Cassazione, ordinanza n. 4327 del 18/02/2021
Ordinanza n. 4327 del 18/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4327
- Data
- 18/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava l’imposta di registro liquidata su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la cui esecutorietà era stata sospesa durante il giudizio di opposizione. La Cassazione ha stabilito che la sospensione non incide sulla legittimità dell’imposizione: soltanto una decisione definitiva che revochi, annulli o dichiari nullo il decreto può escludere il tributo, facendo sorgere autonomamente il diritto al conguaglio o al rimborso. Il ricorso della contribuente è stato pertanto rigettato.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa' ricorrente ha proposto ricorso contro l'avviso di liquidazione dell'Imposta di Registro ad essa notificato, relativo ad un decreto ingiuntivo emesso con la formula di provvisoria esecuzione dal tribunale di Velletri, ritenendo che l'imposta non fosse dovuta perche', nel giudizio di opposizione, la provvisoria esecutorieta' del decreto era stata revocata (rectius sospesa).
La CTP di Roma ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato tale decisione, rilevando che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 37, impone il pagamento dell'Imposta di Registro anche se l'atto giudiziario e' stato impugnato e, pertanto, a prescindere dalla proposizione dell'opposizione, cio' che rileva e' che il decreto ingiufitivo fosse stato emesso con la formula di provvisoria esecuzione, non rilevando che quest'ultima fosse stata sospesa.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.
L'Agenzia delle Entrate si e' costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e unico motivo di impugnazione e' dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (e dei contratti e accordi collettivi.nazionali di lavoro), per avere la CTR ritenuto che la sospensione dell'ingiunzione non corrispondesse alla revoca della stessa, mentre invece, quanto agli effetti, dovevano essere tra di loro equivalenti, tenuto conto che il decreto ingiuntivo non solo era stato impugnato, ma aveva anche perso la sua efficacia esecutiva sicche', in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 8, l'avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere annullato.
2. Il motivo e' infondato.
Dalle allegazioni di parte ricorrente si evince con chiarezza che, nella specie, e' stato emesso un decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecutorieta' e che, in pendenza del giudizio di opposizione, la provvisoria esecutorieta' e' stata sospesa.
Non vi e' alcuna deduzione in ordine ad un'eventuale definitiva revoca del decreto all'esito del giudizio di opposizione.
Non si pone dunque la questione degli effetti fiscali della revoca del decreto ingiuntivo operata all'esito del giudizio di opposizione con statuizione oramai definitiva. Com'e' noto, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 37, comma 1, prevede che "Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione dello Stato".
Perche' sorga l'obbligo di pagare l'imposta in questione, non e' necessario che sia adottato un provvedimento definitivo, essendo sufficiente l'esistenza di un atto tra quelli appena elencati, ferma restando l'operativita' dei conguagli e, dei rimborsi a seguito dell'adozione di una decisione passata in giudicato.
Com'e' noto, questa Corte ha piu' volte affermato, con riferimento alla sentenza che definisce il giudizio anche solo parzialmente, e pur non passata in giudicato, che essa e' soggetta ad imposta, sicche' l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, impugnabile per Vi" formali o sostanziali, inerenti all'atto in se', al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione, senza che l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio incida sull'avviso di liquidazione. L'intervento del giudicato, poi, integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta, da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione (Cass., Sez. 6-5, n. 12023 del 16/05/2018; Cass., Sez. 6-5, n. 12736 del 05/06/2014; Cass., Sez. 5, n. 12757 del 29/05/2006).
In alcuni casi, la stessa Corte ha ridimensionato le conseguenze del principio appena riportato, ritenendo che, qualora il provvedimento giudiziario sia stato definitivamente riformato, l'Amministrazione finanziaria, che abbia correttamente emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e la relativa cartella di pagamento senza procedere alla riscossione, non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di annullamento della cartella, emessa dal giudice tributario d'appello, essendo venuto meno il presupposto dell'imposta, il cui pagamento comporterebbe la necessita' dell'immediato rimborso (cosi' Cass., Sez. 5, n. 15645 del 11/06/2019, ove la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso col quale l'Amministrazione aveva chiesto la condanna del contribuente al pagamento delle sanzioni e degli interessi, relativi all'imposta dovuta su un provvedimento giudiziario definitivamente riformato).
Per gli stessi motivi, proprio con riferimento all'imposta applicata su di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la medesima Corte ha affermato che, qualora il provvedimento giudiziario sia stato definitivamente annullato e sia, quindi, venuta meno l'attribuzione patrimoniale che giustifica il tributo, l'Amministrazione finanziaria, che abbia correttamente emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e la relativa cartella di pagamento senza procedere alla riscossione, non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di annullamento della cartella, emessa dal giudice tributario d'appello (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24097 del 12/11/2014).
Si tratta tuttavia di casi diversi da quello in esame, ove, al provvedimento inizialmente adottato, e soggetto ad imposta, sopravviene una decisione passata in giudicato, che annulla il provvedimento stesso, a cui devono assimilarsi le ipotesi in cui la decisione definitiva revoca o dichiara nullo il decreto opposto.
E' vero che, con riferimento al decreto ingiuntivo, il Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 37, prevede espressamente come presupposto impositivo non solo l'adozione di tale provvedimento, ma anche che esso sia esecutivo. Tuttavia, la stessa disposizione prevede il rimborso solo nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia definitivamente revocato e non anche quando la esecutorieta' sia sospesa.
Soltanto una sentenza passata in giudicato (cui deve essere assimilata la conciliazione giudiziale che abbia gli stessi effetti), puo' porre nel nulla l'imposizione (cfr. Cass. Sez. 5, n. 11663 del 17/09/2001).
Cio' significa che le vicende del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che si verificano nel corso del giudizio di opposizione, non incidono sulla legittimita' dell'avviso di liquidazione, assumendo rilievo, nei termini sopra indicati, solo l'adozione di una decisione definitiva che ponga nel nulla tale atto.
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto in applicazione del seguente principio di diritto: in tema di imposta di registro sugli atti dell'autorita' giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e' assoggettato ad imposta anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, l'esecutorieta' dello stesso viene sospesa; cio' perche' solo l'intervento di una decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullita' del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ex articolo 37.
4. Nessuna statuizione sulle spese di lite deve essere adottata, tenuto conto che l'Agenzia delle Entrate si e' costituta al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, che non vi e' stata.
5. In applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
da' atto, in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
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