Cassazione, sentenza n. 21416 del 27/07/2021
Sentenza n. 21416 del 27/07/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21416
- Data
- 27/07/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della tassa di concessione governativa versata per telefoni cellulari aziendali, dopo che entrambi i giudici di merito avevano escluso l’abrogazione del tributo ad opera del nuovo codice delle telecomunicazioni. Nel giudizio di cassazione la contribuente ha rinunciato agli atti e l’Agenzia delle Entrate non si è opposta. La Corte, senza pronunciarsi sulla questione tributaria sostanziale, ha quindi dichiarato estinto il processo e compensato le spese.
Testo della pronuncia
La società ricorrente, dopo aver versato la tassa di concessione governativa per l'utilizzo di telefoni cellulari aziendali (apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre) ha presentato istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate sulla quale si è formato il silenzio rifiuto che la società ha impugnato. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato, affermando che la tassa di concessione governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 2007 non è abrogata dal nuovo codice delle telecomunicazioni.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a cinque motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Fissato il ricorso all'udienza pubblica del 4 giugno 2021, il procuratore generale ha depositata conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore della società in base alla procura speciale allegata al ricorso introduttivo, in data 27 maggio 2021 ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del procedimento.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, nulla avendo opposto l'agenzia deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306, 390 e 391 c.p.c. ò con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021
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