Cassazione, sentenza n. 21657 del 29/07/2021

Sentenza n. 21657 del 29/07/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
21657
Data
29/07/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Le cause riunite riguardavano, per il 2006, la deducibilità di una sponsorizzazione e di altri costi, nonché la detraibilità dell’IVA, nell’ambito di un consolidato tra società consolidante e consolidata. La Cassazione rileva d’ufficio che gli avvisi, notificati nel 2011, richiedevano la partecipazione necessaria di entrambe le società e che i separati giudizi di merito non avevano garantito l’integrità del contraddittorio. Dichiara quindi nulle le sentenze di primo e secondo grado e rimette le controversie alla CTP per la rinnovazione del giudizio.

Testo della pronuncia

1. Con la sentenza n. 709/06/14 del 24/03/2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 143/13/12 della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP), che aveva, a sua volta, accolto il ricorso originariamente proposto da AM. s.p.a. (di seguito AM.) nei confronti di due avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2006, l'uno per IRES ed IRAP e l'altro per IVA.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi in ragione della ritenuta indeducibilità di un contributo (sponsorizzazione) riconosciuto in favore di AM. Iniziative Gestionali – A. s.r.l. (di seguito A.), organizzatore di un evento promosso dal Comune di Trani (denominato "Estate tranese"), e della indetraibilità della relativa IVA.

2. Con la sentenza n. 2384/15/15 del 12/11/2015 la CTR rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della CTP n. 135/12/13, con la quale era stato accolto il ricorso di A. nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno 2006.

2.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento era stato emesso in ragione della contestata deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA in relazione ad alcune fatture che, nella prospettazione dell'Amministrazione finanziaria, sarebbero state indebitamente contabilizzate da A., facendo i rapporti in realtà capo al Comune di Trani, vero organizzatore della manifestazione denominata "Estate tranese".

3. AM. s.p.a. impugnava la sentenza n. 709/06/14 della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

3.1. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

4. Quest'ultima impugnava, altresì, la sentenza n. 2384/15/15 della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

4.1. A. resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Va pregiudizialmente disposta la riunione del ricorso n. 26361/2014 R.G. al ricorso n. 9401/2016 R.G., trattandosi di controversie concernenti il medesimo anno d'imposta (2006) e riguardanti due società che, come risulta agli atti, sono soggette alla normativa concernente la redazione del bilancio consolidato di gruppo (AM. quale consolidante e A. quale consolidata).

2. Sempre in via pregiudiziale, va evidenziato che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40 bis, comma 2, introdotto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 35 conv. con modif. nella L. 30 luglio 2010, n. 122 "Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante".

2.1. La norma – avente efficacia a far data dal 01/01/2011 e, dunque, sicuramente applicabile anche agli avvisi di accertamento concernenti il presente giudizio, notificati tra giugno e luglio 2011 prevede, tra l'altro, che le decisioni concernenti le rettifiche del reddito della consolidante o della consolidata devono avvenire nel litisconsorzio necessario di entrambe le società (cfr. Cass. n. 1329 del 22/01/2020).

2.2. La riunione dei giudizi, eseguita nella presente sede di legittimità, non è idonea a sanare il difetto originario di litisconsorzio, essendosi entrambi i giudizi di merito svoltisi autonomamente, senza la necessaria partecipazione congiunta di consolidante e consolidata.

2.3. E' vero che la sussistenza del litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata è stata espressamente eccepita (da A.) solo nel procedimento n. 9401/2016, tuttavia, trattandosi di violazione di carattere processuale, la stessa è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 28356 del 05/11/2019).

3. Va, dunque, dichiarata la nullità delle sentenze di primo e secondo grado concernenti le cause riunite, con conseguente rimessione delle controversie alla CTP di Bari affinchè provveda alla rinnovazione del giudizio di merito nell'integrità del contraddittorio tra consolidante e consolidata, provvedendo, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rimette le cause riunite alla Commissione tributaria provinciale di Bari, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio, previo ripristino dell'integrità del contraddittorio tra consolidante e consolidata, e perchè provveda sulle spese del presente giudizio.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 3, la presente sentenza è sottoscritta unicamente dal Presidente del Collegio per impedimento del Consigliere estensore a recarsi nella città di Roma in ragione dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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