Cassazione, ordinanza n. 3238 del 10/02/2021

Accertamento - Società - Ricavi minimi - Legittimità dell'operato dell'Ufficio.

Tipologia
Sentenza
Numero
3238
Data
10/02/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli avvisi recuperavano ricavi non contabilizzati e costi ritenuti non competenti, inerenti o documentati nei confronti di una società e dei suoi soci. La CTR aveva reputato solo apparente la regolarità contabile, valorizzando l’esiguità del risultato rispetto al giro d’affari e al capitale, i redditi minimi dichiarati dai quattro soci operativi e la commercializzazione di prodotti suscettibili di fatturazioni ridotte, rideterminando il maggior reddito al 50%. La Cassazione ritiene tale quantificazione estimativa adeguatamente motivata e non espressione di equità sostitutiva, quindi rigetta il ricorso dei contribuenti.

Massima

In caso di dichiarazione di ricavi troppo bassi per la società e di redditi minimi per i soci risulta legittimo l'accertamento operato dall'Agenzia delle Entrate in quanto non sembra ragionevole giustificare la gestione di un rilevante capitale di rischio a fronte di un esiguo risultato d'esercizio finale. Nel caso di specie, la società era costituita da soci con partecipazioni paritetiche e che a fronte della opera da essi prestata a favore della società, invece della corresponsione di un ragionevole compenso, dichiaravano redditi per importi risibili.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato che

Ortofrutticola La Pernice snc di P.V. e C. (oggi Ortofrutticoli La Pernice srl) e i soci di predetta società P.V. (nato nel ——) M., S., e V. (nato nel —–) proponevano ricorso avverso avvisi di accertamento per Irpef, Irap ed Iva per l'anno d'imposta 2003, traenti origine da operazioni di verifica formalizzate in un PVC, dalle quali erano emerse violazioni per ricavi non contabilizzati e per costi non di competenza, non inerenti e non documentati.

Costituitasi per resistere al ricorso, l'Agenzia delle Entrate, l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva in parte il ricorso, annullando gli atti impositivi relativamente ai maggiori ricavi, confermandoli per il resto.

Proponeva appello l'Ufficio; resistevano i contribuenti.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva il gravame.

Per la cassazione della predetta sentenza parte contribuente propone ricorso, illustrato da memoria, al quale resite con controricorso L'Agenzia delle Entrate.

Considerato che

Il ricorso consta di due motivi che recano: "1) Carenza di motivazione logica, coerente, congrua ed adeguata in relazione all'art. 360 n. 5 cpc"; "2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 comma 1 e 113 comma 1 in relazione all'art. 360 comma 4 cpc".

I due motivi, in quanto connessi, vanno trattati congiuntamente; parte ricorrente ha dedotto – arricchendo il proprio assunto con diffuse argomentazioni esposte in memoria, la sussistenza di qualsivoglia potere equitativo nel giudizio tributario e l'omessa esposizione, da parte della CTR, di "una verificabile motivazione riguardo alle deduzioni ed alle allegazioni probatorie proposte da Ortofrutticoli in contraddittorio e innanzi richiamate, nonché riguardo ai criteri e alle ragioni che l'hanno indotta a rideterminare, in via equitativa, nella misura del 50% il maggior reddito di impresa di cui agli avvisi dell'Agenzia delle Entrate impugnati" non risultando, "l'apprezzamento degli elementi presuntivi rassegnati nella sentenza . . . . rapportato ad elementi aventi effettiva valenza probatoria".

Il ricorso non è fondato.

Invero, non può darsi ingresso nel giudizio tributario all'equità tutte le volte in cui è del tutto assente la motivazione; nella specie, però, la CTR ha offerto una motivazione della decisione (precisato nel 50%, ossia nell'ambito di un giudizio estimativo non riconducibile alla mera equità costitutiva). Così individuati i confini della valutazione equitativa, che, come operata dalla CTR, si sottrae alla censura della parte contribuente – alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale (per ultimo, la recente Cass. N. 8490del 6.5.2020), da cui il collegio non reputa di discostarsi – si osserva che la sentenza impugnata si sottrae al vizio motivazionale denunciato da parte contribuente.

La CTR ha preso le mosse dalla considerazione relativa all'ammontare dei ricavi dichiarati dalla società, di poco superiori ai 12 mila euro per rilevare la esiguità di un risultato finale di esercizio pari a euro 37.744,00 e, dunque, a circa l'0,3% del giro d'affari e, quindi interrogarsi se un tale risultato possa ragionevolmente giustificare la gestione di un rilevante capitale di rischio, non mancando di considerare che la società è costituita da quattro soci con partecipazioni paritetiche e che a fronte della opera da essi prestata a favore della società medesima – in assenza di prova, da parte della società, della corresponsione di un ragionevole compenso – è risultato dagli accertamenti contestati ai singoli soci che i medesimi hanno dichiarato redditi per importi risibili. Sulla base delle considerazioni così riassunte, la CTR ha motivato la fondatezza della pretesa dell'Ufficio con riferimento alla regolarità solo apparente della contabilità, per via della commercializzazione, insieme al prodotto di prima scelta (uva), di prodotti di scelta inferiori tali da consentire fatturazioni ridotte o inesistenti.

La CTR dopo aver dunque esposto le riassuntive presunzioni, ha concluso per l'accoglimento dell'appello nella misura del 50% in assenza di ulteriori elementi probatori e decidendo secondo equità nei consentiti termini sopra precisati – consapevole, infatti, della insussistenza di un potere equitativo nel giudizio tributario (". . . non spetterebbe al giudice tributario pervenire a conclusioni equitative") – nella concreta determinazione del quantum debeatur, illustrata con riferimento alla remunerazione (ragionevole e presumibile) del capitale investito, della compagine sociale, del lavoro impiegato e della ragionevole misura della relativa retribuzione.

Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Roma, 29 settembre 2020.

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