Cassazione, sentenza n. 31013 del 02/11/2021
Sentenza n. 31013 del 02/11/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 31013
- Data
- 02/11/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La Commissione regionale aveva annullato una cartella relativa a tributi e sanzioni, ritenendo che la successiva ammissione della società al concordato preventivo e il piano omologato determinassero una duplicazione della pretesa. La Cassazione ha escluso la doppia imposizione, non risultando il credito già soddisfatto, e precisato che la domanda concordataria pubblicata dopo la notifica della cartella non rende nullo l’atto già emesso: può determinarne soltanto la quiescenza fino alla definitività dell’omologazione. Accolto il primo motivo dell’Agenzia e assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Emerge dalla sentenza impugnata che, in esito alla conferma, in primo grado, della legittimità di un avviso di accertamento, per tributi e sanzioni, in relazione alla s.r.l. M.P. Infissi, fu iscritta a ruolo la somma corrispondente a quella ritenuta dovuta dal giudice di primo grado e la società impugnò la relativa cartella.
Successivamente, a seguito del rigetto dell'appello contro la sentenza di primo grado concernente l'avviso, fu iscritta a ruolo la somma residua secondo i dettami del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68; non emerge che questa seconda cartella sia stata impugnata.
La Commissione Tributaria Provinciale di Benevento respinse il ricorso proposto contro la cartella originaria, mentre quella regionale della Campania ha accolto l'appello proposto dalla contribuente.
A sostegno della decisione il giudice d'appello ha evidenziato che la cartella è stata emessa tre giorni prima della domanda, proposta dalla società, di ammissione alla procedura di concordato preventivo, alla quale la contribuente è stata ammessa qualche mese dopo, e ha aggiunto che la proposta concordataria è stata omologata dal Tribunale Fallimentare.
La Commissione Tributaria Regionale ha quindi sottolineato l'effetto di cristallizzazione dei crediti dovuto alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura, in base all'art. 168 L. Fall., e ha rimarcato che dei debiti tributari oggetto dell'iscrizione a ruolo la proposta concordataria omologata prevede il pagamento secondo i tempi e le modalità stabilite nel piano concordatario. Sicchè ha annullato la cartella, perchè ha ravvisato una duplicazione della pretesa impositiva.
Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non c'è replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia la violazione degli artt. 168 e 183 L. Fall., là dove il giudice d'appello ha annullato la cartella senza statuire sulla definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo. Secondo l'Agenzia, dunque, al più si sarebbe potuta sospendere l'efficacia della cartella di pagamento, sino alla definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo, non già annullarla.
IL MOTIVO E' FONDATO.
1.1. – Anzitutto, va esclusa la duplicazione d'imposta ravvisata dalla Commissione Tributaria Regionale.
Il divieto di doppia imposizione scatta al momento della concreta liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di avere diritto di ricevere il doppio pagamento (Cass. n. 1175 del 2012; Cass. n. 5886 del 2013; Cass. n. 6933 del 2017); in una parola, si configura se e quando divenga attuale.
Nel caso in esame, invece, non è allegato che il credito vantato sia stato soddisfatto, sia pure con le modalità concordatarie: si riferisce soltanto che ne è prevista la soddisfazione.
2. – La censura coinvolge l'interpretazione dell'art. 168 L. Fall., sull'ambito oggettivo del quale non si registra, peraltro, un orientamento univoco nella giurisprudenza di questa Corte, quanto agli atti della procedura di riscossione.
Da un lato (cfr. specialmente Cass. n. 22211 del 2019, punto 4 e Cass. n. 26491 del 20, punto 2.3), si reputa che la cartella di pagamento vi sia sottratta, perchè atto riscossivo, in quanto tale soltanto prodromico alle azioni esecutive vietate dalla norma.
Dall'altro, invece (Cass. n. 24071 del 2006; Cass. n. 14738 del 2007; Cass. n. 24427 del 2008), si sostiene che la cartella, che risponde a funzione di precetto e quindi a minaccia qualificata di esecuzione, vi rientri, in armonia con la finalità della norma, che mira a evitare che i debiti sorti prima dell'apertura della procedura siano estinti fuori dall'esecuzione concorsuale.
2.1. – Non occorre, peraltro, in questa sede, prendere posizione sul punto, perchè, anche aderendo alla tesi secondo la quale l'art. 168 L. Fall., si applica agli atti della riscossione qual è la cartella, il ricorso sarebbe comunque fondato.
E ciò perchè la cartella è stata notificata antecedentemente alla pubblicazione della domanda concordataria nel registro delle imprese.
2.2. – Circa la sorte delle iniziative già intraprese, come nel caso in esame, prima della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda concordataria, difatti, l'apertura successiva della procedura ne comporta non già la nullità, ma l'improseguibilità (questa soluzione si legge, proprio a proposito del concordato preventivo, già in Cass., sez. un., n. 4779 del 1987), in ragione dello stato di quiescenza che si determina per effetto della proposizione della domanda (Cass. n. 25802 del 2015).
2.3. – E la quiescenza è destinata a protrarsi sino al limite temporale finale contemplato dall'art. 168 L. Fall., ossia sino a quando il decreto di omologazione sia divenuto definitivo, per poi cessare con la riespansione della facoltà del creditore di ridare impulso all'iniziativa già intrapresa.
3. – Sicchè non si sarebbe comunque potuto procedere all'annullamento della cartella, come, invece, ha fatto il giudice d'appello:
– fino alla definitività del decreto di omologazione, perchè al più si sarebbe determinata la quiescenza affermata da questa Corte;
– successivamente al momento in cui si sia prodotta la definitività, giacchè gli eventuali riverberi determinati dalla definizione concordataria sulla pretesa impositiva rappresenterebbero eventi a valle della cartella, da far valere eventualmente in sede di opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice ordinario (Cass., sez. un., n. 7822 del 2020).
4. – Il motivo va quindi accolto, e comporta l'assorbimento del secondo, col quale si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., per l'intervenuta definitività della pretesa impositiva.
Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania per l'esame delle questioni rimaste assorbite, delle quali si dà conto nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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