Cassazione, sentenza n. 29339 del 23/12/2020
Sentenza n. 29339 del 23/12/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29339
- Data
- 23/12/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava accertamenti di maggior reddito d’impresa, con imputazione pro quota ai soci, annullati in entrambi i gradi di merito. La Cassazione rileva però che la notificazione del ricorso per revocazione equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza e fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per il ricorso di legittimità, salvo sospensione disposta dal giudice della revocazione. Poiché l’Agenzia delle Entrate aveva notificato il ricorso oltre tale termine, la Corte lo dichiara inammissibile e compensa le spese.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia sezione di Foggia n. 79/26/2013 depositata 2.05.2013.
La vicenda scaturisce dall'attivita' di accertamento condotta sulla (—) s.a.s. e suoi per gli anni dal 2005 al 2008.
In esito alla verifica l'Ufficio ha notificato all'una e agli altri avvisi di accertamento, per ciascuno degli anni interessati, con cui deduceva maggiori redditi d'impresa e conseguente richiesta di maggior imposta sul reddito pro quota a ciascuno dei soci. Gli avvisi di accertamento venivano opposti dalla societa' e dai soci innanzi alla CTP di Foggia, che accoglieva i ricorsi.
L'Ufficio proponeva appello che la CTR sezione di Foggia rigettava, basando il ricorso su tre motivi.
Hanno resistito (—) in proprio e nella qualita' di socia accomandataria della societa' suindicata, nonche' (—) e (—) in qualita' di soci. I resistenti hanno anche depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, si pone in via pregiudiziale la necessita' di valutare se il ricorso in esame sia stato proposto tempestivamente.
Infatti, il gravame e' stato notificato in data 29 novembre 2013, ma va ricordato, come eccepito dai resistenti nella loro memoria, che in precedenza era stato depositato dagli stessi, in data 8/05/2013, presso la sezione di Foggia della Commissione tributaria regionale della Puglia, un ricorso di revocazione della sentenza della stessa CTR n. 79/26/13, la stessa oggetto anche dell'impugnativa qui in esame. Ora, e' noto che la notifica del ricorso per revocazione equivale alla notifica della sentenza revocanda tal che il termine per impugnare quest'ultima per la sua cassazione decorre dalla data di notifica del primo, nella specie avvenuta il 7 maggio 2013.
Ne discende che il ricorso per la cassazione della citata sentenza della CTR Puglia-sezione di Foggia avrebbe dovuto essere proposto entro il termine breve, a far tempo dal 7 maggio 2013 e cadente il 6 luglio 2013, laddove e' stata notificato, come detto, il 29.11.2013.
Nel caso in esame trova, dunque, applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestivita' del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'articolo 398 c.p.c., comma 4" (Sez. 5 -, 05/09/2019, n. 22220).
Il ricorso e', pertanto, da ritenere inammissibile.
Le spese possono essere compensate in considerazione della stabilizzazione solo recente del suddetto principio.
Non ricorrono i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo da parte dell'Amministrazione ricorrente, posto che, come pure affermato da questa Corte, "Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non puo' trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo" (Sez. 6 – L, 29/01/2016, n. 1778).
La decisione teste' richiamata riflette il "principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se' stesso, con la conseguenza che l'obbligazione non sorge" (SS.UU.,8/5/2014, n. 9938).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
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