Cassazione, sentenza n. 40915 del 21/12/2021
Sentenza n. 40915 del 21/12/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 40915
- Data
- 21/12/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia relativa a un accertamento INVIM era proseguita in appello su iniziativa di una società già cancellata dal registro delle imprese; la CTR, pur esprimendosi sull’infondatezza del gravame, aveva rimesso la causa al primo giudice. La Cassazione ha rilevato che, essendo la società cancellata nel 1993, la sua estinzione operava dal 1° gennaio 2004 e precludeva la capacità di stare in giudizio al momento dell’appello. Ha quindi accolto il motivo dell’Agenzia, cassato senza rinvio e dichiarato non validamente proposto l’appello, nonché nulla la sentenza regionale.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.L'Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa su avviso di accertamento, ai fini Invim, di maggior valore di un immobile di proprietà della spa C., dopo aver affermato che l'appello della C. "non può trovare accoglimento perchè infondato in fatto e in diritto", dopo avere dato conto dell'eccezione sollevata da essa ricorrente di inammissibilità dell'appello perchè proposto tardivamente il 24 dicembre 2008 rispetto alla sentenza (emessa dalla CTP di Roma il 14 febbraio 2005) ed aver evidenziato che la C. non aveva dimostrato quanto dedotto per superare tale eccezione – il fatto cioè di non aver avuto conoscenza nè della ripresa del processo di primo grado dopo la relativa sospensione disposta dalla CTP nel 1991 nè della suddetta sentenza -, ha così, testualmente, concluso: "P.Q.M. – Riaperta la camera di consiglio il 13 giugno 2013, visto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 rimette la causa alla commissione tributaria provinciale di Roma per nuovo giudizio".
2. La Cofer non si è costituita.
3. Si è costituito invece l'Enpam – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza del medici e degli odontoiatri – a cui il ricorso per cassazione era stato notificato quale socio unico della Cofer essendo emerso che quest'ultima, come dichiarato dall'Enpam in altro giudizio tra esso e l'Agenzia, "è stata cancellata dal registro delle imprese in data 21 dicembre 1993". L'Enpam ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. In data 31 maggio 2019, l'Enpam ha presentato domanda di definizione della lite D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 convertito dalla L. n. 136 del 2018. L'Agenzia delle Entrate ha opposto il diniego alla domanda di definizione della lite. Avverso detto diniego l'Enpam non ha presentato ricorso ai sensi del medesimo art. 6, comma 12. Il 30 novembre 2020, l'Agenzia, ha presentato istanza di trattazione della causa ai sensi del successivo comma 13.
5. La Procura Generale ha chiesto accogliersi il secondo motivo di ricorso e dichiararsi assorbiti gli altri.
6. L'Enpam ha depositato memoria con la quale ha insistito nell'opposizione all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta "nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 83 e 110 c.p.c. nonchè dell'art. 2945 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)". Richiama la dichiarazione resa dall'Enpam in altro giudizio e secondo cui la C. sarebbe stata cancellata dal registro delle imprese in data 21 dicembre 1993 e sostiene che, conseguentemente, l'atto di appello e l'intero processo, proposto da società estinta, avrebbero dovuto essere dichiarati, rispettivamente, inammissibile e nullo.
3. Il motivo va accolto.
"In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 che, modificando l'art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data" (Cass. Sez. U, n. 4060 del 22/02/2010).
La cancellazione della C. dal registro delle imprese fino dal 1993, con conseguente sua estinzione dal 1 gennaio 2004, è un dato pacifico tra le parti e di cui si dà conto nelle sentenze allegate alla memoria ex art. 378 c.p.c. dell'Enpam.
In ragione di quanto precede – essendo cioè la C. estinta e pertanto priva della capacità di stare in giudizio (Cass., S.U. n. 6070/2013), già al momento dell'introduzione del giudizio di appello -, il giudizio non è stato validamente introdotto. La sentenza della CTR è conseguentemente nulla.
Per completezza, merita richiamare la pronuncia n. 13961 del 2019, resa da questa Corte tra le odierne parti in riferimento all'estinzione della C., in cui è stato precisato che non vi sono le condizioni per applicare i principi espressi da questa Corte in materia di overrulling. Si legge in detta pronuncia: "affinchè si possa parlare di "prospective overruling", devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto "overruling" comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte" (Cass. n. 28967/2011). Nel caso in esame, non ricorre il primo presupposto, atteso che le pronunce emesse da questa Corte in materia di effetto estintivo immediato conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese non riguardano direttamente regole del processo, ma attengono ad un profilo sostanziale che incide solo in via mediata sul processo, in conseguenza del venir meno della capacità processuale della società estinta. Quand'anche si volesse valorizzare tale riflesso processuale della pronuncia su una questione sostanziale, difetterebbe comunque il secondo presupposto, atteso che la modifica dell'art. 2945 c.c. risaliva all'anno 2003 (con effetti dal 1 gennaio 2004) e già a partire dal 2006 si era formato un indirizzo di legittimità nel senso che "la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti" (Cass. n. 18618/2006; conforme Cass. n. 19347/2007), con "applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente al 1 gennaio 2004" (Cass. n. 25192/2008); di tali precedenti ha espressamente dato conto Cass., S.U. n. 4060/2010 (a pagg. 7 e 8), che ha risolto il contrasto giurisprudenziale nel senso dell'efficacia estintiva immediata della cancellazione (precisando che "per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data").
4. In riferimento al motivo accolto, restando assorbiti gli altri (con cui l'Agenzia delle Entrate lamenta nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, e, per il caso in cui "si dovesse ritenere la prevalenza del dispositivo rispetto alla motivazione", la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, 51 e 59 e art. 327 c.p.c.), la sentenza deve essere cassata senza rinvio dichiarandosi l'appello non validamente proposto e nulla la sentenza impugnata.
7. Le spese del merito devono essere compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale.
8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara nulla la sentenza impugnata;
compensa le spese del merito;
condanna l'Enpam – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2300,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
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Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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