Cassazione, sentenza n. 29862 del 30/12/2020
Contenzioso tributario - Domanda di revocazione - Accertamento di falsità - Decreto di archiviazione del giudice penale.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29862
- Data
- 30/12/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente chiedeva la revocazione della decisione favorevole all’Ufficio, richiamando un’indagine penale archiviata e documenti formati dopo la sentenza per sostenere la falsità dell’identità del nuovo rappresentante societario. La Cassazione ha affermato che il decreto di archiviazione, non essendo definitivo, non accerta la falsità della prova ai fini della revocazione e che questo rimedio straordinario presuppone documenti già esistenti al momento della pronuncia impugnata. Non risultando accertato il dedotto furto d’identità né prodotti documenti preesistenti decisivi, il ricorso è stato rigettato.
Massima
Il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex art. 409 c.p.p., per la sua natura di atto giudiziale non definitivo, non integra accertamento della falsità di una prova che possa dare luogo al giudizio di revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c. Nel caso di specie, l'indagine penale si concludeva con decreto di archiviazione e la domanda di revocazione veniva proposta sulla base della conoscenza di fatti preesistenti, documentati successivamente alla sentenza revocanda. Inoltre, la disciplina della revocazione, trattandosi di rimedio impugnatorio straordinario, sconta i limiti della stretta interpretazione di cui all'art. 14 delle preleggi, per cui i documenti cui si riferisce devono essere preesistenti alla sentenza revocanda e non successivi, in modo tale che, se conosciuti, avrebbero potuto orientare diversamente il giudizio.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
1. Il contribuente era attinto da avviso di accertamento con rideterminazione del reddito professionale per l'anno di imposta 2006, in quanto socio al 50% della soc. (—.) s.r.l., a sua volta destinataria di avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente al medesimo anno. Esperiva quindi ricorso protestando la carenza di legittimazione a ricevere la notifica alla societa', in quanto da tempo non piu' legale rappresentante, avendone ceduto la posizione al sig. (—), contestando altresi' nel merito la pretesa tributaria, relativa ad un importo non depurato dai costi di gestione societari, agevolmente ricavabili dai dati in possesso dell'amministrazione finanziaria. Il giudice di primo grado non ammetteva la partecipazione all'udienza del funzionario non ritualmente delegato, sicche' non erano acquisite le relazioni di notifica alla societa', in persona di (—) che questi intendeva produrre, veniva riconosciuta l'invalidita' della notifica societaria al contribuente non piu' legittimato a riceverla e ad impegnare la societa', donde – per l'effetto – l'invalidita' della ripresa a tassazione per utili da partecipazione a societa' che non abbia previamente ricevuto notifica o il cui accertamento non sia definitivo. Avverso la sentenza favorevole al contribuente proponeva ricorso l'Ufficio, ottenendo la produzione Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 58, comma 2, delle relazioni di notifica alla societa', sicche' il giudice dell'appello accoglieva il gravame riscontrando la ritualita' della notifica dell'accertamento al legale rappresentante, non opposto nei termini di legge e, quindi, divenuto definitivo.
2. Avverso questa pronuncia, gia' impugnata per cassazione, il contribuente ha successivamente esperito ricorso per revocazione, sulla scorta delle risultanze di indagine penale – sfociata in archiviazione – da cui emerge che l'acquirente delle quote e (nuovo) legale rappresentante della societa' (—) s.r.l. non sarebbe (—), ma altro soggetto -ignoto- che si e' presentato al rogito esibendo una carta di identita' contraffatta, per numero di serie, soggetto rilasciante, dati anagrafici.
La CTR ha pero' respinto la domanda di revocazione, donde ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi ad unico motivo, mentre rimane resistente l'Amministrazione.
In prossimita' dell'udienza il P.G. deposita requisitoria scritta in forma di memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Viene proposto unico motivo di ricorso.
1. Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell'articolo 2699 c.c. nonche' degli articoli 116 e 395 c.p.c. oltre al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 64, nella sostanza affermando che la commissione territoriale non abbia apprezzato i nuovi elementi che danno prova di estraneita' dell'acquirente delle quote e vero legale rappresentante della societa' (—) s.r.l. rispetto al sig. (—) presso cui e' stata tentata la notifica dell'avviso di accertamento dove ha trovato scaturigine la ripresa a tassazione dell'odierno ricorrente.
Occorre preliminarmente ricordare che l'indagine penale de qua si e' conclusa con decreto di archiviazione e che la domanda di revocazione e' stata proposta sulla base della conoscenza di fatti preesistenti, documentati successivamente alla sentenza revocanda.
Sotto il primo profilo, questa Corte ha ricordato come "il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex articolo 409 c.p.p., per la sua natura di atto giudiziale non definitivo, non integra accertamento della falsita' di una prova che possa dare luogo al giudizio di revocazione ex articolo 395 c.p.c., n. 2". (Cosi', Cass. IV, n. 156/2015).
Sotto il secondo profilo, devesi precisare come la disciplina della revocazione, trattandosi di rimedio impugnatorio straordinario, sconti i limiti della stretta interpretazione di cui all'articolo 14 disp. gen., donde il lemma "trovati" si riferisce a documenti preesistenti alla sentenza revocanda e non successivi, come nel caso in esame (cfr. sul punto Cass. III, n. 3362/2015; Cass. IV, n. 14114/2006). Sicche' ne' si puo' dare per accertato il "furto di identita'" in danno al sig. (—.), ne' vengono offerti documenti preesistenti alla sentenza revocanda che, se conosciuti, avrebbero orientato diversamente il giudizio.
Il motivo e' quindi infondato.
In conclusione il ricorso e' infondato e dev'essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in Euro settemialtrecento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, la Corte da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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