Cassazione, sentenza n. 34545 del 16/11/2021

Sentenza n. 34545 del 16/11/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
34545
Data
16/11/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite concerneva la maggiore rendita catastale attribuita dall’Agenzia delle Entrate a un impianto eolico includendovi la torre di sostegno, mentre i giudici di merito l’avevano qualificata come componente del processo produttivo. La Cassazione ha ribadito che, per le dichiarazioni Docfa presentate dal 2016, macchinari e impianti funzionali alla produzione restano esclusi dalla stima, anche se integrati o connessi al fabbricato; il giudicato relativo ad altri pali non era vincolante. Sono stati rigettati il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato e compensate le spese.

Testo della pronuncia

E.Green Power s.p.a., proprietaria di un parco eolico costituito da 12 impianti eolici sito nel (—), proponeva in data 24/5/2016, tramite procedura Docfa, con riferimento alla u.i.u. indentificata in Catasto Fabbricati del Comune di Roccamandolfi al Foglio (—), Particella (—), una nuova rendita catastale, non computando la struttura dell'aerogeneratore (traliccio/torre, navicella e rotore) in quanto asseritamente non rilevante fiscalmente, per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21.

L'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava una diversa e maggiore rendita che comprendeva il valore del suolo, del basamento, della cabina e segnatamente del palo di sostegno che compone l'aereogeneratore.

La società contribuente impugnava l'avviso di rettifica della rendita catastale e l'adita Commissione tributaria provinciale di Isernia accoglieva il ricorso ritenendo che "la torre di sostegno non possa essere ricondotta nel novero degli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità", trattandosi di componente impiantistica "in acciaio (sicuramente asportabile e suscettibile di riutilizzo)" che "costituisce parte essenziale ed insostituibile dell'impianto eolico, in assenza della quale non potrebbe svolgere la sua funzione; al contempo, la torre – ove non inserita nello specifico processo di produzione di energia eolica – risulterebbe insuscettibile di qualsivoglia utilizzo alternativo in loco".

Su impugnazione dell'Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale del Molise confermava la prima decisione osservando che "La torre di sostegno è una componente primaria per il funzionamento dell'aerogeneratore, che svolge una funzione di contrasto alla forza del vento, al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l'energia elettrica", per cui "è evidente la funzione che il palo di sostegno svolge nel processo produttivo dell'energia elettrica e nell'esercizio dell'impianto, senza considerare che le strutture in esame non costituiscono un elemento positivo di reddito del terreno e non incidono in alcun modo sulla determinazione del reddito catastale".

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi ad un motivo e ha depositato memoria.

La contribuente si è costituita depositando controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi nonchè memoria.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è stato discusso oralmente ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. con L. n. 176 del 2020.

Motivi della decisione

che:

Con il motivo d'impugnazione la ricorrente principale deduce la violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR, in violazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, ritenuto che la torre dell'impianto eolico, pur stabilmente infissa al suolo, in quanto componente impiantistica, non potesse concorrere alla determinazione della rendita catastale.

La censura è infondata e non merita accoglimento.

Il problema, che si è posto in passato, della rilevabilità, ai fini della rendita catastale, delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall'immobile "centrale elettrica", in ragione della funzione svolta, presentano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei singoli componenti, è stato risolto dal legislatore con l'intervento di una norma di interpretazione autentica (D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendo, nel computo della rendita catastale, le "costruzioni stabili" connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale.

Ne è seguito un costante indirizzo giurisprudenziale, formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all'introduzione della L. di stabilità n. 208 del 2015, secondo il quale "I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/1-Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poichè anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicchè questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura" (cfr. tra le tante Cass. n. 4028 del 2012, Cass. n. 24815 del 2014, Cass. n. 32861 del 2019).

E' stata, quindi, ritenuta corretta la classificazione D/1 (del resto proposta dalla società stessa nella Docfa), così come la prassi dell'Ufficio di individuare l'oggetto della stima finalizzata all'attribuzione di rendita nell'insieme dei beni costituenti l'aerogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sè fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica.

Tale interpretazione ha trovato conferma anche nella L. n. 190 del 2014 (L. di stabilità per l'anno 2015), art. 1, comma 244, che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle "istruzioni di cui alla Ric. 2019 n. 10679 sez. MT – ud. 10-07-2020 – 7 – Circolare dell'Agenzia del territorio del 30 novembre 2012, n. 6/2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi"".

Il quadro normativo, e giurisprudenziale, è mutato per effetto della L. n. 208 del 2015 (L. di stabilità 2016), art. 1, comma 21, secondo il quale "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".

La norma, applicabile ratione temporis alla presente controversia che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte della contribuente in data 24/5/2016, esclude "gli imbullonati" dalla determinazione della rendita catastale, ed innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorchè esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato.

Vengono cioè considerate, ai fini della stima diretta, solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo l'esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, dal computo del valore dell'immobile.

Non v'è dubbio che la disposizione appena esaminata segna un repentino cambio di rotta rispetto alla regola – opposta – stabilita soltanto l'anno precedente con la L. n. 190 del 2014, e comporta l'abbassamento delle rendite catastali di molti immobili appartenenti alla categoria D, per effetto della esclusione dalla stima del valore del fabbricato delle componenti impiantistiche e tecniche che, in base alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, non vanno più considerate agli effetti fiscali.

Ritiene il Collegio di dare continuità al nuovo indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, anche con riferimento specifico alla torre di sostegno (Cass. n. 24924 del 2016, Cass. n. 34249 del 2019, Cass. n. 20726 del 2020, Cass. n. 21288 del 2020).

Quanto al giudicato esterno che discenderebbe, secondo la società contribuente, da decisioni favorevoli concernenti "pali eolici appartenenti al medesimo parco eolico qui in contestazione", è appena il caso di osservare che il giudicato in questione, siccome relativo a diverso rapporto giuridico e siccome incentrato sulla difforme soluzione di una questione giuridica, non ha alcun effetto preclusivo della esegesi esercitata da altro giudice.

Con i motivi di ricorso incidentale la società contribuente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed all'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza della CTR per omessa pronuncia, in punto di adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, per violazione di quanto previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè la erroneità della sentenza d'appello in punto di carenza di prova dei fatti costitutivi della maggiore rendita accertata, per violazione di quanto previsto dall'art. 2697 c.c., avendo l'avviso fatto generico riferimento ai dati concernenti le torri eoliche desunti dal prezziario dell'ufficio, ai dati OMI, ed a altri dati reperiti presso le aziende specializzate del settore.

Le censure restano assorbite in quanto il ricorso incidentale non è sorretto da un concreto interesse essendo stato proposto dalla parte vittoriosa in secondo grado, per l'ipotesi di accoglimento dei ricorso principale, riguardo a profili impugnatori non esaminati o assorbiti.

La particolarità della lite, sottolineata anche dai numerosi non sempre costanti interventi normativi e giurisprudenziali, giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

Domande frequenti

Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?

Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.

Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?

L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.

Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?

Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.

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