Cassazione, ordinanza n. 6594 del 10/03/2021
Ordinanza n. 6594 del 10/03/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6594
- Data
- 10/03/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava un accertamento fondato sui versamenti bancari, deducendo irregolarità nell’autorizzazione alle indagini e sostenendo che la differenza rispetto ai ricavi dichiarati dipendesse dall’applicazione di due regimi contabili. La Corte rileva che la CTR aveva accertato l’esistenza dell’autorizzazione e che l’omessa allegazione o comunicazione non era stata collegata a un concreto pregiudizio; considera inoltre inammissibili le censure dirette a una nuova valutazione delle prove, poiché mancava una puntuale giustificazione della discordanza. Il ricorso è pertanto rigettato.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
(XXXXX) propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Trieste, avverso l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva provveduto, nei propri confronti, a riprese relativamente all'anno di imposta 2005, fondate sui maggiori ricavi ascritti allo stesso rispetto a quelli dichiarati, come riscontrato all'esito di accertamenti bancari;
che la C.T.P. di Trieste, con sentenza n. 164/2/11, rigetto' il ricorso;
che avverso tale decisione (XXXXX) propose appello innanzi alla C.T.R. del Friuli Venezia-Giulia la quale, con sentenza n. 132/01/12, depositata il 18.12.2012, rigetto' il gravame, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – (a) presente l'autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie, nonche' (b) non giustificata, dal contribuente, la differenza tra i versamenti presenti su propri conti correnti bancari e l'ammontare (minore, rispetto a quelli) dei ricavi dallo stesso dichiarati;
che avverso tale decisione (XXXXX) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c.; si e' costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la nullita' della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 161 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, non avendo la C.T.R. tenuto "in alcun conto le eccezioni gia' sollevate sia in primo grado che in appello circa l'annullabilita'/nullita'/invalidita' dell'atto impugnato per omessa allegazione del provvedimento di autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate in relazione al provvedimento di autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie" (cfr. ricorso, p. 12);
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, nonche' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, per avere la C.T.R. erroneamente disatteso le doglianze formulate da esso contribuente in relazione alla illegittimita' della procedura di accertamento attivata nei propri confronti, per violazione dei richiamati referenti normativi, non essendovi prova dell'esistenza della indicata autorizzazione del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate (asseritamente fornita, peraltro, in una non prevista modalita' telematica) ne', tampoco, della sua comunicazione al contribuente;
che i due motivi – che, per identita' di questioni agli stessi sottese, possono essere trattati congiuntamente – sono inammissibili;
che premesso che la C.T.R. ha espressamente affermato l'esistenza dell'autorizzazione in questione, chiarendo che essa fu fornita "nelle consuete modalita' telematiche" (cfr. p. 2, secondo cpv., della motivazione della gravata decisione), osserva in ogni caso il Collegio come le doglianze concernenti l'omessa allegazione e/o esibizione di tale autorizzazione al contribuente si manifestano inammissibili, per non avere la difesa del (XXXXX) chiarito quale concreto pregiudizio ovvero lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale di esso contribuente sarebbe conseguito a tale omissione (arg. da Cass., Sez. 6-5, 10.2.2017, n. 3628, Rv. 643207-02. Medesima sarebbe, peraltro, la conclusione, finanche nell'ipotesi – piu' radicale – di eventuale inesistenza di tale autorizzazione. Cfr., in proposito, Cass., Sez. 6-5, 28.5.2018, n. 13353, Rv. 648619-01);
che con il terzo ed il quarto motivo parte ricorrente si duole (in relazione, rispettivamente, all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 4) dell'omesso esame ovvero dell'omessa motivazione, ad opera della C.T.R., (su) di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e, in specie, in relazione alla circostanza – decisiva, si opina, al fine di escludere le incongruenze sottese dall'Ufficio a base dell'accertamento – per cui il (XXXXX) ebbe ad optare, in relazione a talune delle attivita' esercitate (quelle cd. "libere"), per il regime di contabilita' semplificata mentre, in relazione ad altre (quelle, cioe', in regime di monopolio), per la contabilizzazione del solo aggio (cfr. ricorso, p. 20, ult. cpv.); che con il quinto motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 32 e 39, e dell'articolo 39 T.U.I.R., con riferimento agli articoli 3, 53 e 97 Cost., per avere la C.T.R. confermato la rideterminazione del reddito operata dall'Agenza delle Entrate sulla base delle risultanze degli accertamenti bancari, senza sottoporre queste ultime ad alcun vaglio critico;
che i motivi – i quali complessivamente disvelano un vizio motivazionale, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – sono inammissibili, mirando ad una rilettura del materiale istruttorio raccolto nei gradi di merito, precluso al giudice di legittimita'. Ed infatti la C.T.R., conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 30.6.2020, n. 13112) ha ampiamente motivato in relazione alla inconsistenza delle argomentazioni afferenti il doppio regime di contabilita' (cfr., in specie, il terzo e quarto cpv. della motivazione in diritto della gravata decisione), a cagione della mancanza di "una puntuale contrapposizione giustificativa (da parte del contribuente) di detta discordanza (tra versamenti e ricavi dichiarati)" (cfr. p. 2, terzo cpv.); i motivi in esame, peraltro, che non individuano uno specifico "fatto" non esaminato dalla C.T.R., neppure riproducono gli atti dei precedenti gradi di giudizio, relativamente alla parte di essi in cui le esposte difese furono articolate, cosi' risultando non conformi al precetto di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e, in ultima analisi, ostativi ad una valutazione, da parte del Collegio, della correttezza o meno della conclusione raggiunta dalla C.T.R.;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato; che le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna (XXXXX) al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimita' che si liquidano in Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di (XXXXX) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

