Cassazione, sentenza n. 3076 del 09/02/2021
Sentenza n. 3076 del 09/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3076
- Data
- 09/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava la decadenza dalle agevolazioni prima casa e dal trattamento agevolato del mutuo, disposta dopo la vendita infraquinquennale dell’immobile; i contribuenti contestavano anche i poteri del funzionario firmatario. La Cassazione ha stabilito che, quando la legittimazione del sottoscrittore è specificamente contestata, spetta all’Agenzia delle Entrate provare l’esistenza della delega, senza che sia necessario allegarla originariamente all’atto. Poiché la CTR aveva ritenuto irrilevante tale prova, la Corte ha accolto il relativo motivo, cassato la sentenza e, senza ulteriori accertamenti, accolto il ricorso introduttivo, assorbendo le altre questioni.
Testo della pronuncia
1. (—) e (—) ricorrono sulla base di quattro motivi avverso la sentenza n. 1213/2015, depositata il 27 marzo 2015, con la quale La CTR della Lombardia ha respinto l'appello della contribuente, in controversia concernente sia l'annullamento dell'avviso di liquidazione di imposta e di irrogazione delle sanzioni per la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa, avendo venduto l'immobile prima dello scadere del quinquennio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 1 tariffa parte' prima allegata, che l'illegittimita' dell'avviso di liquidazione della revoca dell'aliquota agevolata del mutuo a seguito della decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, sul rilievo che l'amministrazione non era onerata al deposito della delega di firma al funzionario ed escluso la sussistenza di causa forza maggiore invocata dai contribuenti.
L'agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che:
2.Con il primo motivo, si lamenta violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36 e dell'articolo 118 disp att. c.p.c. ex articolo 360 c.p.c., n. 3); per avere i giudici regionali omesso di pronunciare sulla eccezione di nullita' della sentenza di primo grado, carente della esposizione dello svolgimento del processo e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della prima decisone.
3. Con la seconda censura, che prospetta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, comma 1 e 3, nonche' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 622 del 1972, articolo 56, comma 1, e dell'articolo 2697 c.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3), la contribuente lamenta l'erroneita' della decisione della CTR laddove ha affermato – a fronte dell'eccezione che all'avviso sottoscritto dal capo Team Dott. (—) M., per il direttore generale, non era stata allegata la delega ne' indicata la qualifica ricoperta dal sottoscrittore-, l'insussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di allegare la delega la delega all'atto impositivo. Sostenendo che, al contrario, era onere del giudicante verificare che gli avvisi contenessero l'attestazione dei poteri e della delega di chi li aveva sottoscritti ed accertare se l'ente intimato avesse provveduto alla produzione dell'atto di conferimento dei poteri in capo al firmatario.
4.Con il terzo mezzo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42 commi 1 e 3,- nonche' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 622 del 1972, articolo 56, comma 1, dell'articolo 2697 c.c., della L. n. 241 del 1990, articolo 21, dello statuto dell'Agenzia delle Entrate e del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate ex articolo 360 c.p.c., nn. 3)e 5), alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 37 del 2015; per avere i giudici regionali deciso nonostante l'intervento della corte che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del Decreto Legge n. 16 del 2012, articoli 8 e 24, determinando, con effetto retroattivo, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di tutti coloro che erano stati nominati in base alle menzionate disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.
5.Con l'ultimo motivo, che deduce violazione del Tuir, articolo 1, nota II bis, della tariffa parte I e del principio generale della esimente per causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3) e 5), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la separazione intervenuta tra i coniugi costituisse causa di forza maggiore, ritenendo che essa non rappresentasse una causa imprevedibile, omettendo divalutare le allegazioni difensive svolte nel giudizio di merito.
6. Destituito di fondamento e' il primo motivo, atteso che l'eventuale affermazione della nullita' della sentenza di primo grado non avrebbe imposto al giudice d'appello di rimettere la causa ai giudici di prime cure; ipotesi prevista solo nei casi in cui si dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure si riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estro'messa una parte ovvero allorquando si dichiari la nullita' della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161, comma 2.
Il vizio di nullita' della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra, dunque, fra quelli, tassativamente indicati, che, ai sensi dell'articolo 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a cio' osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che e' privo di rilevanza costituzionale',(v. Cass. n. 13733 del 17/06/2014; n. 13426 del 2004).
7.La seconda censura e' invece fondata, assorbiti i restanti mezzi.
La contribuente lamenta violazione di legge per avere la commissione ritenuto l'avviso validamente sottoscritto malgrado che, in primo luogo, la sottoscrizione fosse stata apposta da sedicente delegato del direttore e che non vi fosse prova della delega.
La commissione tributaria regionale ha dichiarato legittimo il provvedimento impugnato sostenendo, per quanto interessa rispetto al motivo in esame, l'irrilevanza della produzione della delega.
7.1 Invero, il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 17, comma 1 bis (funzioni dei dirigenti) prevede che " I dirigenti, per le specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze complesse delle funzioni di cui al comma 1, lettera B), D) ed E), a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 c.c.". Al citato Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 17, comma 1, si dispone che" i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:… B)Curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi… D) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; E) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici". Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, articolo 20 dispone, poi, che" il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dal Decreto Legge 28 gennaio 1986, n. 9, articolo 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni: a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento; b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare". Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42 stabilisce che "gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., 14 giugno 2013, n. 14942; 11013 del 2019; n. 19190 del 2019; n. 5177/2020), l'avviso di accertamento e' nullo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42, richiamato dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 56 (che opera un generale rinvio al citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 1), se, in caso di contestazione in ordine al conferimento della delega, l'Agenzia delle Entrate non assolve l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, gia' in possesso dell'amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell'onere della prova non puo' subire eccezioni (Cass., 14626/2000; Cass., 17400/2012; Cass., 9 novembre 2015, n. 22800).
Si e' precisato che deve ritenersi, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42, commi 1 e 3, che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono nulli tutte le volte che gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva (addetto a detto ufficio) validamente delegato dal reggente di questo. Ne. consegue che la sottoscrizione dell'avviso di accertamento – atto della p.a. a rilevanza esterna – da parte di funzionario diverso (il capo dell'ufficio emittente) da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullita', dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, commi 1 e 3, dinanzi citato (Cass., 14195/2000).
Con recenti pronunce, poi, questa Corte (Cass., 29 marzo 2019, n. 8814; Cass., 19 aprile 2019, n. 11013), pur modificando il proprio orientament0 (Cass., 22803/2015) in tenia di delega di firma (non delega di funzioni), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, ritenendo irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato, ne' della durata della delega (essendo sufficiente l'indicazione della qualifica rivestita), ha pero' ribadito che, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso, incombe sulla amministrazione fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore.
L'Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, e' tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova ex Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492), a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la o' presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale (Cass., 14626/2000; Cass., 14195/2000; Cass., 17044/2013; Cass., 12781/2016; Cass., 14942/2013; cass. 18758/2014; Cass., 19742/2012; Cass.,. 332/2016; Cass., 12781/2016; Cass., 14877/2016; Cass., 15781/2017; Cass., 5200/2018; n,19190 /2019; n. 5177 dei 26/02/2020).
La decisione della CTR, nell'affermare l'insussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di allegare la delega all'avviso di accertamento, non si e' attenuta ai principi di recente affermati da questa Corte.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex articolo 384 c.p.c., mediante l'accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente.
5. La recente formazione del richiamato orientamento giurisprudenziale in merito alla questione. in disamina costituisce idonea ragione per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente;
– dichiara compensate le spese dell'intero giudizio.
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