Cassazione, ordinanza n. 29080 del 18/12/2020
ICI - Rimborso - Terreno utilizzato come parcheggio.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29080
- Data
- 18/12/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente chiedeva il rimborso dell’ICI versata su un terreno che assumeva essere pertinenziale; i giudici di merito avevano respinto la domanda, valorizzandone anche l’utilizzo come parcheggio da parte dei residenti. La Cassazione ribadisce che l’esclusione dell’autonoma tassazione richiede un rigoroso vincolo pertinenziale, tale da impedire una diversa destinazione senza radicale trasformazione, mentre le risultanze catastali hanno valore soltanto formale. L’accessibilità dell’area a terzi per il parcheggio escludeva la pertinenzialità: il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Massima
Non può essere considerata pertinenza l'area di un terreno utilizzato anche da terze persone per parcheggiare l'automobile e, di conseguenza, non può essere rimborsata l'imposta ICI pagata. Infatti, in tema di ICI, l'esclusione della autonoma tassabilita' delle aree pertinenziali, prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, si fonda su un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'articolo 817 codice civile, con la conseguenza che non deve essere possibile, al fine di evitare l'elusione dell'imposta, una diversa destinazione del bene senza una radicale trasformazione dello stesso, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale. Nel caso di specie il fatto che il terreno fosse accessibile da parte dei terzi per parcheggiare ne esclude la natura di pertinenza.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l'impugnazione di un provvedimento di diniego del rimborso ICI chiesto dal contribuente per gli anni dal 2003 al 2009 relativamente ad un terreno di cui il contribuente sosteneva di aver verificato la natura pertinenziale e il conseguente erroneo pagamento del tributo per le annualita' considerate;
2. Il ricorso era respinto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste il Comune di Parma con controricorso;
3. Con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per il loro evidente collegamento logico, il contribuente denuncia sotto il profilo della violazione di legge, dell'omessa motivazione e del mancato esame di punto decisivo la sentenza impugnata per l'esclusione del carattere pertinenziale dell'area controversa sulla base della utilizzazione edificatoria di quest'ultima e dell'utilizzo della medesima anche a parcheggio delle auto dei residenti e non solo del ricorrente.
4. Il ricorso non e' fondato sulla base dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui: "In tema di ICI, l'esclusione dell'autonoma tassabilita' delle aree pertinenziali, prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, si fonda su un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'articolo 817 c.c., con la conseguenza che non deve essere possibile, al fine di evitare l'elusione dell'imposta, una diversa destinazione del bene senza una radicale trasformazione dello stesso, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale" (Cass. n. 25573 del 2018, nella quale si evidenzia anche che: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non e' consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialita'"; v. anche Cass. n. 13017 del 2012). Peraltro il fatto che il terreno fosse accessibile da parte dei terzi per parcheggiare l'auto ne esclude la natura di pertinenza.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
La parte ricorrente deve essere condannata alle spese della presente fase del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.900,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.900,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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