primo grado abbia determinato la cessazione della materia del contendere, poiché la rendita dichiarata resta una proposta modificabile dall’Amministrazione; ritiene inoltre inammissibili le censure volte a ottenere una nuova valutazione delle caratteristiche dell’immobile già esaminate dalla CTR. Il primo ricorso è rigettato e il secondo, relativo al classamento anteriore ormai superato, è dichiarato inammissibile per difetto d’interesse.

Testo della pronuncia

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

§ 1.1 Nel ricorso n. 3577/17 rg (XXXXX) propone cinque motivi per la cassazione della sentenza n. 3703/16 del 22.6.16, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento catastale ed attribuzione di rendita n. (XXXXX) del 9 giugno 2014 con il quale l'Agenzia delle Entrate riclassificava in cat. A/8, (XXXXX) – l'unita' immobiliare a lei intestata, sita nel Comune di (XXXXX).

La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha rilevato che: l'accertamento catastale in questione concerneva un immobile gia' fatto oggetto di denuncia di variazione Docfa per ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni, e pregressa attribuzione di rendita; – il primo giudice (sentenza CTP Milano 6270/25/15) aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente autonomamente attribuendo all'immobile in questione la classificazione A/7 (XXXXX); – contrariamente a questa decisione, doveva invece ritenersi congrua la maggiore classificazione cosi' come accertata dall'agenzia delle entrate (A/8 (XXXXX)) in considerazione di quanto risultante sia dalla stessa Docfa presentata dalla (XXXXX) nel 2014, sia dal sopralluogo effettuato (trattandosi di villa di 16 vani con superficie abitativa di metri quadrati 358 oltre a seminterrato, locali accessori per sauna, impianto di depurazione, loggiato e camminamenti, ed una pertinenza di parco con piscina di 1813 m2); – le villette poste nella stessa via e richiamate dalla contribuente (classate in cat.A/7 (XXXXX)) non potevano fungere da adeguato elemento di comparazione, perche' meno lussuose e meno rifinite dell'unita' immobiliare in esame (avendo tra l'altro la meta', o meno della meta', dei vani ed essendo prive di parco privato pertinenziale).

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

§ 1.2 Nel ricorso n. 3578/17 rg. la (XXXXX) propone analoghi cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3705/16 del 22.6.16, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento catastale ed attribuzione di rendita n. (XXXXX) dell'11 dicembre 2013, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva in precedenza riclassificato – dalla iniziale proposta cat.A/7, (XXXXX) a cat.A/7, (XXXXX), poi ulteriormente rettificata-pochi mesi dopo, con l'avviso di accertamento impugnato nel coevo ma distinto procedimento di cui al ricorso per cassazione su citato, in cat.A/8 (XXXXX) – il medesimo immobile

La contribuente ha depositato memorie in entrambi i ricorsi.

§ 1.3 I due ricorsi cosi' proposti vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione sia soggettiva sia oggettiva; sotto quest'ultimo aspetto, in particolare, rileva come si tratti di procedimenti aventi ad argomento due accertamenti catastali successivamente emessi dall'amm.ne finanziaria in relazione al medesimo immobile di (XXXXX).

La connessione e' anzi a tal punto evidente in ragione della sostanziale identita' di contenuto delle due sentenze CTR impugnate e, a fronte di cio', degli stessi ricorsi per cassazione.

§ 2.1 Ricorso n. 3577/17 rg. Con il primo motivo di ricorso la (XXXXX) lamenta – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullita' della sentenza; per non avere la Commissione Tributaria Regionale posto a base della decisione quanto dedotto circa l'avvenuta cessazione della materia del contendere conseguente ad ulteriore Docfa "presentata in data 20 luglio 2017", conformativa alla decisione di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, subordinatamente, analoga causa di nullita' della sentenza per omessa motivazione in relazione alla dedotta cessazione della materia del contendere per la ragione indicata (Docfa 20 luglio 2017).

Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 c.p.c.; per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato che, quand'anche esclusa la cessazione della materia del contendere, l'appello dell'Agenzia delle Entrate doveva purtuttavia essere ritenuto inammissibile ovvero improcedibile per mancanza di interesse ad impugnare; e cio' proprio in considerazione dell'avvenuto adeguamento catastale alla decisione di primo grado.

§ 2.2 Questi tre motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche poste, tutte incentrate sulla asserita cessazione della materia del contendere, ovvero sulla sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare in capo all'Agenzia delle Entrate – sono destituiti di fondamento.

Intanto, non e' dato comprendere come la Commissione Tributaria Regionale potesse individuare una ipotetica causa di cessazione della materia del contendere in un evento (la presentazione Docfa del luglio 2017) successivo tanto alla deliberazione quanto alla pubblicazione della sentenza (rispettivamente, del maggio e giugno 2016).

Ad ogni modo, pur volendo supporre un errore materiale nell'indicazione in ricorso della data di presentazione della Docfa in questione, e' dirimente osservare come quest'ultima valesse pur sempre come mera "proposta" di classificazione ed attribuzione di rendita, come tale subordinata all'approvazione dell'amministrazione finanziaria; cio' Decreto Ministeriale n. 701 del 1994, ex articolo 1, comma 3 secondo cui: "Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva".

La sola proposta del nuovo classamento, in definitiva, non comportava di per se' la risoluzione della lite pendente e, per quanto conforme alla sentenza di primo grado, lasciava purtuttavia libera l'amministrazione finanziaria di discostarsene allo scopo di riaffermare la maggiore classificazione da essa inizialmente attribuita. E cio' l'amministrazione appunto fece impugnando quella sentenza avanti alla Commissione Tributaria Regionale.

Va d'altra parte considerato che il mancato recepimento della rendita proposta ben poteva intervenire anche oltre il termine indicato di 12 mesi dalla presentazione, posto che: "In tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere piu' rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, articolo 56 la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicche' il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la "determinazione della rendita catastale definitiva", ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare ne' potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui e' assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica" (Cass.n. 641/14 ord. ed altre).

Si e' dunque ben lontani tanto dalla rinuncia, ancorche' tacita o implicita, all'azione da parte dell'agenzia delle entrate (la quale ha anzi sempre univocamente insistito per l'accoglimento della propria pretesa originaria, previa riforma di quella sentenza alla quale la Docfa in questione si sarebbe conformata), quanto dai presupposti della invocata cessazione della materia del contendere. Sotto quest'ultimo dedotto profilo, in particolare, non poteva di certo ritenersi acquisito agli atti del giudizio il fatto che non sussistesse piu' contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in causa, con conseguente superamento della necessita' di affermare la volonta' della legge nel caso concreto (Cass.n. 19845/19 ord. ed altre).

§ 3.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione della normativa catastale di riferimento, nonche' degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. e articolo 2697 c.c.; "per non avere (la Commissione Tributaria Regionale) posto a base della decisione le circostanze dedotte dalla contribuente in sede di controdeduzioni all'appello relative alla zona in cui e' situato il fabbricato ed alle sue caratteristiche".

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente deduce – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della normativa catastale di riferimento, per avere il giudice di appello confermato la classificazione operata dall'Agenzia delle Entrate "disattendendo le deduzioni di parte"; deduzioni che, ove considerate, avrebbero determinato la pronuncia di una sentenza favorevole alla ricorrente la quale aveva "ampiamente illustrato i profili di erroneita' in fatto dell'accertamento".

§ 3.2 Anche questi due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria perche' involgenti – ora come omessa pronuncia e violazione della correlazione tra il chiesto ed il pronunciato, ora come violazione della legge catastale – lo stesso elemento di causa costituito dalla affermata pretermissione delle "deduzioni di parte" svolte in appello a dimostrazione della infondatezza della rendita attribuita dall'ufficio.

Ebbene, si tratta anche in tal caso di motivi inaccoglibili, risultando anzi per piu' versi inammissibili.

