Cassazione, sentenza n. 3593 del 09/02/2021

Sentenza n. 3593 del 09/02/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
3593
Data
09/02/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento ICI riguardava aree divenute edificabili per deliberazione del commissario ad acta; i contribuenti avevano contestato, in via subordinata, anche il valore venale attribuito dal Comune, richiamando lo stadio iniziale dell’iter urbanistico e specifici parametri comparativi. La Corte ha rilevato che la Commissione regionale non aveva pronunciato su tale domanda, ritualmente riproposta in appello, incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, compreso il ricorso comunale sulle sanzioni, ha cassato con rinvio per riesaminare la congruità del valore.

Testo della pronuncia

1.Il Comune di L'Aquila, apposto il vincolo di pubblica utilita' sui fondi dei coniugi (—) – (—), per la realizzazione di opere di interesse collettivo, non procedeva alla espropriazione nei termini di legge, determinando la decadenza del vincolo nell'anno 2006. I coniugi, accertato l'inadempimento dell'amministrazione comunale nel conferire ai fondi la dovuta destinazione urbanistica, si rivolgevano al giudice amministrativo che nominava un commissario ad acta.

Il 16 gennaio 2009, il commissario ad acta adottava la Delib. con la quale dichiarava l'edificabilita' delle aree; detta Delib. veniva poi approvata dal Comune con atto del 7.08.2014 e pubblicato nel Bura il 10.12.2014.

Il Comune notificava ai proprietari delle ree l'avviso di accertamento per il pagamento dell'imposta comunale, dovuta per l'anno 2009, che veniva impugnato dai coniugi sul presupposto che erano stati violati sia il regolamento comunale immobili (ICI) che il disposto della L. n. 289 del 2002, articolo 31.

La CTP di L'Aquila accoglieva il ricorso dei contribuenti limitatamente alle sanzioni con sentenza che veniva impugnata dai coniugi (—).

La CTR dell'Abruzzo confermava la prima decisione.

I contribuenti propongono tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 575/111/2016, depositata il 9.06.2016 e non notificata, con la quale la commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l'adozione della Delib. da parte del commissario ad acta fosse idonea a conferire vocazione edificatoria ai terreni di proprieta' (—) – (—).

Resiste con controricorso il Comune di L'Aquila, cui replicano i contribuenti con memorie difensive in prossimita' dell'udienza.

Con ricorso notificato il 9.01.2017, l'amministrazione comunale propone a sua volta ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza sulla base di un solo motivo. Parte contribuente replica con controricorso.

Il P.G. ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2.In via preliminare, si osserva che il Comune ha proposto ricorso per cassazione notificato il 9.01.2017, cinque giorni dopo la notifica del ricorso per cassazione effettuata dai contribuenti.

Alla luce del principio dell'unicita' del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e percio', nel caso di ricorso' per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; quest'ultima modalita', tuttavia, non puo' considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorche' proposto con atto a se' stante, la cui ammissibilita' e' condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti piu' venti) risultante dal combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c..

Il ricorso proposto dall'ente comunale il 9 gennaio 2017 nei termini di cui all'articolo 370 c.p.c. impone dunque la riunione delle impugnazioni, che, nella specie, e' obbligatoria, ai sensi dell'articolo 6 335 c.p.c., in quanto queste investono lo stesso provvedimento (Cass. sez. un. 1521 del 2013; conf. Cass. n. 27550 del 2018).

3.Con il primo motivo di ricorso si prospetta la nullita' della sentenza per l'omesso esame della doglianza relativa alla erronea determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili, per violazione dell'articolo 112 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4; per avere i giudici regionali omesso di esaminare la domanda proposta, in via subordinata, con il ricorso introduttivo volta ad ottenere un diverso accertamento del valore delle aree, in considerazione della sostanziale differenza economica tra aree oggetto di prima adozione e quelle gia' cantierabili e delle interruzioni procedimentali concernenti l'edificabilita' dei fondi, derivanti da espressi, provvedimenti giurisdizionali (ordinanza.Tar Abruzzo n. 547/2011) e dalle numerose impugnazioni della Provincia.

Deducono i ricorrenti, altresi', di aver evidenziato che il valore attribuito ai fondi di loro proprieta' era analogo a quello assegnato. alle aree di effettiva e prossima edificabilita', sebbene l'iter di trasformazione urbanistica nel caso in esame fosse iniziato solo nel 2009; aggiungendo che, comunque, la valutazione effettuata dal Comune era erronea, in quanto fondata sulla base della data di redazione e non di adozione della Delib..

