Cassazione, ordinanza n. 5779 del 03/03/2021
Riscossione - Fallimento - Iscrizione a ruolo di somme riferite ad accertamenti precedenti al fallimento - Notifica cartella alla curatela fallimentare - Legittimità.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5779
- Data
- 03/03/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva annullato una cartella relativa a un ruolo straordinario per IRAP, ritenendo che, dopo il fallimento della società, l’Amministrazione dovesse limitarsi a chiedere l’ammissione al passivo; si era inoltre pronunciata sulla nullità degli avvisi presupposti. La Cassazione afferma che il fallimento integra il pericolo per la riscossione e consente l’iscrizione nel ruolo straordinario, utile a incidere sulla formazione del passivo, sebbene il ruolo non sia indispensabile per insinuare il credito. Accertata anche l’extrapetizione sugli avvisi estranei al giudizio, accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR.
Massima
La dichiarazione di fallimento della società contribuente integra di per sé il requisito del periculum in mora per la iscrizione delle imposte nel ruolo straordinario configurando un fondato pericolo per la riscossione. Pertanto, la dichiarazione di fallimento, non può da sola rappresentare una piena garanzia della pretesa tributaria, posto che la relativa procedura dà luogo al concorso del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria con gli altri crediti nei confronti del fallito e che il ruolo straordinario costituisce un utile strumento per incidere immediatamente sulla formazione dello stato passivo e dei relativi privilegi.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
con sentenza n. 311/9/13 pubblicata il 10 ottobre 2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello proposto dalla curatela fallimentare della (——) avverso la sentenza n. 76/57/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma' con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa curatela fallimentare avverso la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in favore dell'Agenzia delle Entrate e relativa a quattro avvisi di accertamento riferiti ad IRAP per gli anni dal 2004 al 2007;
che la Commissione tributaria regionale ha considerato tempestivo l'invio del ricorso dovendosi considerare, a tali fini, la data di spedizione del medesimo e, nel merito, ha considerato che la cartella opposta era stata notificata dopo la dichiarazione di fallimento del contribuente pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia in data 14 febbraio 2009 per cui l'Agenzia delle Entrate creditrice avrebbe dovuto richiedere l'ammissione al passivo fallimentare delle somme iscritte a ruolo secondo le norme che disciplinano le procedure concorsuali;
che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;
che il curatore della procedura fallimentare della societa' (——) resiste con controricorso;
che l'Agenzia delle Entrate Riscossione aderisce al ricorso.
CONSIDERATO
che con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articoli 92 e ss., del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 2 e 21, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42 e del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 56, nonche' del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 692, articoli 11, 15 bis e 88, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che i presupposti dell'imposta a cui si riferisce la cartella di pagamento impugnata si erano realizzati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente per cui legittimamente l'amministrazione finanziaria aveva provveduto alla notifica dell'atto alla curatela fallimentare che puo' eventualmente contestare la pretesa tributaria solo davanti al giudice tributario, per poi iscrivere a ruolo il proprio credito da far valere in sede fallimentare;
che con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all'affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa alla nullita' degli avvisi di accertamento presupposto della cartella di pagamento per cui e' causa, con cio' incorrendo nel vizio di ultrapetizione;
che con il terzo motivo si assume, in subordine, violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, affermandosi che ove si volesse ritenere che con il ricorso si intendesse chiedere anche l'annullamento degli avvisi di accertamento presupposto della cartella di pagamento per cui e' causa, la relativa domanda sarebbe comunque inammissibile in quanto gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri;
che, in base all'ordine logico-giuridico delle questioni (ex articolo 276 c.p.c., comma 2), va prioritariamente preso in esame il secondo motivo, che si rileva fondato;
che invero, la CTR non avrebbe potuto pronunciarsi in merito agli avvisi di accertamento, estranei all'oggetto del giudizio, essendo pacifico in causa che la materia del contendere era circoscritta all'impugnazione del ruolo straordinario (di cui alla cartella di pagamento) – si veda quanto riportato dalla stessa CTR in narrativa circa, appunto, la richiesta della parte contribuente di "annullamento della cartella per irregolarita' della notifica e per erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 15, sui ruoli straordinari");
che, conseguentemente, la statuizione di "nullita'" degli avvisi di accertamento risulta affetta dal lamentato vizio di extrapetizione;
che il terzo motivo, con il quale, in subordine rispetto al secondo motivo, si assume inammissibile l'eventuale domanda di annullamento degli avvisi di accertamento in carenza di deduzione di vizi propri degli avvisi medesimi, puo' ritenersi assorbito dall'accoglimento del secondo motivo;
che con riferimento alla statuizione della CTR di annullamento della cartella impugnata poiche' "l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto richiedere l'ammissione al passivo del fallimento n. 6/2009 delle somme iscritte a ruolo", la censura dedotta con il primo motivo e' fondata;
che invero la Corte ha in passato gia' ripetutamente affermato il principio secondo cui "la dichiarazione di fallimento del contribuente integra di per se' il requisito del periculum in mora per l'iscrizione delle imposte nel ruolo straordinario, configurandosi in proposito un fondato pericolo per la riscossione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 11. La dichiarazione di fallimento non puo' da sola rappresentare una piena garanzia della pretesa tributaria, posto che la relativa procedura da' luogo al concorso del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria con gli altri crediti nei confronti del fallito, e che il ruolo straordinario costituisce un utile strumento per incidere immediatamente sulla formazione dello stato passivo e dei relativi privilegi" (Cass. sez. 5, 01/03/2007, n. 12887; Cass. sez. 5, 27/04/2002, n. 6138; Cass. sez. 5, 07/09/2001, n. 11508);
che e' ben vero che in tempi piu' recenti questa Corte ha ritenuto che l'emissione del ruolo non sia attivita'."necessaria" ai fini della domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria – cfr. Cass. Sez. U, 15/03/2012, n. 4126; e ss. conformi; da ultimo Cass. Sez. 1, 02/10/2019, n. 24589 -; cio' tuttavia non significa che, sussistendo le condizioni del periculum in mora, l'Amministrazione finanziaria non abbia piu' la facolta' di precostituirsi un "titolo" per mezzo dell'emissione del ruolo straordinario;
che nei termini suddetti la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che si atterra' a quanto sopra e provvedera' anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita', alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
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