Cassazione, ordinanza n. 321 del 13/01/2021

Riscossione - Cartelle di pagamento per omesso versamento - Definizione liti fiscali - Inapplicabilità.

Tipologia
Sentenza
Numero
321
Data
13/01/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un’associazione professionale aveva impugnato una cartella emessa per omesso o carente versamento dell’IRAP dichiarata e invocava la sospensione dei termini prevista per la definizione agevolata delle controversie. La Corte chiarisce che tale disciplina riguarda i giudizi su atti impositivi, non le cartelle derivanti dal controllo automatizzato, che si limitano a liquidare tributi già esposti dal contribuente senza esercizio discrezionale dell’Amministrazione. Non operando la sospensione, il ricorso è dichiarato tardivo e quindi inammissibile, con compensazione delle spese.

Massima

In tema di definizione agevolata delle controversie l'articolo 6 del DL n. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018, è applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi e non anche a quelli di ingiunzione delle cartelle di pagamento ex articolo 36 bis del DPR n. 600/1973, che non si fondano su un accertamento discrezionale dell'Amministrazione, bensì, avendo riguardo ai versamenti effettuati, ad una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente nella dichiarazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RITENUTO

che:

Con ricorso notificato in data 11 luglio 2019 l'associazione professionale Studio Legale (——) in liquidazione, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 3706/26/18 dep. il 19.4.2018 (usufruendo della sospensione dei termini Decreto Legge n. 119 del 2018, ex articolo 6, comma 11 conv. in L. n. 136 del 2018) in relazione a impugnazione di cartella di pagamento per omesso versamento dell'Irap anno 2011.

La CTR ha preso atto che l'associazione aveva svolto attivita' per il recupero dei compensi professionali, attivita' da considerare rientrante nella professione forense. Rileva che dalla documentazione in atti emerge l'esistenza di autonoma organizzazione con notevole impiego di risorse, lavoro dipendente, compensi a terzi, spese relative a immobili e altre spese.

L'Agenzia si costituisce con controricorso, deducendo la tardivita' del ricorso e la sua infondatezza.

Lo Studio Legale (——) deposita successiva memoria, ritenendo tempestivo il ricorso, potendo beneficiare della sospensione di cui al Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6 e deducendo che non ricorre nella fattispecie, relativa ad associazione professionale in fase di liquidazione, l'esercizio abituale della professione, in quanto lo studio e' stato sciolto il 12.10.2009.

CONSIDERATO

Che:

Va preliminarmente esaminata e accolta l'eccezione preliminare di tardivita' del ricorso.

Va premesso che il Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6, comma 1, dispone che possono essere definite con modalita' agevolate, le controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado del giudizio in cui e' parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

Per "atti impositivi" vanno intesi, secondo la norma citata, non modificata dalla legge di conversione, 17 dicembre 2018, n. 136, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, dovendosi escludere dal novero delle controversie definibili quelle aventi ad oggetto atti di mera riscossione, ricognitivi di quanto indicato dal contribuente nella dichiarazione, quali i ruoli e le cartelle di pagamento.

Nel caso in esame, l'oggetto della controversia e' l'impugnazione di una cartella di pagamento, emessa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis a seguito di omesso o carente versamento dell'IRAP anno 2011: la deriva dunque da una mera liquidazione dei tributi gia' esposti dal contribuente nella dichiarazione e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell'omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalita' da parte dell'Amministrazione (cfr. tra le altre Cass. n. 28064 del 02/11/2018).

Va pertanto confermata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 7099/2019; n. 25519/2019, in motivazione), secondo cui: "in tema di definizione agevolata delle controversie, il Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6 conv. in L. n. 136 del 2018, e' applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi e non anche a quelli di impugnazione della cartella di pagamento Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36 bis che non si fonda su un accertamento discrezionale dell'Amministrazione bensi', avendo riguardo ai versamenti effettuati, ad una mera liquidazione dei tributi gia' esposti dal contribuente nella dichiarazione".

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese vanno compensate, essendosi la giurisprudenza formata successivamente alla proposizione del ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

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