In primo luogo, essi non si fanno carico di adeguatamente censurare, sul piano logico-giuridico, il ragionamento del giudice di appello il quale, lungi dall'omettere la decisione sul punto ovvero da tralasciare la considerazione del quadro istruttorio nella sua completezza, ha invece dato argomentatamente conto (come su riportato) della tipologia dell'immobile in questione (sia in se' sia in comparazione con le caratteristiche delle villette ubicate nella stessa zona) e delle ragioni per cui si riteneva congrua e piu' rispondente alla concretezza del caso la rendita catastale attribuita dall'amministrazione finanziaria. I motivi di ricorso in questione, altrimenti detto, si limitano a riportare scritti difensivi del precedente grado d giudizio ed a ribadire nella presente sede determinate caratteristiche ed evenienze fattuali concernenti l'immobile, senza tuttavia che da essi sia possibile inferire la decisivita' – nel senso della loro capacita' di suscitare una decisione certamente diversa – delle circostanze asseritamente pretermesse. Si e' in proposito affermato (Cass.n. 1229/19 ord. ed altre) che: "in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non puo' porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione". Va del resto considerato che le censure in esame non attengono al vizio di motivazione (nei ristretti limiti dell'"omesso esame", come oggi consentiti dalla nuova formulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e non sono pertanto in grado di inficiare le modalita' di formazione ed esplicitazione del convincimento del giudice di merito; in ordine alle quali si e' comunque stabilito (Cass. n. 22801/09 ed altre) che: "la conformita' della sentenza al modello di cui all'articolo 132 c.p.c., n. 4, e l'osservanza degli articoli 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione; (…)". Il che e' nella specie certamente avvenuto.

In secondo luogo, le doglianze in esame mirano in realta', sebbene apparentemente formulate nel prisma della violazione di legge sostanziale e processuale, a suscitare una diversa valutazione del quadro fattuale (caratteristiche dell'immobile, sua ubicazione, sua comparabilita' con le villette limitrofe) gia' congruamente esaminato dal giudice di merito; con cio' tralasciando di considerare che una simile rivisitazione, estesa all'efficacia probatoria degli elementi istruttori acquisiti in giudizio, e' senza dubbio preclusa in sede di legittimita' (a maggior ragione, come detto, in assenza di un ammissibile motivo di natura motivazionale)

In definitiva, risulta che il giudice regionale abbia correttamente applicato la normativa catastale di riferimento, facendo in cio' buon governo delle regole processuali del caso; e cio', in particolare, quanto a correlazione tra chiesto il pronunciato ex articolo 112 c.p.c., a compiuta disamina delle deduzioni assertive ed istruttorie di parte, ad esatta ripartizione dell'onere probatorio tra le parti ex articolo 2697 c.c..

§ 4. Ricorso n. 3578/17 rg. Una volta rigettato, per le indicate ragioni, il ricorso che precede, concernente l'ultimo avviso di classamento emesso dall'amm.ne finanziaria in relazione all'immobile in questione, il presente ricorso diviene per cio' solo inammissibile per difetto di interesse ad impugnare.

Va infatti considerato che l'assetto catastale dell'immobile va ormai individuato nella classificazione (A8 (XXXXX)) risultante dal passaggio in giudicato (appunto per effetto di quel rigetto) della sentenza CTR n. 3703/16; sicche' del tutto superato deve ritenersi il (minor) classamento prima accertato e poi rettificato, con vaglio di piena legittimita', cosi' come fatto oggetto del ricorso 3578/17 cit..

§ 5. Le spese di legittimita' nei ricorsi riuniti vengono posti a carico della ricorrente, come da liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce al ricorso n. 3577/17 rg il ricorso n. 3578/17 rg;

decidendo nei ricorsi riuniti, rigetta il ricorso n. 3577/17 rg e dichiara inammissibile il ricorso n. 3578/17 rg;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimita', che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito;

v.to il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

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