Cassazione, sentenza n. 6397 del 09/03/2021
Sentenza n. 6397 del 09/03/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6397
- Data
- 09/03/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia originava da una cartella per il recupero dell’IRAP, annullata in primo grado con decisione confermata dalla CTR mediante un sostanziale rinvio alla motivazione precedente. La Corte afferma che la motivazione per relationem è consentita solo se il giudice d’appello espone, almeno sinteticamente, le ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame; il richiamo acritico e stereotipato determina invece nullità per carenza assoluta di motivazione. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR della Basilicata.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
(XXXXX) impugno' la cartella di pagamento notificata da (XXXXX) s.p.a., relativa al recupero dell'IRAP dovuta per l'anno 2003, in base ad un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate.
Il ricorso venne accolto in primo grado; proposto appello dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributarla Regionale della Basilicata, con sentenza depositata il giorno 9 giugno 2011, lo respinse integralmente.
Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso (XXXXX), mentre non ha spiegato difese (XXXXX) s.p.a., in liquidazione, gia' (XXXXX) s.p.a..
Chiamata alla trattazione in adunanza camerale, la causa e' stata poi rinviata dal collegio in udienza pubblica, palesandosi dalla lettura degli atti una questione di rilievo nomofilattico.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate deduce la nullita' della sentenza, per violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), in quanto dalla motivazione della sentenza di evince che il giudice d'appello ha inteso confermare la pronuncia impugnata, rinviando senz'altro alla motivazione del giudice di primo grado.
2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, articoli 18 e 24 e articolo 32, comma 2, e dell'articolo 112 c.p.c., poiche' il giudice di merito ha annullato la cartella impugnata sulla base di un vizio, concernente l'avviso di accertamento prodromico, sollevato dal ricorrente per la prima volta con la memoria illustrativa.
3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 8, commi 2 e 3, poiche' la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto inesistente la notifica dell'avviso di accertamento, soltanto perche' l'agente postale aveva dimenticato di apporre un segno per giustificare le ragioni del deposito del plico presso l'ufficio postale.
4. Con il quarto motivo rileva vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonche' violazione dell'articolo 156 c.p.c., atteso che il giudice di merito ha omesso di considerare che la notifica dell'avviso di accertamento si era perfezionata, avendo l'atto compiutamente raggiunto il suo scopo.
4.1. Il primo motivo e' fondato.
Secondo l'orientamento costante di questa Corte, la sentenza d'appello puo' essere motivata per relationem, purche' il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identita' delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle gia' esaminate in primo grado, sicche' dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass., 05/11/2018, n. 28139; Cass. 19/07/2016, n. 14786).
Nel caso che ci occupa, invece, e' all'evidenza come la commissione tributaria regionale, senza esaminare analiticamente l'unico motivo di gravame formulato dall'Agenzia delle Entrate, si e' limitata a richiamare – con il ricorso a mere formule stereotipate la motivazione della sentenza di primo grado, senza soggiungere alcunche'; la sentenza e' dunque nulla per carenza assoluta di motivazione, come del resto gia' stabilito da questa Corte in fattispecie esattamente identica a quella che ci occupa (Cass. 20 luglio 2020, n. 15375).
5. Resta assorbito l'esame dei restanti motivi.
6. In definitiva, accolto il primo motivo del ricorso ed assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimita'.
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