Cassazione, sentenza n. 225 del 12/01/2021

Sentenza n. 225 del 12/01/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
225
Data
12/01/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il recupero delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale sull’atto di dotazione di un trust, annullato nei gradi di merito. La CTR aveva confermato l’annullamento applicando un’esenzione prevista per specifici trust destinati a persone con disabilità grave, sebbene il contribuente non ne avesse chiesto l’applicazione. La Corte afferma che il giudizio tributario resta delimitato dai motivi del ricorso introduttivo e che il giudice non può fondare la decisione su un fatto impeditivo rilevato d’ufficio: accolto il primo motivo e assorbito il secondo, cassa con rinvio.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 6175/16, depositata il 25/11/2016, la CTR della Lombardia, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'accoglimento dell'originario ricorso proposto contro l'avviso di liquidazione n. (XXXXX) con cui l'Ufficio Territoriale della Agenzia delle Entrate di Lodi aveva recuperato a tassazione le Imposte di Donazione, Ipotecaria e Catastale, in relazione all'atto di dotazione del trust denominato "(XXXXX)", redatto in data (XXXXX).

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'atto di conferimento in trust non fosse soggetto alle imposte di successione e donazione, perche' il trust non realizzava un vincolo di destinazione, ne' un vero e proprio trasferimento di ricchezza.

Nel giudizio di appello, ove si e' costituito anche il contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito la gia' dedotta equiparabilita' del trust al vincolo di destinazione, la cui costituzione era sufficiente ai fini dell'imposizione fiscale di cui al Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 47.

La CTR ha richiamato il disposto del L. n. 112 del 2016, articolo 6, ritenendo che chiarisse tutti i punti in contestazione e che determinasse il rigetto dell'appello.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione' l'Agenzia delle Entrate, formulando due motivi di impugnazione.

Il trustee si e' difeso con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullita' della sentenza ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere la CTR applicato la norma agevolativa di cui alla L. n. 112 del 2016, articolo 6, senza che la contribuente ne avesse mai fatto richiesta.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 112 del 2016, articolo 6, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR apoditticamente ritenuto applicabile l'esenzione ivi prevista, mentre invece era incontestato, e comunque risultava dall'atto istitutivo del trust, che i requisiti previsti dalla menzionata norma (istituzione in favore di persone con disabilita' grave, finalita' di inclusione sociale, cura e assistenza), nella specie, non fossero esistenti.

2. Il primo motivo di ricorso e' fondato.

2.1. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che, dopo avere descritto lo svolgimento del processo e richiamato i motivi di appello, la CTR ha riportato il contenuto della L. n. 112 del 2016, articolo 6, che, alla presenza di determinati presupposti, ha introdotto l'esenzione dall'Imposta sulle Successioni e Donazioni di cui al Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 2, commi 47, 48 e 49, in relazione a beni e diritti conferiti in trust o gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645 ter c.c. ovvero destinati ai fondi speciali menzionati nell'articolo 1 medesima L..

Nell'illustrare il contenuto di tale disposizione normativa, e' riportato in corsivo, e quindi enfatizzato, proprio il riferimento all'intervenuta introduzione dell'esenzione ("sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista…").

All'esito di tale esposizione, la CTR ha poi aggiunto: "Riprendendo i fatti in esame, si ritiene che questa legge sia chiarificatrice di tutti i punti in contestazione e la lettura della stessa porta alla conclusione di non poter ritenere accettabili le pretese sostenute dall'Amministrazione Finanziaria".

Secondo la CTR, dunque, le ragioni del rigetto delle censure formulate si rinvengono nella legge riportata.

In particolare, sempre secondo la CTR, tali ragioni trovano fondamento nell'esenzione introdotta con la disposizione normativa, cosi' dettagliatamente descritta ed esaltata, anche graficamente, nel testo della decisione.

Tuttavia, come dedotto dalla ricorrente, e non contestato dalla controricorrente, la fruibilita' di tale agevolazione non era stata prospettata da quest'ultima nel ricorso originario e neppure in appello.

La controricorrente ha dedotto di avere invocato l'intervento di tale nuova disposizione normativa in sede di discussione davanti alla CTR, al solo fine di rappresentare come anche il legislatore avesse adottato una norma che impediva di equiparare il trust ai vincoli di destinazione.

Ma, dal contenuto della decisione impugnata, sopra esaminato, non puo' ritenersi che, anche per la CTR, fosse questo il motivo della richiamo di tale disposizione.

Come gia' evidenziato, il giudice del gravame ha dato rilievo, anche grafico, all'introduzione dell'esenzione, ritenuta risolutiva di ogni questione prospettata con l'appello.

La CTR risulta pertanto avere evidentemente pronunciato ultrapetita, confermando la decisione di primo grado sulla base della rilevanza attribuita ad un'esenzione di cui la contribuente non ha invocato la fruibilita', cosi' fondando la decisione su un fatto impeditivo della pretesa tributaria rilevato d'ufficio.

2.2. Si deve tenere presente che il giudizio tributario e' caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimita' della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, ed ha un oggetto rigidamente determinato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi dedotti nel ricorso introduttivo, essendo pertanto il giudice tenuto a rispettare i confini ritualmente fissati dalle parti (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15121 del 30/06/2006).

In particolare, i motivi dell'impugnazione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, incorrendo pertanto nel vizio di extrapetizione (o ultrapetizione) il giudice che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi rispetto a quelli che costituiscono la ratio decidendi (v. da ultimo Cass. Sez. 5, n. 30144 del 15/12/2017; Cass., Sez. 6-5, n. 9020 del 06/04/2017).

3. L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo, logicamente gradato, il quale deve pertanto ritenersi assorbito.

4. Per tutto quanto sopra esposto, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Lombardia in diversa composizione, che provvedera' alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

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