Cassazione, ordinanza n. 7546 del 17/03/2021
Ordinanza n. 7546 del 17/03/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7546
- Data
- 17/03/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un imprenditore contestava l’accertamento di maggiori imponibili IRPEF, IRAP e IVA fondato su versamenti e prelevamenti bancari giudicati ingiustificati, lamentando anche la mancata produzione dell’autorizzazione alle indagini. La Cassazione ha affermato che tale autorizzazione ha funzione organizzativa e che la mancata allegazione non invalida l’accertamento in assenza di materiale inesistenza e concreto pregiudizio; ha inoltre confermato la necessità di una prova contraria analitica, non sostituibile da giustificazioni generiche. Il ricorso, volto in parte a rivalutare il merito, è stato integralmente rigettato.
Testo della pronuncia
RILEVATO
Che:
– con sentenza n. 444/22/2014, depositata in data 20 marzo 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, rigettava l'appello principale proposto da (XXXXX) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, e accoglieva quello incidentale proposto dall'Ufficio avverso la sentenza n. 5/01/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Asti che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l'avviso di accertamento n. (XXXXX) con il quale l'Ufficio, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 32, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, esercente attivita' di impresa, maggiore reddito imponibile, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l'anno 2006, in relazione, per quanto di interesse, a movimentazioni bancarie risultate, ad avviso dell'Amministrazione, ingiustificate;
– in punto di diritto, la CTR – nel riformare la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso ritenendo giustificate le movimentazioni bancarie per Euro 37.915,35 e riconoscendo Euro 18.000,00 a titolo di spese personali – ha osservato, per quanto di interesse, che: 1) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 7, non prevedeva, nemmeno implicitamente, la produzione in giudizio dell'autorizzazione alle indagini bancarie, provvedimento del quale era stato, nella specie, dato atto nell'avviso di accertamento; 2) la CTP non aveva adeguatamente chiarito la ragione per la quale i movimenti bancari (versamenti e prelevamenti nell'importo di Euro 37.915,35) dovessero ritenersi giustificati, limitandosi a ritenere soddisfatto l'onere della prova a carico del contribuente con la sola indicazione del soggetto destinatario o erogatore delle somme contestate; 3) a fronte della presunzione legale di imputazione a ricavi delle movimentazioni ritenute ingiustificate, il contribuente aveva fornito soltanto una generica prova contraria; 4) la CTP non aveva chiarito su quali elementi avesse ritenuto giustificati per esigenze di vita quotidiana i movimenti bancari nell'importo di Euro 18.000,00;
– avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l'Agenzia;
– il ricorso e' stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 375, comma 2, e dell'articolo 380-bis.1 c.p.c., introdotti del Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 7, per avere la CTR ritenuto legittimo l'accertamento bancario anche se l'autorizzazione del Direttore centrale e/o regionale dell'Agenzia non era stata prodotta in giudizio, dovendo l'Amministrazione provare di esserne in possesso;
– il motivo e' infondato;
– In tema di accertamento dell'Iva, l'autorizzazione prescritta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, n. 7 (nel testo applicabile "ratione temporis"), ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicche' la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimita' dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che puo' derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3628 del 10/02/2017); e le medesime considerazioni valgono in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 7.
– nella specie, la CTR, uniformandosi al suddetto principio di diritto, ha correttamente escluso la nullita' dell'atto impositivo per mancata produzione in giudizio dell'autorizzazione alle indagini bancarie, precisando, in ogni caso, che di quest'ultima si era dato atto nell'avviso di accertamento in questione;
– con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo l'avviso di accertamento ancorche', nella specie, difettassero i presupposti per procedere alle indagini bancarie, non avendo l'Amministrazione fornito i gravi indizi delle assunte evasioni del contribuente ed essendo la contabilita' dei costi e dei ricavi passata al vaglio dello studio di settore; in particolare, ad avviso del ricorrente, la CTR avrebbe respinto, con una carente motivazione, le documentate eccezioni del contribuente benche' genericamente contestate dall'Agenzia;
– il motivo – con la quale si denunciano il vizio di violazione di legge e quello di carenza di motivazione- e' complessivamente inammissibile;
– quanto alla denunciata carenza motivazionale della sentenza impugnata, la censura e' inammissibile, in quanto trattasi di vizio non piu' censurabile in virtu' della nuova formulazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 20 marzo 2014 (v. nello stesso senso, Cass. n. 30948 del 2018);
– quanto al denunciato vizio di violazione di legge, va, al riguardo, ricordato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi. A fronte di detta presunzione legale il contribuente e' onerato di fornire la prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purche' grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo (Cass. n. 19971 del 2016; Cass. n. 22502 del 2011); la presunzione di riferibilita' dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla, infatti, ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilita' che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all'esercizio dell'attivita' d'impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non puo' contrapporsi una mera affermazione di carattere generale, ne' e' possibile ricorrere all'equita' (Cass. n. 13035 del 2012; Cass. n. 6869 del 2020); in tema di IVA, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 51, comma 2, n. 2 (in virtu' della quale le movimentazioni di denaro, nella specie bancarie, risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili), non e' sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma e' necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilita' di ogni singola movimentazione alle operazioni gia' evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneita' delle stesse alla sua attivita', con conseguente non rilevanza fiscale (Cass. n. 4829 del 2015; Cass. n. 21303 del 2013; Cass. n. 4829/2015; Cass. n. 6869 del 2020);
– nella specie, il motivo di ricorso, pur denunciando la nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 32 cit., in realta' tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la CTR, in applicazione dei suddetti principi, escluso – con un apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimita' – che, a fronte della presunzione legale di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate (versamenti e prelevamenti nell'importo di Euro 37.915,35), il contribuente avesse fornito una prova contraria precisa e circostanziata, con cio' correttamente riformando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto soddisfatto l'onere della prova a carico della contribuente con la sola indicazione del soggetto destinatario o erogatore delle somme contestate; ugualmente, la CTR – con una insindacabile valutazione di merito- ha ritenuto non supportate da idonea giustificazione le movimentazioni bancarie per Euro 18.000,00, riconosciute immotivatamente dal giudice di primo grado per spese personali; va, al riguardo, ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui "E' inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realta', alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, cosi' da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita' in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito" (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018);
– in conclusione, il ricorso va rigettato;
– le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte:
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', che liquida, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
Da' inoltre atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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