Cassazione, ordinanza n. 9212 del 06/04/2021

Riscossione - Liquidazione anticipata - Motivazione - Fondato pericolo - Obbligo di esplicitazione - Gravità delle violazioni accertate - Non sufficienza.

Tipologia
Sentenza
Numero
9212
Data
06/04/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella per IRES e IVA emessa mediante liquidazione anticipata, annullata nei gradi di merito perché priva di motivazione sul fondato pericolo per la riscossione. La Cassazione ha rilevato che la mera gravità e consistenza delle violazioni non dimostra tale pericolo, che l’Amministrazione deve esplicitare almeno sinteticamente; la circostanza della liquidazione societaria, dedotta in legittimità, risultava inoltre nuova. Poiché il motivo era formulato in modo inappropriato e non censurava la ratio decidendi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Massima

La gravità delle violazioni accertate per Ires e Iva non rappresenta di per sé il pericolo per la riscossione che giustifica l'adozione della liquidazione anticipata. La valutazione sussistenza di un "fondato pericolo per la riscossione" spetta all'amministrazione finanziaria, ma la stessa deve, sia pur sinteticamente, esplicitare le ragioni della scelta.

Massima redatta cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato che:

1.Risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente E C ha impugnato una cartella di pagamento relativa ad omesso versamento di imposte, emessa ai sensi degli artt. 36- bis, comma 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis, comma 2-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. liquidazione anticipata), relativa all'Ires ed all'Iva dell'anno d'imposta dell'esercizio 2010.

La CTP di Cosenza ha accolto il ricorso, sul presupposto della mancanza di motivazione in ordine al pericolo per la riscossione e la CTR della Calabria, con la sentenza n. 357/01/2019, depositata il 18 febbraio 2019, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. Il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la cartella impugnata fosse priva di motivazione, quanto al presupposto della sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, ai fini dell'emissione del ruolo straordinario di cui all'art. 11, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non potendo tale presupposto identificarsi meramente nell'omesso versamento di imposte di rilevanti importi.

Propone ricorso per cassazione l'Ufficio, affidandolo ad un unico motivo; resiste con controricorso la società contribuente, in persona del liquidatore.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che:

1.Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 36-bis, comma 2- bis, d.P.R. n. 600/1973; ed all'art. 54-bis, comma 2-bis, d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'emissione del ruolo straordinario. Assume il ricorrente Ufficio che nel caso di specie non è stato emesso un ruolo straordinario, bensì è stato effettuato un controllo manuale anticipato per mancato versamento di imposte relativo a importi rilevanti per Ires ed Iva. A tale proposito, il ricorrente produce nel ricorso la cartella, in ossequio al principio di e deduce l'esistenza del pericolo per la riscossione dal fatto che la società contribuente sia in liquidazione.

Il ricorso è inammissibile, sia perché il vizio denunciato non corrisponde ad una violazione di legge di cui all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; sia perché, comunque, il ricorrente non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che non sussistesse, nel caso di specie, il pericolo per la riscossione, non potendo tale presupposto coincidere con la mera dedotta gravità delle violazioni contestate («la valutazione della sussistenza di un "fondato pericolo per la riscossione" […] spetta all'amministrazione finanziaria, ma la stessa deve, sia pur sinteticamente, esplicitare le ragioni della scelta [..] il provvedimento di iscrizione a ruolo è successivo all'accertamento e non può trovare in esso la sua implicita motivazione, come pretenderebbe l'appellante, che afferma essere già ravvisabile nell'asserita gravità delle violazioni risultanti dall'accertamento il fondato pericolo per la riscossione»).

Il ricorrente, diversamente, si duole del fatto che la CTR avrebbe «frainteso il contenuto della cartella», relativo piuttosto al controllo anticipato (liquidazione anticipata) di cui alle citate disposizioni, e non all'iscrizione a titolo straordinario dell'intera imposta in pendenza di un giudizio tributario.

Tuttavia è improprio, ed inammissibile, proporre il motivo in questione come violazione di legge, piuttosto che denunciare un preteso error in procedendo, ovvero la pretesa nullità della sentenza per un errore di percezione del contenuto oggettivo degli atti che, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Lav., 24 ottobre 2018, n. 27033; Cass., Sez. VI, 19 luglio 2018, n. 19293; Cass., Sez. III, 12 aprile 2017, n. 9356), ed è altrimenti possibile oggetto di revocazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20113 del 24/09/2020).

Inoltre, il ricorrente non censura puntualmente la statuizione relativa alla non configurabilità del pericolo nella mera gravità delle violazioni risultanti dall'accertamento, ratio decidendi esplicita della decisione impugnata, incidente anche sul presupposto («Se vi è pericolo per la riscossione») delle norme in tema di liquidazione anticipata invocate nel motivo.

Inammissibile è, poi, la deduzione in questa sede della sussistenza del periculum in mora dovuto al fatto che la società contribuente sia in liquidazione, in quanto in relazione a tale deduzione in fatto – la quale non risulta dalla sentenza impugnata – il ricorrente non offre nel ricorso elementi per ritenere che la questione sia stata già introdotta e trattata nel merito, con conseguente inammissibilità per novità della censura, per mancata indicazione degli atti dei giudizi di merito nei quali tale deduzione sia stata formulata e riproposta (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038).

2.11 ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 27 gennaio 2021

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