Criticano altresi' la sentenza per non aver valutato che le aree di loro proprieta', in quanto ricadenti in zone diverse (Zona A direzionale e zona B di completamento del capoluogo), avrebbero dovuto essere stimate secondo i valori al metro quadro delle norme tecniche di attuazione del PRG.

4.Con la seconda censura, in via subordinata, si lamenta la nullita' della sentenza per motivazione apparente, avendo i giudici confermato il valore venale attribuito alle aree accertate e la quantificazione dell'imposta ICI senza considerare le doglianze proposte al riguardo; violando il disposto del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, n. 4, dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonche' dell'articolo 118 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 4.

5. Con il terzo motivo si prospetta, in via subordinata, l'illegittimita' della sentenza impugnata, per avere i giudici regionali confermato la pretesa fiscale violando il Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 5, comma 5, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, mentre avrebbero dovuto valutare l'effettiva potenzialita' edificatoria delle aree possedute ai fini della quantificazione del valore venale in comune commercio.

6. Con ricorso incidentale, l'ente comunale si duole della violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3 dell'articolo 11, comma 2, e del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 14 nonche' dell'articolo 112 c.p.c., nella parte in cui il decidente ha ritenuto la sussistenza dell'errore scusabile del contribuente in assenza di domanda in tal senso.

In particolare, l'amministrazione locale critica la decisione impugnata per aver ritenuto la buona fede di parte contribuente ai fini dell'esonero dall'applicazione delle sanzioni, benche' detta clausola generale non fosse stata affatto invocata nel ricorso introduttivo, ove era stata censurata la debenza della pretesa tributaria.

7.La prima censura del ricorso principale e' fondata, assorbiti i restanti motivi proposti in via subordinata.

In primo luogo, i ricorrenti hanno assolto l'onere di riportare nella loro integralita' nel ricorso le doglianze formulate sia nel primo grado che nel giudizio di appello, si' da consentire a questa Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte" (principio consolidato: Cass. 20/08/201, n. 17049; Cass. n. 753672019; n. 545/2020, in motiv.).

Essi hanno trascritto le parti salienti del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per evidenziare quale fosse l'esatto tenore della domanda giudiziale proposta davanti alla commissione provinciale (tra le varie, Sez. 1 -, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017 Rv. 643715; Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004 Rv. 569603; v. anche Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 Rv. 622361).

A fronte di cio', dalla lettura della sentenza, tanto nella parte in fatto quanto in quella in diritto, non si evince alcuna pronuncia corrispondente; si versa, dunque, in ipotesi di omessa pronuncia perche' i giudici di merito non hanno neppure identificato l'oggetto della domanda di riduzione della pretesa tributaria attraverso una rivalutazione del valore in comune commercio delle aree.

I ricorrenti avevano subordinatamente dedotto fin dal ricorso introduttivo e poi ribadito nei motivi di appello che ai terreni in questione non poteva essere attribuito il valore venale sostenuto in accertamento, poiche' l'iter di edificabilita' (ove riconosciuto) era soltanto all'inizio; avevano poi dedotto vari parametri fattuali e comparativi attestanti l'eccessivita' del valore venale attribuito.

Su questi aspetti la CTR non si e' minimamente pronunciata.

Ricorre quindi il vizio di omessa pronuncia, difettando qualsivoglia statuizione sul capo della domanda indicata, cosi' dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (v. Cass. n. 27354/2019; n. 7472 del 23/03/2017; n. 2085 del 23/02/1995).

Al riguardo, vale osservare che la giurisprudenza di questa Corte reitera l'insegnamento secondo cui "L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimita' di effettuare – l'esame degli atti del giudizio di merito, nonche', specificamente, dell'atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l'omessa pronuncia determina nullita' della sentenza." (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018).

8.11 ricorso incidentale, attendendo alle sanzioni-, e' assorbito dall'accoglimento del ricorso" principale che riguarda la determinazione del valore dell'area, questione da riproporre al giudice di rinvio. Quando la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, disposta in accoglimento del ricorso principale, pone in dubbio l'esistenza di un diritto, s1 determina l'assorbimento dell'impugnazione incidentale relativa ad un accessorio di tale diritto, e le ragioni relative a tale ultima questione possono essere fatte valere nel giudizio di rinvio (Cass. n. 11242 del 13/11/1997, n. 9164 del 05/11/1994).

9.In conclusione, il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto, dichiarati assorbiti i restanti mezzi proposti in via subordinata, nonche', per le ragioni esposte, il ricorso incidentale; con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in altra composizione, per la valutazione in merito alla congruita' del valore attribuito all'area di proprieta' della parte contribuente ed alle questioni consequenziali.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti mezzi, proposti in via subordinata, ed assorbito il ricorso incidentale;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.

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